Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12016 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13131/2014 proposto da:

BIXIO SRL, in persona del suo Amministratore Unico A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFALONIERI 2, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOVIGEST SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Avv. M.N., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELONI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2010 la Sovigest s.p.a., quale gestore del patrimonio immobiliare INPS, già INPDAI, intimava alla Bixio s.r.l. sfratto per morosità da un locale a suo tempo concesso in locazione a tal P.L., al quale era succeduta la Bixio in virtù della cessione di azienda intervenuta tra il P. e la società convenuta in giudizio. Assumeva che il cedente le aveva comunicato la cessione, specificando che alla società cessionaria era stato trasferito ogni onere relativo al pagamento del canone di locazione.

La Bixio s.r.l., costituitasi, sosteneva invece che ai fini della cessione del contratto di locazione sarebbe stato necessario uno specifico contratto tra cedente e cessionario, avente ad oggetto la cessione del contratto di locazione e dei relativi oneri, che tale contratto non era stato concluso e che la comunicazione unilaterale del P. alla società di gestione non avesse alcuna valenza in ordine alla cessione della locazione.

Il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio di primo grado, rigettava la domanda di Sovigest, in mancanza di adeguata prova dell’avvenuta cessione del contratto di locazione in favore della Bixio, e per l’effetto dichiarava il difetto di legittimazione passiva della predetta società.

La corte d’appello ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, accogliendo l’appello di Sovigest, e, sul presupposto della intervenuta cessione del contratto di locazione, ne dichiarava la risoluzione per grave inadempimento della Bixio, che condannava al rilascio dell’immobile.

La Bixio s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Sovigest s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 617 del 2014 depositata il 18 marzo 2014 dalla Corte d’Appello di Roma.

La Sovigest resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la Bixio deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 36 e dell’art. 2558 c.c., comma 1.

La Corte d’appello, richiamando Cass. n. 4983 del 2013 e, prima, Cass. n. 7686 del 2008, ha affermato che dal contratto di cessione di azienda non discende automaticamente e necessariamente la cessione del contratto di locazione, ma si determina la presunzione della cessione del contratto di locazione dell’immobile in cui l’attività aziendale oggetto della cessione viene esercitata, fino a prova contraria, e su questa base, sulla base cioè della esistenza di un contratto di cessione di azienda tra P. e Bixio, da esercitarsi nei locali della Sovigest, ha ritenuto provato presuntivamente il trasferimento del contratto di locazione (atteso che la Bixio non aveva mai contestato di trovarsi nel godimento dell’immobile per svolgervi l’attività oggetto di cessione).

La ricorrente sostiene che avrebbe errato la corte d’appello, non potendo trovare applicazione l’art. 2558 c.c. – che determina la sopra indicata inversione dell’onere probatorio – in quanto il caso di specie sarebbe regolato non dalla norma codicistica ma dalla L. n. 392 del 1978, art. 36.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e sulla valutazione delle prove, proprio in ragione dell’applicata presunzione e della mancanza di prova liberatoria in ordine all’intervenuta cessione del contratto di locazione, della quale la corte d’appello onera la conduttrice.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.

La corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte ribaditi in materia da questa Corte, secondo i quali le due perfettamente norme citate sono

compatibili e coordinabili come segue:

nella disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l’automatica successione nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione (con la particolarità che alla cessione del contratto di locazione il locatore non partecipa ma può opporsi solo per gravi motivi);

l’intervenuta conclusione della cessione contrattuale può però presumersi, fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., comma 3 (Cass. n. 7686 del 2008);

la presunzione di trasferimento della posizione del conduttore del contratto di locazione dell’immobile all’interno del quale si svolgerà l’attività aziendale oggetto di cessione non opera però se le parti del contratto di affitto di azienda hanno espressamente e diversamente regolato le sorti del contratto di locazione, nel qual caso la presunzione non ha più ragione di operare (Cass. n. 11967 del 2013).

Operando la presunzione di trasferimento della posizione di conduttore dell’immobile in capo al cessionario dell’azienda, ne discende che correttamente, nella ricostruzione delle contrapposte posizioni e nella ripartizione degli oneri probatori operate dalla corte d’appello, è stato posto a carico del cessionario l’onere di fornire la prova contraria del presunto trasferimento, non fornita da Bixio. La corte d’appello afferma infatti che la società cessionaria dell’azienda esercitata nell’immobile oggetto di locazione non ha contestato di trovarsi nell’immobile nè di aver corrisposto le mensilità richieste dalla locatrice.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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