Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12015 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12392/2014 proposto da:

FLORA POMPEI SOCIETA’ COOPERATIVA A RL, in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. Sig.

D.G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 21,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIPANI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CICCONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

SANGIOVANNI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3966/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Flora Pompei soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di P.C., per la cassazione della sentenza n. 3966/2013 depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 13 novembre 2013.

La P. ha depositato controricorso.

Sono superflue l’illustrazione e la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle contestazioni ad essi mosse dalla controricorrente, in quanto la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio di legittimità, in cui dichiara la propria volontà di rinunciare al ricorso nei confronti della signora P. in conseguenza della conclusione di una transazione, che allega, con compensazione integrale delle spese. L’atto è firmato per accettazione dalla controricorrente, che si associa alla richiesta di estinzione, nonchè dai procuratori costituiti.

La causa è stata chiamata in adunanza camerale non partecipata per cui il procuratore generale non era presente, nè ha depositato conclusioni scritte in merito alla congiunta richiesta di estinzione.

Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in adunanza camerale (in questo senso v. Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878, a proposito della rinuncia pervenuta dopo la comunicazione della trattazione in pubblica udienza).

Su conforme richiesta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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