Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12014 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9826-2014 proposto da:

SELETIT SRL IN CONCORDATO PREVENTTVO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SEBASTIANO STUFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Seletit ricorre, con tre motivi, illustrati con memoria e contrastasti dall’Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia in data 9 ottobre 2013, n. 129, con la quale è stato giudicato legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, emesso dall’Agenzia con riguardo alla registrazione del decreto, in data 16 febbraio 2009, di omologa del concordato preventivo con intervento di terzo assuntore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, della tariffa, parte prima, allegata, sostenendo che il decreto sia soggetto ad imposta di registro in misura fissa;

2. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la commissione abbia trascurato “di distinguere, con riferimento ad ogni singolo trasferimento in favore del terzo assuntore, le operazioni soggette ad IVA, per le quali l’imposta di registro si applica in misura fissa”;

3. con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la commissione abbia trascurato di esaminare il fatto che, come eccepito nel ricorso originario e poi “nel corso del giudizio di appello”, l’imposta, quand’anche da applicarsi in misura proporzionale, era stata calcolata in riferimento al valore del fabbisogno del concordato, determinato sulla base del dato provvisorio contenuto nella prima relazione del commissario giudiziale e non sulla base del minor dato contenuto nel parere finale;

4. il primo motivo di ricorso è infondato. Il decreto di omologa del concordato con cessione dei beni all’assuntore produce effetti immediatamente traslativi (tra molte, Cass. 12140 del 26/05/2009; Cass. 15716 dell’8/11/2002). A ciò consegue che il decreto di omologa rientra nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata. La questione, del resto, è già stata affrontata dalla Corte con ordinanza n. 3286 del 12/02/2018, emessa in riferimento al decreto di omologa del concordato fallimentare ma motivata in modo da essere riferibile anche al decreto di omologa del concordato preventivo. In tale ordinanza è stato affermato che “In tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del .P.R. n. 131 del 1986, art. 8 , lett. a), della tariffa, parte prima, allegata, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nel detto art., lett. g)”;

5. il secondo motivo è infondato. Si legge nella sentenza impugnata che “è rimasta priva di sostegno probatorio anche la asserita appartenenza delle operazioni all’ambito di applicazione dell’IVA”. Non può dirsi quindi che la commissione abbia trascurato “di distinguere, con riferimento ad ogni singolo trasferimento in favore del terzo assuntore, le operazioni soggette ad IVA, per le quali l’imposta di registro si applica in misura fissa”;

6. il terzo motivo di ricorso prospetta, al di là della rubrica, non che la commissione abbia omesso l’esame di un fatto, ma che abbia omesso di pronunciare su un’eccezione (segnatamente l’eccezione per cui l’imposta sarebbe stata calcolata in riferimento ad un valore del fabbisogno del concordato diverso da quello finale). Il motivo è inammissibile per difetto autosufficienza. La Corte ha precisato che “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. n. 5344 del 04/03/2013). Nel caso che occupa, la ricorrente ha dedotto di avere sollevato l’eccezione de qua nel ricorso originario e poi, genericamente, “nel corso del giudizio di appello” (p.14, terzultimo capoverso, del ricorso);

7.in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza;

9. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA