Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12020 del 10/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.12020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28068/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati rappresentato e

difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA

PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4296/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

19/12/2013, depositata il 30/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 11.5.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 30.12.2013, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto da G.C., lavoratore marittimo collocato in pensione successivamente al 28.4.1992, e, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, dichiarava che il predetto era stato esposto al rischio amianto in occasione degli imbarchi effettuati nel periodo dal 1969 al 2002 per complessivi 18 anni, 3 mesi e 4 giorni e condannava l’INPS al riconoscimento dei benefici L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per i periodi di imbarco con esposizione qualificata, con ogni consequenziale effetto sul trattamento pensionistico.

Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico motivo. Il G. è rimasto intimato.

L’istituto denunzia violazione degli artt. 435, 291 e 421 c.p.c., rilevando che l’appello, sebbene tempestivamente depositato, dovesse essere dichiarato improcedibile per essere stata del tutto omessa la notifica dell’atto in relazione alla prima udienza di discussione. Il decreto di fissazione d’udienza per la data del 27.4.2009, era stato, infatti, regolarmente comunicato ai sensi dell’art. 435 c.p.c. e, ciò nondimeno, parte appellante non aveva provveduto a depositare l’originale del ricorso in appello notificato per l’udienza di discussione fissata, nè nell’udienza successiva del 26.4.2010, cui la causa era stata rinviata, nè aveva dimostrato, con il deposito dell’atto notificato (il rinvio era stato disposto a tale limitato fine) di avere notificato il gravame per la prima udienza.

Dall’inesistenza della notifica dell’atto discendeva, ad avviso del ricorrente, l’improcedibilità del ricorso, in coerenza con i dicta giurisprudenziali alla cui stregua, nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione di udienza sia avvenuta in data successiva all’udienza di discussione della causa fissata dal Presidente della Corte territoriale.

Il motivo risulta meritevole di accoglimento.

Ed invero, pacifica la regolarità della comunicazione inerente alla prima udienza di discussione in favore del difensore di parte appellante, peraltro presente in udienza, deve, in conformità a quanto sancito da Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20604, rilevarsi che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell’udienza, non essendo al giudice consentito alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 – di assegnare, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (in tali sensi, fra le altre, vedi anche Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. 22.1.2015 n. 1175).

Peraltro, la rilevanza riconosciuta dalla Corte di Cassazione a talune circostanze concrete al fine di consentire la riattivazione del procedimento notificatorio entro un termine perentorio presuppone che il mancato perfezionamento della notifica sia dipendente da cause estranee alla condotta del notificante.

Ciò che non si è verificato nel caso in esame in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non ha provveduto a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, ha addotto alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

Si ritiene, poi, che l’improcedibilità della impugnazione debba, alla luce dei richiamati principi, essere dichiarata d’ufficio anche nel caso – verificatosi nella specie – in cui la notifica era avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa stata rinviata dal giudice per il deposito del ricorso in appello notificato. Ed invero, (cfr. Cass. 13 aprile 2010 n. 8752, oltre la già citata Cass. S.U. n. 20604 del 2008) la statuizione, nel rito del lavoro, di improcedibilità dell’appello per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, è adottabile ex officio, non essendo la procedibilità del ricorso disponibile dalle parti.

In conclusione, alla luce delle svolte argomentazioni, si propone l’accoglimento del ricorso dell’INPS, la cassazione della decisione impugnata e la decisione della causa nel senso della declaratoria dell’improcedibilità dell’appello del G.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e che le stesse conducano all’accoglimento del ricorso.

Alla cassazione della pronunzia impugnata, potendo la causa essere decisa nel merito – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – consegue la declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso.

L’evoluzione della giurisprudenza sulla specifica questione e la data dell’ udienza di discussione in sede di gravame, di non molto successiva alla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 20604/2008, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decide la causa nel senso dell’improcedibilità dell’atto di appello.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA