Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12017 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO s.p.a., con domicilio eletto in Roma,

via Tacito n. 39, presso l’Avv. Giulio Favino che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Bolondi Marzio, come da procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., fallito;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

98/09 depositata il 29 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto l’appello proposto da B.L., dichiarato fallito dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 17/2009, motivato con la nullità della notificazione del decreto che fissava la sua comparizione nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare.

L’intimato e la curatela del suo fallimento non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito ai deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e carenza di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto dirimente la circostanza che agli atti non si rinvenisse la cartolina di ricevimento del piego raccomandato contenente l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione del debitore spedito il 23 dicembre 2008, risultando così impossibile un controllo sulla regolarità della notifica, mentre, in realtà, la contestazione sull’avvenuta consegna del plico non sarebbe stata proposta dal B. che si sarebbe limitato a contestare l’esistenza della sua residenza nel luogo in cui la notifica era stata effettuata.

La censura appare manifestamente fondata.

Come risulta dalla stessa narrativa dell’impugnata decisione il reclamante aveva contestato le modalità di notificazione evidenziando che l’atto era stato indirizzato presso la sua asserita residenza in (OMISSIS), mentre egli era residente da tempo in altro comune e che a quell’indirizzo vi era stata solo la sede della sua impresa, peraltro cessata e cancellata dal Registro delle imprese. E che il perfezionamento della notifica (prescindendo dalla correttezza dell’individuazione della residenza) non fosse “nella sostanza contestato”, come invece ha ritenuto la corte territoriale, emerge dalla stessa condotta processuale del debitore che, a fonte del rilievo della creditrice attuale ricorrente secondo cui chi aveva ricevuto il plico e aveva sottoscritto la ricevuta era la di lui moglie S.M. si è preoccupato di produrre copia del ricorso per separazione e del relativo decreto di omologa.

Ha quindi errato il giudice a quo che a fronte della sola contestazione della ritualità della notificazione in quanto effettuata ad un indirizzo con il quale il debitore non avrebbe avuto più alcuna relazione ha ritenuto rilevante il difetto della prova documentale relativa alla consegna dell’atto.

L’ulteriore censura di cui al secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 169 c.p.c. e artt. 77 e 87 disp. att. c.p.c. per essersi limitata la Corte d’appello a prendere atto della mancanza dell’avviso di ricevimento senza disporre i necessari accertamenti resta di conseguenza assorbita.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, al giudice a quo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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