Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12012 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/05/2010), n.12012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
20/12/2007, n. 2206/07 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco, che ha concluso per l’inammissibilità del primo,
secondo e terzo motivo, rigetto degli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, I.F. l’impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 19/10/2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.
Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. A.L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 865,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010