Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12014 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13592/2019 proposto da:

F.C.T., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Angelico n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Marco Lanzilao, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 26/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/3/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 26 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da F.C.T., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare il Tribunale, pur reputando le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato che i parenti dei suoi genitori adottivi, alla loro morte, si erano appropriati della sartoria dove anch’egli lavorava, licenziandolo e accusandolo falsamente di aver rubato dei soldi dall’incasso del negozio) sufficientemente plausibili, escludeva la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, in quanto il F. aveva rappresentato il timore di essere ucciso dai parenti dei suoi genitori adottivi, ma non aveva spiegato il motivo per cui non aveva fatto ricorso alla polizia nè aveva allegato elementi plausibili a supporto di un’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali.

Il collegio di merito, inoltre, escludeva la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in assenza di un conflitto armato in corso e di una situazione di violenza indiscriminata capace di mettere a rischio la sicurezza della popolazione.

Infine, il Tribunale rilevava che la storia personale del ricorrente non consentiva di trovare riferimenti a una condizione di menomata dignità vissuta in patria, nè ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere, rimanendo di conseguenza preclusa la possibilità di riconoscere pure la protezione umanitaria.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso F.C.T. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, l’errato/omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente” e sostiene che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del paese al fine di valutare l’esistenza di un sistema di violenza generalizzato, da non identificare soltanto nella violenza di tipo fisico.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tener conto dell’allegazione secondo cui il paese di origine non era in grado di assicurare intervento e protezione, risultando inutile rivolgersi alla polizia o ad altri presidi pubblici.

4. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

4.1 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019).

Non assumono invece alcuna rilevanza situazioni (quale il sistema di violenza generalizzato imputabile ad altre cause addotto dalla censura in esame), che, oltre a non risultare allegate avanti al giudice di merito, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).

4.2 Il giudice di merito ha rilevato che il migrante, in presenza di minacce provenienti da un privato, non aveva addotto alcuna giustificata ragione per la quale non aveva fatto ricorso alla polizia nè aveva allegato elementi plausibili a supporto di un’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali.

A fronte di questa constatazione la censura in esame assume che in realtà il ricorrente aveva allegato “la lucida consapevolezza che il suo paese non era in grado di assicurare intervento e protezione, risultando inutile rivolgersi alla polizia o ad altri presidi pubblici”.

L’assunto, tuttavia, è del tutto generico, dato che non indica come e dove una simile allegazione fosse stata fatta.

Il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato.

5.1 Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in quanto il Tribunale, con motivazione apparente e consultando un’unica fonte non attuale, aveva escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria senza tener conto delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine.

In particolare, il collegio di merito avrebbe svolto una superficiale valutazione dei rischi attualmente sussistenti in Senegal, riportando un’unica riga di un rapporto concernente l’obiettivo dell’aumento del PIL dal 2014 al 2018, senza tenere conto delle risultanze di altre fonti informative.

5.2 Il terzo motivo di ricorso assume la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine avrebbe fatto sì – in tesi di parte ricorrente – che la negazione della protezione sussidiaria sia fondata su una motivazione solo apparente e destituita di fondamento.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni sulla situazione in Senegal risalenti all’anno 2016 e registrando non solo l’obiettivo di crescita economica perseguita dal governo, ma, in primo luogo, la stabilità storico-politica del paese e della situazione politico-economico-istituzionale e la solidità delle istituzioni pubbliche.

In ragione di questa complessiva situazione è stata esclusa l’esistenza della situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Queste valutazioni non paiono superate dalle informazioni a cui fa riferimento il motivo di ricorso, di epoca imprecisata e il cui contenuto, comunque, non attesta l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato.

Ambedue le critiche tralasciano la parte sostanziale della motivazione offerta e, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cercano in realtà di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

7. Il quarto motivo di ricorso assume che il giudice di merito abbia omesso di valutare l’applicabilità al ricorrente della protezione umanitaria, in applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, art. 10 Cost., art. 3 CEDU e della L. n. 110 del 2017: in tesi di parte ricorrente nel caso di specie, ove in via giudiziale è stato accertato che il migrante possa essere ingiustamente processato, condannato e incarcerato in caso di rimpatrio, con evidenti rischi di subire un trattamento inumano o degradante, risultavano soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto anche delle gravissime condizioni socio-politico-economico-sociali derivanti da atti terroristici diffusi e del conflitto armato tutt’ora in corso.

8. Il motivo è inammissibile.

Il collegio di merito non ha affatto accertato che il migrante potrà essere ingiustamente processato, condannato e incarcerato in caso di rimpatrio, ma, ben diversamente, ha spiegato a chiare lettere che la storia personale del ricorrente non consentiva di trovare riferimenti a una condizione di menomata dignità vissuta in patria, nè ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere, rimanendo di conseguenza preclusa la possibilità di riconoscere pure la protezione umanitaria.

La doglianza in esame non solo non prende in alcuna considerazione, nè tanto meno critica, le ragioni addotte dal giudice di merito, ma prospetta deduzioni astratte e di principio, che non scalfiscono la ratio decidendi e si limitano a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda, inammissibile in questa sede di legittimità.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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