Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12020 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16532 dell’anno 2013, proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.D., (C.F.: (OMISSIS)), in qualità di tutrice legale

rappresentante del figlio interdetto R.I. rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Marcello Stanca (C.F.: STN MCL 62T12 L776K);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

712/2012, depositata in data 29 agosto 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30

marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D., quale legale rappresentante del figlio interdetto R.I., ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento di benefici previsti dalla L. n. 229 del 2005.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Arezzo.

La Corte di Appello di Firenze, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Ministero della Salute.

Ricorre il suddetto Ministero della Salute, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la C..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria oltre il termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo osservato che, con il proprio controricorso, la C. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero della Salute “per carenza di interesse ad agire, intervenuto accordo tra le parti, applicazione dello ius superveniens”, sostenendo di avere ricevuto la liquidazione degli importi dovuti.

Solo “in subordine” ha contestato le ragioni del ricorso principale ed ha proposto un “controricorso” con il quale in realtà censura la sentenza di secondo grado per quattro distinti motivi rientranti nei profili dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c. (anche se poi, impropriamente, conclude chiedendo il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del “controricorso” e la “riforma” della sentenza di secondo grado).

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (peraltro fuori termine, in quanto la disposta trattazione camerale avrebbe imposto di farlo dieci giorni prima dell’adunanza, il che non è avvenuto) la controricorrente ha infine chiesto semplicemente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e l’accoglimento del “controricorso” con il favore delle spese dei tre gradi di giudizio (da distrarsi in favore del suo procuratore).

Il richiamato “controricorso” sembrerebbe avere in realtà la sostanza di un ricorso incidentale condizionato. Si tratta infatti di difese esplicitate dopo, ed “in subordine”, rispetto alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse derivante dall’accordo intervenuto tra le parti.

Il condizionamento sembra emergere dunque sia sul piano letterale, sia sul piano logico, dal momento che – per come risultano esplicitate le difese della controricorrente – solo laddove la Corte dovesse ritenere insussistente l’accordo tra le parti e quindi il – necessariamente comune – difetto di interesse all’impugnazione a causa di tale accordo, dedotto in via preliminare, potrebbe trovare effettivamente spazio l’interesse all’impugnazione incidentale.

2. Orbene, l’intervento di una sostanziale definizione della controversia tra le parti, in conseguenza dell’avvenuta liquidazione degli importi dovuti in favore della C., espressamente dichiarata da quest’ultima nel suo controricorso (ed in relazione alla quale non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte del ministero ricorrente) determina evidentemente il sopravvenuto difetto di interesse delle parti ai rispettivi ricorsi, e dunque l’inammissibilità del ricorso principale ed il conseguente assorbimento di quello incidentale.

In ogni caso, sia il ricorso principale che quello incidentale, risulterebbero inammissibili per la mancanza di una idonea esposizione sommaria del fatto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel ricorso principale, il Ministero della Salute si è limitato a trascrivere la sentenza impugnata, che non consente una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione.

Neanche nel controricorso, del resto, vi è una esauriente esposizione dei suddetti fatti (e non è neanche chiarito il contenuto dell’appello del Ministero).

3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi, in virtù della avvenuta definizione stragiudiziale della controversia dichiarata dalla controricorrente, e comunque della reciproca soccombenza.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, nè in relazione al ricorso principale, non potendo applicarsi la disposizione alle Amministrazioni dello Stato (cfr. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01), nè in relazione a quello incidentale condizionato (che resta assorbito).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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