Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12021 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.16/05/2017),  n. 12021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26609-2014 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OPPIDO

MAMERTINA 4, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO NEGRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO MARINO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MASTER SORDINI MOTORS GROUP SRL, C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1167/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Questi i fatti, per quanto ancora rilevino nel presente giudizio: nel giugno 2005 T.C. acquista una vettura nuova da una concessionaria dando in permuta con conguaglio una propria vettura usata, che qualche giorno dopo la concessionaria rivende a tale C.L.. Nel periodo di oltre sei mesi tra la consegna materiale della vettura alla concessionaria e la trascrizione al P.R.A. del (duplice) passaggio di proprietà, il primo tra il T. e la concessionaria, il secondo tra la concessionaria e l’acquirente C. (il primo passaggio trascritto il (OMISSIS) ed il secondo il (OMISSIS)) con la vettura vengono commesse alcune violazioni del codice della strada con conseguente decurtazione anche dei punti patente a carico del T., che ne risulta ancora intestatario.

Il venditore promuove quindi azione risarcitoria sia nei confronti della concessionaria Master Sordini Motors Group s.r.l., sia nei confronti dell’acquirente C.L. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della tardiva trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà concernente l’autovettura.

La domanda del T. viene rigettata sia in primo che in secondo grado, risultando accertato che il ritardo con il quale fu effettuata la trascrizione del passaggio di proprietà fosse conseguenza soltanto del comportamento poco diligente del venditore, che solo nel dicembre 2005 si recava in concessionaria per sottoscrivere davanti al notaio la dichiarazione di vendita ai fini della necessaria autentica notarile. Veniva in parte accolta invece la riconvenzionale della società, relativa all’omesso versamento del conguaglio in denaro da parte del T. per l’acquisto di altra autovettura.

Il T., previa una esposizione davvero sommaria dei fatti di causa, propone due motivi di ricorso illustrati da memoria avverso la sentenza del Tribunale di Roma, resa in grado di appello, n. 1167 del 2014.

Gli intimati non svolgono attività difensiva in questa sede.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1153 c.c. e dell’art. 94 C.d.S., per non aver il tribunale correttamente applicato la regola secondo la quale, nella vendita dei beni mobili, pur registrati, possesso vale titolo.

Il motivo di ricorso, come osservato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale rigetta la domanda risarcitoria, proposta dal T. per aver la concessionaria e l’acquirente provveduto con colpevole ritardo alla trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà della vettura, affermando che ai fini della variazione della intestazione delle automobili al P.R.A. è necessario, ex art. 94 C.d.S., oltre alla richiesta proveniente dall’acquirente, che la sottoscrizione del venditore contenuta nell’atto di vendita sia munita di autenticazione, e che il ritardo nella autentica della sottoscrizione e quindi della successiva trascrizione del trasferimento di proprietà derivò non da colpa della società acquirente ma dal comportamento negligente dello stesso venditore, il quale per sei mesi non curò di recarsi alla concessionaria per far autenticare dal notaio la firma apposta all’atto traslativo della proprietà.

La regola sulla circolazione della proprietà dei beni mobili non fa venir meno il regime di pubblicità degli acquisti di determinati beni di particolare rilievo, la cui mancata attuazione può ridondare in pregiudizio di chi ne ha dato causa, in questo caso il venditore, che non può imputare ad altri il fatto di esser risultato all’esterno, per alcuni mesi, tuttora proprietario del bene venduto (e quindi di essersi dovuto attivare, promuovendo una opposizione a sanzione amministrativa, per chiarire, nei suoi rapporti con l’ente erogatore della sanzione, di non essere responsabile nel periodo intermedio delle violazioni commesse con il veicolo del quale aveva trasferito sia il possesso che la proprietà).

Il secondo motivo di ricorso risulta del tutto incomprensibile prescindendo dalla lettura della, e pertanto è inammissibile.

Con esso il ricorrente sembra oscuramente attaccare la sentenza impugnata laddove ha accolto in parte la riconvenzionale avversaria. A quanto è dato comprendere, egli lamenta che la macchina acquistata non avesse gli accessori pattuiti, da lui ritenuti di tale rilevanza che la loro mancanza integrerebbe addirittura una vendita di aliud pro allo. La sentenza peraltro motiva sul punto, affermando che fu lo stesso T., per avere prima la disponibilità della vettura nuova acquistata, ad accettare che sulla stessa venissero montati accessori diversi da quelli originariamente pattuiti.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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