Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12012 del 16/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21133/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI

PARIOLI 38, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GROTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FERRARA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA in persona del suo

amministratore delegato e legale rappresentante, Dott.ssa

MO.MO., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI

MEANA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

MARTINETTI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Cu.Sa. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Caltanissetta, il Gruppo editoriale “L’Espresso” s.p.a., il direttore responsabile M.E. e il giornalista B.A., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni a lui derivanti dal contenuto asseritamente diffamatorio di un articolo comparso il (OMISSIS) sul quotidiano (OMISSIS).

A sostegno della domanda espose che quell’articolo, sia per il suo contenuto che per le fotografie e per l’indebito accostamento di circostanze e di allusioni, lo aveva indebitamente accostato alla mafia, istituendo una sorta di collegamento tra il boss P.B., allora latitante, e l’attore, all’epoca Presidente in carica della Regione Siciliana.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda nei confronti del B., la accolse nei confronti degli altri convenuti e li condannò in solido al pagamento della somma di Euro 50.000, con il carico della metà delle spese di lite, compensate quanto all’altra metà.

2. La pronuncia è stata appellata dalle parti soccombenti e nel giudizio si è costituito il Cu.. Successivamente, dichiarato questi legalmente interdetto a seguito di condanna penale, il processo è stato interrotto e riassunto nei confronti del tutore legale del Cu., ossia la moglie C.G..

Indi la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 giugno 2014, ha accolto il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda risarcitoria, ha condannato il Cu. alla restituzione delle somme percepite a seguito della prima sentenza ed ha compensato integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che nel momento in cui l’articolo in questione venne pubblicato l’attore era stato già attinto da indagini e da provvedimenti giudiziari della magistratura palermitana dai quali risultavano “elementi oggettivi quanto meno in ordine ad una vicinanza di C.S. a soggetti implicati in gravi fatti di mafia e di malaffare”. Benchè la condanna definitiva intervenne solo in seguito, tuttavia l’immagine del Cu. si presentava già nel 2003 coinvolta in vicende investigative connesse al fenomeno mafioso. D’altra parte, proprio il suo ruolo istituzionale di Presidente della Regione Siciliana faceva sì che più ampi dovessero ritenersi i margini per l’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Richiamati, quindi, i principi giurisprudenziali sull’interesse della notizia, la correttezza formale e sostanziale dei fatti e la corrispondenza di quanto raccontato con i fatti realmente accaduti, la Corte nissena ha osservato che l’articolo contestato era privo di una idoneità lesiva gratuita e scollegata dall’interesse pubblico all’informazione. Pur sussistendo, indubbiamente, talune espressioni “imprecise sotto il profilo tecnico”, il giudizio complessivo non poteva trascurare i fatti di “assoluta gravità” emersi nel corso delle indagini, in presenza di un quadro storico che vedeva “il Cu. protagonista di vicende non positive nel settore strategico dell’amministrazione della cosa pubblica, in ragione di precisi contatti con interessi criminali”. Nel sistema della comunicazione di massa la sussistenza di legami con la malavita era stata ricondotta ad una “rappresentazione fotografica che, pur non dotata di particolare raffinatezza espressiva, è risultata palesemente volta ad indagare i vertici di due poteri siciliani”, cioè il potere politico rappresentato dal Cu. e l’istituzione criminale denominata Cosa nostra. Si trattava, in definitiva, di una critica ad un sistema di potere, con esclusione di un intento di colpire sul piano individuale la figura del Presidente della Regione.

La Corte d’appello, quindi, ribadito che chi svolge attività politica è maggiormente esposto al controllo della stampa, ha ritenuto trattarsi nella specie del legittimo esercizio del diritto di critica, peraltro privo degli estremi del dileggio, in presenza di un sicuro interesse pubblico alla conoscenza dei rapporti esistenti tra il Cu. e la malavita organizzata.

A tali conclusioni la Corte di merito è giunta ritenendo di non poter valutare il contenuto diffamatorio del titolo e del sottotitolo dell’articolo in oggetto, unitamente alla didascalia, se non insieme all’intero testo dell’articolo stesso.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta propone ricorso C.G., quale tutrice dell’interdetto Cu.Sa., con atto affidato a tre motivi (erroneamente rubricati come quattro).

Resistono il Gruppo editoriale “L’Espresso” s.p.a., il direttore responsabile M.E. e il giornalista B.A. con un unico controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 21 e 27 Cost., artt. 6, 8 e 10 della CEDU, art. 595 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Osserva la ricorrente che, secondo costante giurisprudenza, il corredo di titoli, fotografie e didascalie può essere dotato di un’autonoma attitudine lesiva; in tale contesto, la slealtà per mancanza di chiarezza sussiste quando si fa uso del sapiente sottinteso, degli accostamenti suggestionanti e di un tono sdegnato che risulta sproporzionato alla vicenda, con vere e proprie insinuazioni. Nella specie sarebbe “arduo, per non dire risibile”, sostenere che l’articolo in questione, corredato da un accostamento fotografico tra il ricorrente e P.B., non integri gli estremi della diffamazione. Tanto più che nel momento in cui l’articolo venne pubblicato il ricorrente godeva ancora della presunzione di innocenza; e comunque, non gli era stato mai contestato il delitto di associazione mafiosa.

1.1. Il motivo è fondato nei termini che verranno ora precisati.

E’ necessario premettere che il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata da Cu.Sa. nei confronti del giornalista B., sul rilievo che l’articolo in questione non aveva contenuto diffamatorio. Il Tribunale, viceversa, aveva condannato il Gruppo editoriale “L’Espresso” s.p.a. ed il direttore responsabile M.E. sul rilievo che il titolo dell’articolo, con l’occhiello e le fotografie annesse e la relativa didascalia avevano di per sè contenuto diffamatorio e di quelle parti della pubblicazione il giornalista B. non poteva essere ritenuto responsabile. La prima parte della decisione di primo grado non è stata fatta oggetto di appello da parte del Cu., sicchè si è formato il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del giornalista in conseguenza del contenuto non diffamatorio dell’articolo pubblicato.

Da ciò discende che la Corte d’appello era chiamata a scrutinare la decisione del Tribunale nei soli limiti dell’impugnazione proposta, costituita cioè da quella parte della domanda risarcitoria che era stata accolta; ragione per cui il sindacato del giudice di secondo grado era limitato a valutare la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva ritenuto sussistente la diffamazione nei termini suindicati.

Questa premessa è necessaria per comprendere che il quesito posto nel motivo di ricorso in esame non può essere considerato nuovo, perchè il ricorrente domanda a questa Corte di stabilire se la sentenza d’appello, non valutando in modo autonomo la sussistenza di un contenuto diffamatorio del solo titolo dell’articolo, accompagnato dal sottotitolo, dalle fotografie e dalla didascalia illustrativa, abbia violato le regole fissate dalla in tema di diffamazione, diritto di cronaca e di critica.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte occasione di soffermarsi sulla possibilità che il solo titolo di un articolo, eventualmente letto unitamente all’occhiello ed al sottotitolo, rivesta di per sè una portata diffamatoria autonoma rispetto al contenuto dell’articolo stesso.

Si è detto, a questo proposito, che in tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell’articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un’affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell’articolo, poichè, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l’analisi del contenuto dell’articolo (sentenza 27 gennaio 2009, n. 1976).

Più di recente, la sentenza 7 agosto 2013, n. 18769, ha affermato che, in sede di valutazione del carattere diffamatorio di un articolo, non si deve procedere ad una “lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute”, dovendosi invece procedere ad un giudizio complessivo nel quale, però, il titolo può assumere una sua specifica valenza. La citata sentenza ha osservato che “la scelta di espressioni aventi connotazioni maggiormente spregiative di altre ugualmente utilizzabili è idonea di per sè – proprio in ragione dell’icastica perentorietà del titolo – ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso che si ferma alla lettura del titolo ovvero si limita a una scorsa superficiale dell’articolo, ingenerando giudizi, magari altrettanto superficiali, ma comunque idonei a ledere la reputazione dei protagonisti dei fatti descritti”.

A questi precedenti la Corte intende dare oggi ulteriore continuità, con le seguenti precisazioni. Posto che è indubbio che le modalità della comunicazione sono diventate, col trascorrere del tempo, sempre più rapide ed essenziali – basti pensare alla velocità dei sistemi che la rete internet mette oggi a disposizione della grande massa dei consumatori, limitando in alcuni casi i messaggi ad un certo numero di caratteri – è giocoforza ammettere che tale rapidità rende ancora più importante la valutazione circa l’idoneità anche del solo titolo di un articolo di giornale a rivestire una potenzialità diffamatoria. Ciò in quanto la rapidità ora richiamata fa sì che di frequente i fruitori di un quotidiano o di un settimanale si limitino proprio a scorrere i titoli, magari attraverso la home page presente in internet, in vista di un’informazione sintetica che non obbliga ad una lettura dilatata nel tempo. Ne consegue che la valutazione della portata diffamatoria attraverso la lettura congiunta del titolo e dell’articolo riveste un’importanza minore rispetto al passato, proprio perchè la fruizione dell’informazione è diventata più veloce, con ricadute importanti anche in ordine alla superficialità che inevitabilmente ne consegue.

1.3. Sulla base di tale quadro di riferimento occorre valutare la fondatezza del motivo in esame.

La sentenza qui impugnata ha affermato, tra l’altro, che la “comunicazione semplificata – che ben avrebbe potuto essere più precisa con riferimento al titolo ed alla illustrazione fotografica, elementi che nel caso di specie non possono essere considerati in modo avulso dall’articolo per il quale si escludeva la valenza lesiva in ragione di una stretta interconnessione – ha dunque tratto origine da un quadro di riferimento composto da fonti non contestate nella loro origine, che vedevano comunque il Cu. protagonista di vicende non positive nel settore strategico dell’amministrazione della cosa pubblica, in ragione di precisi contatti con interessi criminali” (il corsivo è aggiunto).

Tale passaggio della motivazione, decisivo, offre il fianco alle censure del primo motivo di ricorso. Con tali argomentazioni, infatti, la Corte nissena non ha risposto al quesito che le era stato posto con l’atto di appello, perchè non ha spiegato se il titolo dell’articolo – affiancato dal sottotitolo e, più ancora, dalle due fotografie di P.B. e di Cu.Sa. accostate e collegate tramite la didascalia “Il boss e il governatore” – avesse o meno una autonoma capacità diffamatoria, indipendente dal contenuto dell’articolo, la cui inidoneità a quei fini era stata già affermata con pronuncia irrevocabile. Quel profilo era proprio l’argomento in discussione, oggetto dell’appello.

In questi termini il motivo di ricorso è fondato ed impone la cassazione della sentenza impugnata, dovendosi affidare al Giudice di rinvio il compito di valutare l’autonoma portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell’articolo, con annesse fotografie e didascalia esplicativa.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti.

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione personale, la quale procederà alla valutazione di cui sopra, attenendosi ai principi giurisprudenziali ivi elencati.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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