Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1202 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1202 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
PERNA Giuseppe, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Isabella Casales
Mangano, con domicilio per

legge presso la cancelleria civile

della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

9855

5:;7
)

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.
672/12 depositato il 12 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ritenuto

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con de-

creto in data 12 settembre 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Giuseppe Perna, della somma di euro 2.748, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro
577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento
solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ri-

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Giusti;

corrente era di un importo superiore a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Giuseppe Perna ha proposto ricorso, con atto notificato il 6

che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e
ciò nonostante la mancanza di scarto tra l’importo liquidato
dal giudice e quello richiesto;
che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,
che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);

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marzo 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa priva di
logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato
alcuno scarto tra l’importo richiesto dalla parte istante e

VI-1, 17 giugno 2012, n. 617);
che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al
capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla
Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la ‘soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato

limitatamente al capo delle spese e,

decidendo

nel merito,

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali per
l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte d’appello e

quello riconosciuto dalla Corte territoriale (cfr. Cass., Sez.

con distrazione in favore dell’Avv. Isabella Casales Mangano,
dichiaratasi antistataria;

condanna il Ministero alla rifusio-

ne delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese li-

quidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro

strazione delle stesse in favore del difensore antistatario,
Avv. Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con di-

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