Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12019 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4028/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R.; M.A.G.; A. Termoidraulica

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/26/2013 emessa dalla CTR Puglia in data

01/07/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerate del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con separati atti la A. Termoidraulica s.r.l. (acquirente), M.A.G. (venditrice) e P.R. (venditrice) proponevano appello avverso la sentenza n. 51/01/12 della CTP di Foggia che aveva parzialmente accolto i loro separati ricorsi avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore di un immobile sito in Foggia, alla Via (OMISSIS), di cui all’atto di compravendita registrato il 17.7.2009 al n. (OMISSIS).

Il primo giudice aveva rigettato le eccezioni di diritto e, nel merito, aveva abbattuto del 50% il valore accertato dall’Ufficio.

Gli appellanti ne chiedevano la riforma per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè per travisamento dei fatti ed infondatezza dell’atto per mancanza dei presupposti.

Concludevano chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’opposto atto, con vittoria di spese.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, contestando ogni avverso dedotto e chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza con vittoria di spese.

Con sentenza dell’1.7.2013 la CTR Puglia accoglieva gli appelli riuniti sulla base delle seguenti considerazioni:

1) nell’impugnata sentenza il primo giudice aveva così statuito:

“Questa Commissione considerando le argomentazioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate e dai ricorrenti, ritiene opportuno ridimensionare il valore dell’immobile trasferito al 50% dell‘accertato…. PQM La Commissione accoglie parzialmente il ricorso rideterminando il valore dell’immobile trasferito al 50% dell’accertato.”;

2) il 50% del valore accertato dall’Ufficio ammontava ad Euro 287.215,00 ed era, quindi, inferiore a quello dichiarato di Euro 375.000;

3) durante la pubblica udienza era stata resa a verbale la dichiarazione dei difensori degli appellanti che avevano chiesto la conferma del valore dichiarato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo. P.R., M.A.G. e la A. Termoidraulica s.r.l., sebbene regolarmente intimate, non hanno svolto difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali il valore dell’immobile dovesse ritenersi quello indicato nell’atto di compravendita, anzichè quello accertato dall’Ufficio, nonostante la CTP, accogliendo parzialmente il ricorso dei contribuenti, avesse chiaramente inteso ridurre il maggior valore accertato, e non già il valore “finale” dell’intero, perchè altrimenti, assegnando all’immobile un valore addirittura inferiore a quello dichiarato, lo avrebbe accolto per intero.

1.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che il valore dell’immobile dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita registrato in data 17.7.2009 era di Euro 375.000,00. A seguito di accertamento, l’Ufficio aveva rettificato il detto valore aumentandolo all’importo complessivo di Euro 574.430,00.

La CTP, adita dai contribuenti, ha, con sentenza n. 51/01/12, accolto parzialmente i ricorsi “rideterminando il valore dell’immobile trasferito al 50% dell’accertato”. Avverso detta sentenza i contribuenti hanno proposto appello, chiedendone la riforma per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè per travisamento dei fatti ed infondatezza dell’atto per mancanza dei presupposti di fatto.

E’ evidente che, qualora la CTP avesse inteso accogliere integralmente i ricorsi dei contribuenti, non avrebbe “rideterminando il valore dell’immobile trasferito al 50% dell’accertato”, ma si sarebbe limitata a ritenere congrua la dichiarazione resa nell’atto pubblico di compravendita. Se si accedesse alla impostazione adottata dalla CTR, il valore riconosciuto sarebbe stato pari (alla metà di quello complessivamente accertato e, dunque) ad Euro 287.215,00 e, quindi, addirittura inferiore a quello (di Euro 375.000,00) dichiarato dalle parti nel rogito notarile.

D’altra parte, che questa fosse la corretta interpretazione da darsi alla sentenza di primo grado erano consapevoli anche gli stessi contribuenti, i quali avevano proposto appello, evidentemente ritenendo la sentenza non sufficientemente satisfattiva.

Va ricordato che il giudice può compiere nei confronti della sentenza una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, e tale interpretazione è incensurabile in sede di legittimità solo ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l’estensione e i limiti del provvedimento esaminato e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito sia immune da vizi logici (Sez. L, Sentenza n. 13811 del 31/05/2013).

Ai fini dell’interpretazione di provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 preleggi e ss., in ragione dell’assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici); ne consegue che la predetta interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Sez. U, Sentenza n. 11501 del 09/05/2008; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018).

La circostanza che siano stati gli stessi contribuenti ad impugnare la sentenza di primo grado esclude di per sè che si fosse al cospetto di un vizio di “ultra” petizione ex art. 112 c.p.c., che si sarebbe configurato nel caso in cui il giudice di prime cure avesse pronunziato oltre i limiti della domanda proposta dagli allora ricorrenti.

2. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia in diversa composizione soggettiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia in diversa composizione soggettiva.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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