Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12016 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LANIFICIO LUIGI BOTTO s.p.a. in amministrazione straordinaria, in

persona del commissario straordinario pro tempore, con domicilio

eletto in Roma, via Lucrezio Caro n. 50, presso gli Avv.ti Paparusso

Danila e Daniele Grulli, rappresentata e difesa dall’Avv. Gobbi

Giovanni, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OERLIKON SAURER ARBON s.a. (già SAURER ARBON s.a., già SAURER HAMEL

ltd), con domicilio eletto in Roma, via Della Giuliana n. 22, presso

l’Avv. Simoncini Aldo che la rappresenta e difende unitamente

all’Avv. Giancarlo Cairoli, come da procura in calce al

controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Biella n. 1726 Rep.

depositato il 21 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il commissario straordinario della LANIFICIO LUIGI BOTTO s.p.a., in amministrazione straordinaria (ex D.Lgs. n. 270 del 1999), ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del tribunale che, in accoglimento dell’impugnazione dello stato passivo proposta dalla OERLIKON SAURER ARBON s.a. (già SAURER ARBON s.a., già SAURER HAMEL ltd), ha ammesso in parte in prededuzione e in parte in chirografo un credito della medesima.

Resiste l’intimata con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere il giudice a quo negato valore di ricognizione di debito alla “nota di credito” per l’importo di Euro 940.540 emessa dall’allora Saurer Hamel ltd in data 23.12.2005 in favore della Lanificio Luigi Botto s.p.a., gravando così la procedura dell’onere di dimostrare la sussistenza del controcredito opposto in compensazione al credito insinuato.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La ricorrente contesta l’interpretazione in ordine alla natura della citata nota di credito fornita dal tribunale il quale ha ritenuto che la stessa non costituisse una ricognizione di debito ma solo una parte della complessa regolazione contrattuale posta in essere dalle parti tramite le scritture private in data 21.4.2005 e 19.12.2005 e che quindi la volontà contrattuale fosse solo quella di sintetizzare e formalizzare un’intervenuta transazione in ordine ai reciproci rapporti derivanti da pregresse forniture di macchinari da parte della Saurer, da una parte, e dell’altra dall’effettuazione di spese di collaudo non preventivate, nell’ambito della quale l’importo del credito di _ 940.540 costituiva il saldo previsto nel caso in cui si fossero verificate determinate condizioni tra cui la maturazione di provvigioni in capo alla Lanificio Luigi Botto s.p.a..

Ciò posto, e rilevato che il collegio ha dato conto del suo convincimento rivisitando criticamente il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, l’inammissibilità del motivo deriva dalla considerazione che la dedotta violazione dell’art. 1988 c.c. in realtà vien fatta discendere non già da un’erronea identificazione degli elementi costitutivi della ricognizione di debito o da un erroneo governo dei criteri legali di vaiutazione delle prove ma da una diversa interpretazione degli elementi di prova in atti, in violazione del principio secondo cui “Il tema di interpretazione dei contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Detto accertamento, pertanto, è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’Iter” logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire allatto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Tale violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esso discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile come tale in sede di legittimitì (Cassazione civile, sez. 1, 11 settembre 2007, n. 19087). Il motivo è invece manifestamente infondato laddove censura il decreto impugnato per avere posto a carico della procedura l’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del controcredito opposto in compensazione in quanto è ovvio che, una volta esclusa la natura di ricognizione di debito nel documento di cui sopra, l’onere di provare la fondatezza dell’eccezione di compensazione e quindi l’esistenza del credito in tale documento solo ipotizzato come possibile non poteva gravare che su chi l’aveva sollevata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51 e dell’art. 72, L. Fall. per avere il tribunale ritenuto che il subentro del commissario straordinario nel contratto di vendita con riserva di proprietà di macchinari per l’importo di complessivi Euro 577.196,30 che era stato fatto oggetto di insinuazione al passivo da parte di Saurer dovesse essere ammesso in prededuzione e non in via privilegiata per effetto della riserva di proprietà. I motivo, fondato su una non meglio chiarita differenza tra passività necessaria, che giustificherebbe la pre deduzione, e passività facoltativa derivante, quest’ultima, dalla circostanza che il commissario è subentrato quando il termine per il pagamento delle macchine era già scaduto, è manifestamente infondato.

Premesso che è pacifico che al momento in cui è stata dichiarata l’insolvenza del Lanificio Luigi Boatto s.p.a. il contratto de quo era ancora ineseguito da entrambe le parti e tale situazione era immutata quando, ammessa l’impresa all’amministrazione straordinaria nel gennaio 2007, il commissario straordinario nel gennaio 2008 ha dichiarato di voler subentrare, la fattispecie, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51 è regolata dalle norme fallimentari sui contratti pendenti e quindi, non rilevando le particolari disposizioni di cui all’art. 73, dall’art. 72, comma 1 il quale dispone in via generale che il curatore se subentra nel contratto in luogo del fallito ne assume tutti i relativi obblighi;

nella fattispecie, poichè nessuna rata era stata corrisposta prima della dichiarazione di insolvenza nè avrebbe dovuto esserlo, visto che il termine per il pagamento era fissato per il 30 giugno 2007 non vi è dubbio che l’obbligo che si è assunto il commissario straordinario fosse quello dell’integrale pagamento del prezzo in prededuzione a fronte del trasferimento della proprietà, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell’integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo debba subire una falcidia del suo credito.

Nè rileva che l’obbligazione del pagamento del prezzo fosse scaduta prima della manifestazione, da parte del commissario straordinario, della sua volontà di subentrare nel contratto in primo luogo perchè, come risulta chiaramente dalla previsione secondo cui “fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione” (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 2), questo resta insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo al commissario di formulare la sua scelta. Ma ad escludere la risoluzione del contratto è lo stesso comportamento del venditore il quale non solo non l’ha invocata ma ha agito per l’adempimento in esito alla comunicazione de commissario insinuando il proprio credito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 13.200, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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