Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12020 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. I, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 5442/10 proposto da:

C.M., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. C.C. 28apr. 2011 46/48, presso l’Avv. De Palma Gabriele

che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso n. 5472/10 proposto da:

D.L.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. Gabriele de Palma che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze

depositato il 6 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. e D.L.G. ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.800 per anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR del Lazio e pendente da nove anni alla data della domanda.

L’intimata Amministrazione ha proposto difese unicamente nei confronti del C..

Le cause sono state assegnate alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso decreto.

Con i quattro motivi, identici in entrambi i ricorsi, che per la loro sostanziale complementarietà possono essere trattati congiuntamente, i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per avere determinato Vittorio fanelli est. l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto in Euro 300 in ragione d’anno. I motivi appaiono manifestamente fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v.f in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsì da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco o alla condotta processuale della parte che non ha sollecitamente proposto istanza di prelievo.

I ricorsi debbono dunque essere accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 5.250 a ciascuno dei ricorrenti a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sei di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 5.250, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.237, dì cui Euro 697 per diritti, Euro 490 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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