Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12021 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 17/05/2010), n.12021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15952/2005 proposto da:

ARCO COSTRUZIONI S.C. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAVOUR 101, presso l’avvocato FORLANI Roberto, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DE MATTEIS ELIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ARCO COSTRUZIONI S.C. A R.L., in persona del Curatore

Dott. I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVOIA 8 6, presso l’avvocato CANITANO Francesco, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati ROBERTO FORLANI e ELIO DE

MATTEIS che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 dicembre 2002 la società cooperativa a r.l. Arco Costruzioni venne dichiarata fallita dal Tribunale di Roma d’ufficio, in base all’esame del bilancio del 2001 depositato, nonostante il creditore istante avesse depositato atto di desistenza.

Con sentenza n. 1039 depositata il 7 marzo 2005 e notificata il 12 aprile 2005, la Corte d’appello di Roma, confermando precedente sentenza del Tribunale di Roma, ha respinto l’opposizione con cui la suddetta società aveva chiesto la revoca della sentenza di fallimento sull’assunto che non erano stati tenuti nella dovuta considerazione le risultanze del bilancio al 3.12.2002, da cui emergeva un sostanziale equilibrio tra poste passive ed attivo, e che l’attivo della società, la movimentazione bancaria e le sue potenzialità escludevano il suo stato d’insolvenza.

Avverso questa decisione la società Arco Costruzioni ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a quattro motivi illustrati anche con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e resistiti dalla procedura intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 5, in relazione all’art. 2221 c.c., e correlato vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione il fatto decisivo che il fallimento era stato dichiarato d’ufficio nonostante la desistenza dell’unico creditore istante, ed i sintomi dell’insolvenza avrebbero dovuto essere per tale ragione macroscopici e constatabili ictu oculi, laddove nella specie erano assenti. Il bilancio 2001 era regolare e il dato è assorbente. L’omessa motivazione sul bilancio 2002 fino alla data del fallimento, ha comportato errata valutazione dell’impianto della sentenza.

Il resistente deduce infondatezza del mezzo ribadendo, anche con richiami a precedenti di legittimità, che il principio inquisitorio, che governa in rito il procedimento d’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, consente all’organo giudicante di attingere ad elementi ulteriori rispetto alle acquisizioni della fase prefallimentare.

La censura svolta nel motivo in esame in parte è infondata in parte è inammissibile.

E’ priva di pregio laddove propone una diversificazione dell’indagine relativa allo stato d’insolvenza del debitore nel caso in cui il fallimento venga dichiarato d’ufficio, rispetto all’ipotesi ordinaria in cui venga accolto il ricorso del creditore o su istanza del P.M..

Si è già sostenuto a tal riguardo, vigente il precedente regime che prevedeva all’art. 6 l’ipotesi del fallimento d’ufficio ormai espunta dal sistema concorsuale novellato sin dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il principio, pienamente condiviso cui s’intende dare continuità, secondo cui, comunque venga dichiarato il fallimento, tutti gli atti attraverso i quali si articola la relativa procedura sono compiuti d’ufficio, spettando al giudice di accertare lo stato di decozione sulla base degli elementi acquisiti e, una volta accertata l’insolvenza, dichiarare il fallimento a prescindere dalla legittimazione del creditore istante (Cass. N. 12327/2005). Tanto perchè la posizione di quest’ultimo viene valutata solo incidentalmente ai fini della legittimazione alla richiesta di fallimento. L’indagine del Tribunale resta pur sempre, ed anzi a maggior ragione, officiosa, atteso che detto organo ha esercitato il suo potere-dovere di aprire la procedura essendo comunque venuto a conoscenza dello stato di dissesto dell’impresa i cui sintomi, al di là delle iniziative assunte dal creditore, ha riscontrato attraverso una seria fonte di convincimento, di cui è tenuto a dare atto.

La Corte territoriale ha condotto la sua indagine in tale solco, ed ha verificato tutte le risultanze documentali che accertavano la condizione della società Arco anteriormente alla pronuncia di fallimento, nonchè quelle emerse in corso di procedura, motivando il suo approdo in maniera esauriente e puntuale.

Per altro verso, il motivo è inammissibile perchè riferisce, e senza ordinata sintesi, dati fattuali che pretende sottoporre a verifica di congrua univocità e rilevanza, che in questa sede non è ammessa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 c.c. e degli artt. 214 e 166 c.p.c., ed ancora vizio di motivazione.

Assume che la Corte d’appello di Roma che, al contrario del Tribunale ha esaminato il documento informale sulla sua situazione patrimoniale prodotto dal curatore, ha errato per aver riscontrato squilibrio tra le poste, passive ed attive, di Euro 2.7666.561,95. Il documento, contestato perchè non sottoscritto, incompleto perchè non comprendeva i lavori in corso ed il magazzino, e contrastante con le risultanze del bilancio relativo all’anno 2002, non poteva rappresentare fonte di prova.

Richiama l’enunciato di questa Corte n. 6306/2003 che esclude la scindibilità del contenuto delle scritture contabili di cui si avvale l’imprenditore ai sensi della norma sostanziale rubricata.

Osserva che il documento, privo di sottoscrizione, non poteva assumere valore probatorio.

Rileva l’insufficienza, ai fini in esame, dell’entità dei crediti ammessi in Euro 4.014.177,95, di cui alla nota del curatore del 18.11.2003, che avrebbe dovuto essere depurata delle posizioni debitorie conseguite al fallimento che aveva determinato la scadenza di tutti i crediti, di cui prima non era stato chiesto il pagamento non essendo stati portati ad esazione.

Rileva che il credito della Edil Pieri s.r.l., creditore istante, transatto per Euro 619.750,00, risulta ammesso nell’importo di Euro 1.198.301,59, laddove avrebbe dovuto essere considerato nell’importo concordato, e che i crediti delle banche e dei lavoratori sono maturati solo per effetto dell’intervenuto fallimento.

Osserva che aveva in corso un finanziamento con la Cons. Coop. Fin. Sviluppo, di cui poteva usufruire per pagare i lavori esauriti e completare quelli in corso. Riporta con precisione le somme di cui avrebbe potuto disporre e le risultanze degli estratti conto delle banche Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Banca Popolare dell’Adriatico in attivo (totale entrate Euro 7.853.374,99, totale uscite Euro 7.271.029,57, saldo attivo Euro 582.345,42). Assume che prima del suo fallimento, il fatturato era d’importo tale da collocarla al primo posto tra le cooperative di produzione e lavoro.

In sostanza la ricorrente deduce che la mancanza di segnali esterni di dissesto irreversibile avrebbe dovuto portare ad escludere il suo stato d’insolvenza.

Il resistente deduce infondatezza anche di tale mezzo.

Il motivo è infondato.

La censura non evidenzia, nel contesto del tessuto motivazionale della decisione impugnata, nè affermazioni in diritto contrastanti col quadro normativo rubricato ovvero con la loro interpretazione consolidatasi nel diritto vivente, nè le lacune motivazionali riscontrabili nel tessuto argomentativo che sorregge la decisione.

Piuttosto contesta la lettura dei dati probatori riferiti operata dal giudice di merito, cui è devoluto in via esclusiva l’apprezzamento dei dati acquisiti al bagaglio istruttorio che attengono al suo libero convincimento, e ne sollecita nuova lettura, invocandone ricostruzione in tesi corretta, sulla base di un diverso percorso esegetico.

La Corte di merito ha esaminato tutte le circostanze riferite:

bilancio d’esercizio chiuso in perdita nel 2002, crediti ammessi in Euro 4.014.177,58;

crediti insoluti di modesta entità del Centro Copie l’istantanea e della ditta Copecchi;

transazione con la Edil Pieri con pagamento dilazionato, eseguito con effetti cambiari ed in parte cospicua con cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Farà Sabina ritenuta mezzo anomalo di pagamento previsto contestualmente al sorgere del debito, come tale sintomo univoco e rilevante dello stato di dissesto, che smentisce l’affermata possibilità di disporre di risorse liquide attraverso anticipi su fatture e finanziamento messi a disposizione dal Consorzio coop. fin. Sviluppo; esiguo ammontare dell’attivo, realizzato dal curatore in Euro 334.509,26.

Ne ha ricostruito la sintesi esponendola con adeguata motivazione ed illustrando, com’era sufficiente, le emergenze istruttorie ritenute idonee a fondare il convincimento espresso, rispetto al quale non si colgono nel motivo ragioni che paleserebbero la denunciata violazione delle regole di diritto invocate.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto che l’attivo realizzato ammontasse ad Euro 334.509,26, somma che rappresenta invece il risultato del 1^ riparto parziale, in cui si da atto della vendita dei requisiti e del ramo d’azienda e del recupero di un solo credito, laddove avrebbe dovuto tener conto del riparto finale. Dall’esame del bilancio depositato emergono molteplici crediti da recuperare, ed il fatto che buona parte dei debiti non fosse stata estinta prima del fallimento non rileva perchè è conforme a logica imprenditoriale.

Al momento del fallimento il portafoglio lavori ammontava a circa 2 milioni di euro, in forza dei contratti specificamente riferiti, era consorziata con i più grandi consorzi di cooperative nazionali, precisamente individuati.

Godeva di fiducia sul mercato, come dimostra il fatto d’esser stata nominata esecutrice dei lavori dalla CONSCOOP aggiudicataria di lavori per il raddoppio del GRA, da eseguire su commissione dell’ANAS. Il motivo è inammissibile.

La decisione impugnata esamina la circostanza nella chiave sollecitata dalla Tekne, che ne aveva desunto la propria potenzialità e la transitorietà della sue difficoltà, ma ne desume che i lavori erano stati aggiudicati ad un’associazione di imprese, di cui faceva parte la società cooperativa che aveva affidato la propria quota di opera alla fallita, che non era però la capofila, il che escludeva che la misura del suo compenso ammontasse ad Euro 33.0000.000,00. nè sono noti gli sviluppi dell’appalto.

Il motivo ripropone la circostanza sollecitandone la rivisitazione, che, come si è rilevato a proposito della precedente censura, è però preclusa a questa Corte.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

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