Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12014 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

GESTOIL s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 20,

presso l’Avv. Stanisela Nicola che la rappresenta e difende come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Perugia n.

581/09 depositato il giorno 8 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Gestoil s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello, emesso in esito a domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un procedimento, lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’impugnata decisione viene censurata unicamente in relazione alla liquidazione delle spese.

Il motivo, che contrariamente all’assunto della controricorrente è ammissibile in quanto viene riportata la nota spese che si illegittimamente disattesa, è manifestamente fondato in quanto, al di là della circostanza che il giudice ha effettuato una liquidazione forfettaria senza dar conto, come avrebbe dovuto, delle ragioni per cui non ha riconosciuto o ridotto le voci esposte (Cassazione civile, sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 21371), l’importo riconosciuto è inferiore ai minimi della tariffa forense.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidata per il giudizio avanti la Corte d’appello la complessiva somma di Euro 1.004,52, oltre spese generali e accessori di legge, come richiesto.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto solo in punto spese induce a compensare per un mezzo quelle di questa fase che, per il residuo, debbono far carico all’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.004,52, di cui Euro 775 per diritti e Euro 205 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; compensa nel misura della metà le spese di questa fase che liquida per l’intero in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA