Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12016 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14394/2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 6/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/3/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 6 aprile 2019, rigettava il ricorso proposto da S.K., cittadino del (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), nella regione del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale escludeva la sussistenza nel (OMISSIS) delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in assenza di un conflitto armato che integrasse una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di chi si trovasse sul posto.

Negava, inoltre, la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, nulla avendo addotto il ricorrente in tal senso nè avendo dimostrato la sussistenza di una condizione deteriore nel paese di origine, neppure sotto il profilo delle cure mediche.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.K. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in quanto il Tribunale aveva erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, pur dopo aver acclarato la situazione di grave instabilità esistente nella regione del (OMISSIS), derivante dalla presenza di terroristi e dalle operazioni svolte dalle forze di sicurezza.

4. Il motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni sulla situazione esistente in (OMISSIS) risalenti all’agosto 2017.

Queste valutazioni non paiono superate dalle informazioni a cui fa riferimento il motivo di ricorso, di epoca antecedente e il cui contenuto, comunque, non attesta l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

5. Il secondo motivo di ricorso assume che il giudice di merito abbia omesso di valutare l’applicabilità al ricorrente della protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, art. 10 Cost., art. 3 CEDU e della L. n. 110 del 2017: in tesi di parte ricorrente, quand’anche si fosse voluto far propria la ricostruzione operata dal giudice di merito della situazione esistente nella regione di origine, si sarebbe dovuto comunque considerare, al fine di riconoscere la protezione umanitaria, che gli attacchi terroristici non erano ancora cessati e le condizioni di vita non erano state ricondotte a un livello di tranquillità.

6. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha rilevato che il migrante non ha dedotto ragioni umanitarie, intendendo così sottolineare come nessuna allegazione fosse stata compiuta al fine di veder riconosciuta questa forma di protezione.

In assenza di alcuna censura sul punto, la doglianza intende valorizzare profili neppure allegati avanti al giudice di merito.

Ciò malgrado la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018).

Nè giovano al riconoscimento della protezione umanitaria le allegazioni sulla generale situazione esistente nella regione di provenienza.

In vero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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