Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12017 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16057/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Davide Ascari, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna depositato il 29/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/3/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 29 aprile 2019, rigettava il ricorso proposto da I.S., cittadino della (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso l’ I. prospettando tre motivi di doglianza.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. l’Avv. Davide Ascari, quale difensore dell’odierno ricorrente, ha depositato in data 18 febbraio 2021 un atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto, in virtù del mandato all’uopo conferitogli; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte, seppur non costituita.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391 c.p.c., comma 2, tenuto conto della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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