Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12021 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13486/2014 proposto da:

INWEX s.r.l., con sede in Sant’Ambrogio Valpolicella (VR), alla Via

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS), R.E.A. n. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore L.M., nata a Bergamo

il (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, sia congiuntamente sia disgiuntamente,

dall’Avv. Rino (Calogero) Gibilaro di Bergamo (C.F.:

GBLCGR67M28G273K) e dall’Avv. Alessio Petretti (C.F.:

PTRLSS55M25H501M) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma,

alla Via Degli Scipioni n. 268/A, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 152/43/13, 151/43/13, 148/43/13, 150/43/13 e

149/43/13 emesse dalla CTR Lombardia in data 19/11/2013 e non

notificate;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società INWEX s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 64/2/12 della CTP di Pavia che aveva accolto in parte il suo ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia -, determinando in Euro 33,00 al mq. il valore del terreno oggetto della compravendita.

Eccepiva l’appellante che l’avviso predetto era privo di motivazione; che il valore accertato era elevato, anche in considerazione al fatto che non era stata approvata la convenzione urbanistica; che il terreno si inseriva in un complesso di intervento di rilevanza sovracomunale; che a suo carico, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione dovuti, era stato posto l’obbligo di realizzare una scuola elementare; che si sarebbero dovute porre in essere riqualificazioni e si sarebbe dovuto effettuare la sistemazione di un tratto di strada; che non vi era ancora un piano attuativo a causa del mancato raggiungimento di un accordo con l’amministrazione.

Controdeduceva l’Ufficio, chiedendo la conferma della impugnata sentenza.

Con sentenza del 19.11.2013 la CTR Lombardia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’avviso impugnato era idoneamente motivato in quanto, enunciando i criteri astratti alla base dei quali era stato determinato il maggior valore, aveva messo la contribuente nella condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dell’accertamento e di potersi, quindi, adeguatamente difendersi nelle sedi opportune;

2) inoltre, lo stesso era supportato da “valido elemento di prova”, che aveva enunciato il criterio in base al quale era stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni necessarie per raggiungimento del suo fine;

3) peraltro i giudici di primo grado avevano ben tenuto conto delle lagnanze dell’appellante, riducendo il valore del terreno lottizzato, in ragione della sua ubicazione (direttrice stradale tra Lodi e Pavia) e dei fini per cui la lottizzazione era stata effettuata (manufatti per il settore terziario: complesso polifunzionale), in misura equa;

4) la contribuente in appello non aveva fornito elementi concreti di valutazione idonei ad un convincimento diverso rispetto a quanto deciso con la sentenza appellata;

5) quanto alle altre eccezioni, la potenzialità edificatoria del bene non poteva venire meno in dipendenza della già avvenuta realizzazione o meno sull’area in questione delle opere di urbanizzazione oppure di quelle dirette al raggiungimento del cosiddetto standard qualitativo;

6) l’edificabilità dell’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, doveva esser desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi;

7) la potenzialità edificatoria dell’area edificabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituiva un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, quindi, era un indice di capacità contributiva adeguato.

Per la cassazione delle sentenze nn. 152/43/13, 151/43/13, 148/43/13, 150/43/13 e 149/43/13 ha proposto ricorso la Invex s.r.l. (ora Nuova Invex Società Agricola s.r.l.), sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va evidenziata l’ammissibilità dell’impugnazione cumulativa, proposta mediante un unico ricorso avverso cinque sentenze emesse in pari data dalla CTR Lombardi nei confronti delle medesime parti (la Inwex s.r.l. quale appellante e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia – quale appellata), ricorrendo, nelle decisioni gravate, l’identità delle parti coinvolte e delle questioni (di diritto) affrontate.

E’, infatti, ammissibile l’impugnativa cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorchè i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un’identica questione di diritto, quale, nella specie, i criteri adottati per la rettifica in aumento del valore del terreno oggetto di compravendita (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6063 del 26/03/2015). In particolare, in materia tributaria, il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse tra le stesse parti in procedimenti formalmente distinti (perchè relativi a differenti annualità d’imposta) ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d’imposta (Sez. 5, Sentenza n. 15582 del 30/06/2010; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8075 del 03/04/2013 e Sez. 5, Sentenza n. 4595 del 22/02/2017).

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51-52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR adottato una decisione sulla base di una valutazione esclusivamente equitativa, non ammessa per espressa previsione dell’art. 113 c.p.c., e contraddittoria, non essendovi alcun parametro di riferimento (se non l’equità) che giustificasse la riduzione da Euro 40,00 ad Euro 33,00 al mq. ed avendo il terreno assunto a termine di paragone beni con caratteristiche strutturali e giuridiche completamente differenti rispetto a quello in contestazione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR deciso la controversia (in assenza di una norma che le attribuisse tale potere) secondo equità, laddove, qualora avesse ritenuto invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria.

3.1. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome (la prima doglianza del primo ed il secondo) strettamente connessi, sono infondati. In primo luogo, è evidente che la pronuncia della CTR non può essere intesa come adottata secondo equità e, quindi, in assenza di una espressa previsione normativa derogatoria, in violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, atteso che la valutazione sull’equità della misura è riferita alla riduzione del valore del terreno lottizzato operata dai giudici di primo grado. Pertanto, la corte territoriale ha reputato congrua la detta riduzione, alla luce della ubicazione (direttrice stradale tra Lodi e Pavia) del terreno e dei fini per cui la lottizzazione era stata effettuata (manufatti per il settore terziario).

D’altra parte, in tema di contenzioso tributario la valutazione del giudice tributario (nella specie, relativa al valore di un terreno edificabile ai fini dell’imposta di registro), in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 4442 del 24/02/2010; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015).

3.2. Avuto riguardo, invece, all’asserita disomogeneità della zona territoriale all’interno della quale era situato il terreno preso in considerazione ai fini comparativi, la ricorrente, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi essenziali, l’avviso di liquidazione nella parte in cui ha individuato le caratteristiche del detto terreno, onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare la fondatezza o meno dei propri assunti difensivi.

In ogni caso, risulta dallo stesso ricorso (cfr. pag. 4) che la CTP avesse tenuto in debito conto la circostanza che la compravendita immobiliare effettuata nella stessa zona avesse avuto ad oggetto un terreno edificabile con destinazione residenziale e, quindi, sovrastimato rispetto al caso in esame.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, , per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR considerato che l’Ufficio non aveva offerto alcun elemento di prova concreto per dimostrare in che modo fosse pervenuto ad un valore inferiore rispetto al reale prezzo pagato, essendosi limitato ad indicare come termine di paragone un terreno che aveva caratteristiche completamente differenti rispetto a quello oggetto di accertamento.

4.1. Il motivo è infondato.

Nel richiamare quanto già affermato, in punto di inammissibilità, nell’analisi dei primi due motivi, va qui ricordato che, in tema d’imposta di registro, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l’edificabilità può essere esclusa solo da vincoli assoluti, mentre vincoli specifici (tra i quali va ricompreso l’obbligo di realizzare determinate opere) possono incidere unicamente sul valore venale dell’immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Sez. 5, Sentenza n. 31048 del 28/12/2017).

Inoltre, in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l’epoca di costruzione dell’immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purchè non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 1961 del 26/01/2018). Nella fattispecie in esame, sì come evidenziato dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso), la CTP, prima, e la CTR, poi, hanno valorizzato, oltre che la compravendita di un terreno situato nella stessa zona (anche se con destinazione residenziale), le circostanze che l’immobile si trovava “in una zona di nuova lottizzazione destinata alla realizzazione di manufatti per il settore terziario e collocato strategicamente sulla direttrice stradale tra Lodi e Pavia e pertanto appetibile per un’impresa intenzionata a realizzare, in accordo con gli Enti Locali interessati, un complesso integrato a destinazione polifunzionale denominato HAPPY CITY avente come funzione prevalente le attività ludico, ricreative, sportive”.

Del resto, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, nella parte in cui prevede che, ai fini della rettifica del valore dei beni, debba aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, aventi ad oggetto i medesimi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, non comporta l’immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio (Sez. 5, Sentenza n. 963 del 17/01/2018). In quest’ottica, i giudici di merito hanno tenuto presente la differente destinazione del terreno (residenziale) considerato ai fini comparativi rispetto a quello oggetto di accertamento (terziario).

Senza tralasciare che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

5. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA