Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12014 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
GESTOIL s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 20,
presso l’Avv. Stanisela Nicola che la rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della corte d’appello di Perugia n.
581/09 depositato il giorno 8 ottobre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Gestoil s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello, emesso in esito a domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un procedimento, lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’impugnata decisione viene censurata unicamente in relazione alla liquidazione delle spese.
Il motivo, che contrariamente all’assunto della controricorrente è ammissibile in quanto viene riportata la nota spese che si illegittimamente disattesa, è manifestamente fondato in quanto, al di là della circostanza che il giudice ha effettuato una liquidazione forfettaria senza dar conto, come avrebbe dovuto, delle ragioni per cui non ha riconosciuto o ridotto le voci esposte (Cassazione civile, sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 21371), l’importo riconosciuto è inferiore ai minimi della tariffa forense.
Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidata per il giudizio avanti la Corte d’appello la complessiva somma di Euro 1.004,52, oltre spese generali e accessori di legge, come richiesto.
La circostanza che il ricorso sia stato proposto solo in punto spese induce a compensare per un mezzo quelle di questa fase che, per il residuo, debbono far carico all’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.004,52, di cui Euro 775 per diritti e Euro 205 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; compensa nel misura della metà le spese di questa fase che liquida per l’intero in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011