Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12016 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 10/06/2016), n.12016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10684/2015 proposto da:

Q.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIOVANNI BARBATELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SILVARIN SRL, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPINA PARRILLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

G.D., C.G. elettivamente domiciliati in Roma

Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dagli Avvocati Pasquale Santaniello e Alessandro Rizzo, giusta

procura speciale in calce la controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO N. 382/2014 depositato il

23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 23 febbraio 2015, il Tribunale di Salerno ha respinto l’impugnazione L. Fall., ex art. 98, comma 3, dei crediti –

del Dott. G.D. e Dott. C.G. – ammessi in prededuzione allo stato passivo del Fall. Silvarin srl, proposta dalla sig. Q.A.. In particolare, secondo il Tribunale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, i crediti dei professionisti risultavano ampiamente provati in sede concordataria e risultavano correttamente liquidati ai sensi del D.M. n. 140 del 1992, per l’attività di assistenza, consulenza e redazione della proposta concordataria, in prededuzione, trattandosi di crediti sorti “in funzione della procedura concorsuale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2.

Avverso il detto decreto la sig. Q. ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 marzo 2015, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia la violazione dell’art. 99, comma 6, art. 101, u.c., art. 25, n. 6 e art. 31, art. 99, comma 2, n. 3, della L.Fall., art. 116 c.p.c..

Il Fall. Silvarin srl e i ddrr. G.D. e C.G. resistono con controricorso.

Il ricorso, in gran parte inammissibile per il difetto di sintesi e di chiarezza del fatto, di autosufficienza nella proposizione dei motivi di cassazione e di altre manchevolezze, è nella residua parte (quella intellegibile anche in mancanza di tali oneri), manifestamente infondato.

Sono inammissibili, anzitutto, le doglianze esposte con il 2 ed il 4 motivo, relativi ai documenti indicati con i detti mezzi in rapporto ai fatti (non chiari) ivi dedotti: a) quella esposta al 2 motivo, in quanto carente in punto di autosufficienza (non illustrando nè il “se, come, dove e quando” sarebbe stata proposta ed esposta la “domanda di insinuazione ordinaria” che si assume diversa da quella proposta dai due creditori nella sede ove essa risulta ammessa), nè essendo illustrati, nella loro chiarezza e decisività, i fatti precisi e rilevanti che si sono intesi contestare o provare ex adverso; b) quelli costituenti prova sopravvenuta (4 mezzo) che, oltre a riferirsi a fatti processuali carenti in punto di autosufficienza (non essendo esposti chiaramente), non riporta gli stralci testuali di essi, onde valutare la loro rilevanza, pertinenza e fondatezza, nè li illustra nella loro decisività e rilevanza oltre che all’incidenza sulla motivazione del provvedimento censurato.

E’ manifestamente infondato il 3 mezzo, che contesta l’esistenza del provvedimento del GD relativo all’autorizzazione del curatore a stare in giudizio, in considerazione del doc. n. 3 richiamato dalla Curatela nel suo controricorso (a p. 6) e costituente la base testuale del conferimento del potere in questione.

E’, infine, inammissibile anche il 1^ mezzo, con il quale si censura la decisione impugnata sulla base dell’asserita tardiva costituzione dei creditori titolari delle posizioni contestate in questa sede, per la novità della censura (non trattata dal provvedimento impugnato) e in quanto carente in punto di autosufficienza (non illustrandosi nè il “se, come, dove e quando” essa sarebbe stata proposta ed esposta nella fase di merito). In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che la signora Q.A., con atto depositato prima dell’adunanza camerale, munendo di procura speciale il proprio difensore, ha rinunciato al proprio ricorso;

che, tuttavia, alla rinuncia non risulta l’adesione della controparte;

che, pertanto, pur dovendosi dichiarare estinto il giudizio, deve comunque esaminarsi il merito della vertenza, ai fini del regolamento delle spese processuali;

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, in conclusione, ai soli fini della soccombenza virtuale, il ricorso appare manifestamente infondato e quindi da respingere, con l’ulteriore conseguenza della condanna del soccombente virtuale al pagamento delle spese del grado, che si liquidano – in favore delle due parti controricorrenti – come da dispositivo;

che, quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte:

Dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, 9 maggio 2016 dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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