Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12015 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24385-2014 proposti da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PROCIDA, che rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1610/26/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il tribunale di Foggia accertava la validità di un contratto di “risoluzione per mutuo consenso” stipulato da P.R.D. in riferimento ad un negozio di vendita immobiliare e dichiarava conseguentemente risolto detto negozio;

2. l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla registrazione della sentenza, emetteva avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispetto al prezzo oggetto di obbligo restitutorio;

3. l’avviso, impugnato dal contribuente, dichiarato legittimo dalla commissione tributaria provinciale di Foggia, veniva invece dichiarato illegittimo dalla commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 10 luglio 2014, n. 1610, sul motivo che, dati gli effetti solo restitutori e non traslativi del contratto risolutivo, dette imposte avrebbero dovuto essere applicate in misura fissa;

3. l’Agenzia censura la sentenza con un motivo con il quale lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, commi 1 e 2;

4. il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. deve essere in via preliminare esaminata l’eccezione del contribuente secondo cui il ricorso, in quanto notificato a lui personalmente e presso la sua residenza e non al difensore costituito e presso lo studio di quest’ultimo, è inammissibile. L’eccezione è infondata. Il vizio di notifica lamentato dal contribuente, ravvisabile nella violazione del disposto dell’art. 330, e dell’art. 170 c.p.c., è causa non di inesistenza ma di nullità della notifica stessa (in questo senso, v. Cass. 19702/2011; Cass. 9424/2004; Cass. SU. 10696/2002). Il vizio è sanabile, oltre che, ex art. 291 c.p.c., comma 1, mediante la rinnovazione della notifica, altresì, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità, laddove, come nel caso di specie, la parte destinataria si sia costituita con controricorso (Cass. n. 24450/2017; Cass. 15326/2014);

2. il ricorso è fondato. La questione è già stata risolta dalla Corte con ordinanza n. 24506 del 05/10/2018 con la quale è stato affermato che “In tema d’imposta di registro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 2, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l’art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un “vizio di funzionamento” del rapporto e non la concorde volontà delle parti”;

3. il ricorso deve essere pertanto accolto;

4. la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto dell’iniziale ricorso del contribuente;

6. le spese del giudizio sono compensate in ragione della sopravvenienza del pronunciamento di legittimità qui ribadito, rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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