Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12022 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4084-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 79H,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOBIANCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLA BRIANI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO DINDO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2588/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2007, la G.e P. Design s.n.c. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i locatori dell’immobile dove aveva svolto, dal 2001 al 2006, l’attività di vendita di articoli di arredamento, M.G. e la madre di questi, Ma.Ma.Li., per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’allagamento dell’immobile stesso, causato dalla rottura di una tubatura dell’impianto di riscaldamento.

Assumeva che da un accertamento tecnico preventivo espletato ante causam fosse emerso che la causa dell’allagamento era derivante da una manomissione dell’impianto, con collegamento tra due corpi riscaldanti appartenenti a colonne diverse.

Si costituiva il solo M. il quale a sua volta proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del conduttore per lo stato di degrado in cui aveva rilasciato l’immobile.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale condannando la società a risarcire i danni ai proprietari dell’immobile nella misura di 2.500,00 Euro.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2588 del 18.11.2014 qui impugnata, rigettava l’appello della società.

C.P., già socio e quindi liquidatore della società G.e P. Design s.n.c., costituitosi volontariamente in giudizio in appello a seguito della cancellazione della predetta società, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del solo M., essendo la Ma. deceduta lasciando il figlio come unico erede.

Con il primo motivo deduce l’esistenza di un vizio di motivazione in relazione all’omessa considerazione di un fatto decisivo, consistente nella manomissione dell’impianto, emergente dall’accertamento tecnico e, ad avviso del ricorrente, riconducibile inequivocamente ad attività posta in essere dagli stessi locatori. Lamenta inoltre che non si sia ritenuto di approfondire, con l’esperimento della consulenza tecnica pur richiesta e mediante l’ammissione delle prove orali pure richieste, la esatta collocazione nel tempo di tale manomissione, che avrebbe consentito di provare, appunto, che essa era stata posta in essere dai proprietari dell’immobile e non dalla società conduttrice. Il giudice aveva dapprima ritenuto superflua la consulenza e poi rigettato la domanda ritenendo che non fosse stata provata quale fosse la causa dello spandimento di acqua, pur avendogli precluso di fornire le prove costituende che pure aveva offerto.

Il motivo è complessivamente inammissibile.

La censura non denuncia una sostanziale mancanza di motivazione da parte della corte d’appello (unico spazio residuo alla censura di vizio di motivazione), ma una errata ed arbitraria valutazione delle risultanze probatorie, e sotto tale profilo risulta inammissibile. La sentenza segue un percorso motivazionale, opinabile forse ma non privo di logica, diverso da quello che il ricorrente avrebbe ritenuto logico e preferibile. Essa afferma che dall’accertamento tecnico preventivo fosse emerso in effetti il verificarsi di un “bagnamento”, e ne era stata individuata la causa in una “manomissione” dell’impianto. La corte d’appello precisa però che per manomissione non si debba intendere un intervento fraudolento di alterazione dell’impianto stesso, ma semplicemente una modifica dell’impianto, consistente o nell’inserimento di un collegamento tra due colonne verticali o in uno sfilamento accidentale del tubo. Dopo di che, siccome dall’accertamento non emerge una precisa datazione di questa alterazione, afferma che, giacchè nella disponibilità dell’immobile era il conduttore, si debba ritenere che l’alterazione sia stata posta in essere dal conduttore, o comunque esclude che sia provata la riconducibilità causale di tale alterazione all’operato dei proprietari locatori.

Esso manca di completezza e specificità, in violazione delle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non precisa l’esatto tenore delle prove testimoniali che aveva chiesto fossero ammesse. La consulenza tecnica, in sè, inoltre, non costituisce un mezzo di prova.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia una inversione dell’onere probatorio, in quanto la corte d’appello, accertato il verificarsi di un danno sul bene immobile oggetto di locazione, ha ritenuto che i conduttori avrebbero dovuto fornire la prova che il danno non fosse a loro imputabile, ribaltando sugli stessi l’onere probatorio.

Lamenta inoltre che, in difetto della prova della causa dei danni, sia stata accolta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai proprietari dell’immobile senza che fossero state provate nè le cause del danno nè, tanto meno, l’ammontare di esso.

Il ricorso manca di autosufficienza sul punto, in quanto non richiama neppure, specificamente, i passi della sentenza che intende censurare nè i passi della sentenza di primo grado che la sentenza di appello conferma. Non chiarisce neppure bene, e si comprende solo dalla lettura della sentenza, a che titolo sia stato risarcito un danno ai proprietari, ovvero che si trattasse ovvero di una responsabilità del conduttore derivante dall’aver restituito l’immobile in una condizione di degrado eccedente il normale stato d’uso nella cosa locata. Lamenta inoltre, anche qui del tutto genericamente, il ricorso da parte della corte d’appello alla valutazione equitativa, senza indicazione dei parametri ed in presenza di una valutazione dei danni, ove esistenti ed effettivamente addebitabili alla conduttrice, facilmente quantificabili senza ricorso a tale valutazione equitativa. Non riproduce però l’eventuale motivo di appello sulla valutazione equitativa e sulla contestazione della quantificazione dei danni, non mettendo la Corte in condizione di verificare se si tratti di questione nuova.

A fronte di questo ricorso, complessivamente inammissibile, la sentenza – che sulla quantificazione dei danni non si esprime – resiste alle censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese in complessivi Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA