Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12022 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 17/05/2010), n.12022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9109/2008 proposto da:
C.E., C.G., C.S., D.C.
A., G.S., G.R., in proprio, C.
L. e G.C. nella qualità di eredi di G.
I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSTIENSE 335/A, presso
l’avvocato CAPONE ENRICA, rappresentati e difesi dall’avvocato CAPONE
Ennio giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il
04/04/2007; n. 2664/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.E. + 7 , impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 12/01/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, la dove il giudice a quo aveva determinato un unico danno morale ripartito pro quota.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass n. 18683/05) il danno non patrimoniale, derivante da irragionevole durata del procedimento, ha carattere personale ed individuale, e, ove vi siano più persone, lese singolarmente, esso dovrà essere determinato, con riferimento a ciascuno dei danneggiati.
Va pertanto cassato il decreto impugnato e, decidendosi nel merito, va determinata la sommaria liquidataci Euro 11.444,00, a favore di ciascun ricorrente, salvo G.C. e C.L., che, quali eredi di G.I., riceveranno la predetta somma pro quota, con interessi dalla domanda.
Rimane assorbito il motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di merito, che vanno rideterminate.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a favore di ciascuno dei ricorrenti, ad eccezione di C.L. e G. C., la somma di Euro 11.444,00, con interessi dalla domanda;
alle predette attribuisce pro quota la medesima somma; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 1.100,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti ed euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010