Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12021 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18909/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Palumbo

n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Marco Ciaralli, rappresentato

e difeso dagli Avvocati Laura D’Andrea, ed Emilio Serena, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Firenze depositato il 14/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/3/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Firenze, con decreto del 14 maggio 2019, rigettava il ricorso proposto da O.F., cittadino della (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale, una volta esclusa la credibilità delle dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essere stato minacciato di morte per la sua ritrosia nell’aderire alla setta degli (OMISSIS), di cui aveva fatto parte in vita anche il padre), riteneva che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, neppure ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in assenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, riguardante solo alcune parti del paese diverse e distanti da quelle di provenienza del richiedente asilo.

Il collegio di merito, inoltre, riteneva che non fosse possibile riconoscere neppure la protezione umanitaria, non essendo emersa alcuna condizione di vulnerabilità da tutelare.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.F. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 12 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 in quanto la redazione del verbale di audizione in sede amministrativa in maniera sintetica e con un contenuto estremamente succinto avrebbe impedito un compiuto ed approfondito esame della specifica situazione personale del richiedente asilo.

Neppure in sede di audizione giudiziale sarebbe stato garantito un completo ed esaustivo colloquio, rimanendo così preclusa al giudice di merito una corretta valutazione della storia del ricorrente.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano) che l’obbligo di audizione del migrante deve essere assolto tramite lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo).

Vengono dunque in rilievo non tanto le dimensioni della verbalizzazione delle dichiarazioni del migrante, quanto il fatto che l’esame abbia consentito una compiuta spiegazione di ogni profilo rilevante ai fini dell’esame della domanda di protezione.

In questa prospettiva la censura in esame si caratterizza per la sua genericità, dato che – in primo luogo – non trascrive i termini della verbalizzazione dell’audizione avvenuta in sede amministrativa.

Nel contempo la doglianza in esame si appunta sulla materiale consistenza del verbale di audizione amministrativa (che definisce sintetico e dai contenuti estremamente succinti), ma nulla osserva, con la necessaria specificità, sull’adeguatezza e completezza dell’esame, spiegando se e come la verbalizzazione compiuta abbia compromesso l’esaustività dell’audizione su punti rilevanti per la valutazione della domanda presentata e la più appropriata rappresentazione delle esigenze di protezione del richiedente asilo. Analoga genericità affligge la censura nella parte in cui investe l’esame in sede giudiziale.

Il mezzo infatti non chiarisce se il passo riportato nel decreto impugnato corrisponda o meno all’intera verbalizzazione, non indica se e come nel ricorso fosse stata sollecitata una nuova audizione al fine di porre rimedio al vizio in precedenza verificatosi e, soprattutto, non specifica quali elementi utili alla valutazione della domanda non siano stati riportati all’interno del verbale e veicolati all’attenzione del collegio giudicante.

Ne discende, inevitabilmente, la constatazione dell’inammissibilità della censura, a motivo della sua assoluta genericità, dato che non indica specificamente nè gli atti processuali e i documenti su cui la stessa è fondata, a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nè il pregiudizio che il migrante avrebbe subito in conseguenza della prospettata contrazione della verbalizzazione.

5. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 perchè il Tribunale non ha considerato il grave rischio che correrebbe il ricorrente in caso di ritorno nel proprio paese di origine, l’impossibilità di avere una difesa adeguata e un giusto processo nonchè la previsione della pena di morte per il reato di omicidio.

Occorreva inoltre tenere conto del fatto che in tutto il territorio (OMISSIS), come pure in Libia (dove il migrante si era trattenuto prima del suo ingresso in Italia), permane una situazione di violenza indiscriminata e diffusa.

6. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

6.1 In presenza di una valutazione di non affidabilità delle dichiarazioni del migrante non si può che constatare l’inammissibilità delle censure che propugnano il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Esse infatti deducono, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, in termini di verosimiglianza, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. 8758/2017).

6.2 Quanto all’impossibilità di avere un giusto processo e una difesa adeguata e all’eventualità di essere imputato di omicidio, è sufficiente rilevare che da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che simili questioni siano mai state sottoposte al vaglio del collegio di merito.

Il che comporta l’inammissibilità di questi profili di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

6.3 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio (rimanendo così di nessuna rilevanza le condizioni del paese di transito).

Il Tribunale, a questo proposito, ha ritenuto che la situazione di pericolo non riguardi tutto il territorio (OMISSIS), ma solo alcune sue parti, diverse e distanti da quelle di provenienza del migrante.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito di questa valutazione, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

7. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I., perchè il giudice di merito non ha riconosciuto la protezione umanitaria trascurando di valorizzare adeguatamente la situazione di vulnerabilità dello straniero, il quale non avrebbe avuto in patria alcun sostegno morale e materiale; nel contempo si era tralasciato di tener conto che in caso di ritorno l’ O. non solo avrebbe dovuto nuovamente fronteggiare chi già aveva cercato di ucciderlo per costringerlo a succedere al padre nella setta degli (OMISSIS), ma si sarebbe ritrovato a vivere in un contesto molto lontano dal raggiungimento di un’effettiva democrazia che assicurasse in maniera certa i diritti umani e in territori altamente inquinati e pericolosi per la salute.

8. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole anche della protezione umanitaria, in assenza di alcuna situazione di vulnerabilità da tutelare.

A fronte di questo accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito.

Il fatto poi che la zona di provenienza del ricorrente sia un territorio altamente inquinato e pericoloso per la salute a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza ambientale costituisce un’ulteriore questione nuova, non prospettabile – come detto – per la prima volta in questa sede di legittimità.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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