Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12012 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
I.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della presente Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al
ricorso, dall’avv. Domenico Doldo, che dichiara di voler ricevere
le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c.
domenico.doldo-avvocatirc.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
S.D., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Quattrone, giusta procura speciale in calce al
controricorso che indica per le comunicazioni relative al processo la
p.e.c. quattrone-pecavvocati.com;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1639/13 del Tribunale di Reggio Calabria,
emessa il 26 settembre 2013 e depositata il 27 settembre 2013, n.
R.G. 1288/2012;
Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex
art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Il Giudice di pace di Reggio Calabria, con sentenza n. 69/11, ha accolto la domanda di ripetizione della somma di Euro 1.200 proposta da S.D. nei confronti dell’ex coniuge I. G. ritenendo fondato l’assunto dell’attore secondo cui. egli aveva corrisposto due volte, per errore, il contributo mensile al mantenimento della figlia e l’assegno di mantenimento della I..
2. Ha proposto appello la I. contestando quanto ritenuto dal giudice di pace dato che i due pagamenti per complessivi 1.200 Euro effettuati dallo S. nel mese di marzo 2008 si riferivano in realtà a quanto dovuto per il mese di febbraio dello stesso anno e ciò si desumeva facilmente dalla consuetudine per cui lo S. provvedeva a versare le somme relative al mese precedente nei primi giorni del mese successivo.
3. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1639/13, ha respinto l’appello rilevando che, in base alla sentenza di separazione, S.D. è tenuto a corrispondere, a partire dal gennaio 2008, i due assegni di 500 e 700 Euro in favore della figlia e della I. entro il 5 di ogni mese direttamente con trattenuta effettuata dal suo datore di lavoro sulla retribuzione. Dalle buste paga prodotte in giudizio risulta che il datore di lavoro ha provveduto a trattenere e versare alle interessate le somme in questione a partire dal mese di marzo 2008 e che lo S. ha provveduto a versare autonomamente quanto dovuto alla figlia e alla I. per i primi tre mesi del 2008 concretizzando così un pagamento non dovuto per complessivi 1.200 Euro nel mese di marzo 2008.
4. Ricorre per cassazione I.G. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c. e segg. e art. 446 c.c. e segg.. Sostiene la ricorrente che i giudici del merito non hanno valutato il profilo giuridico prospettato loro e relativo alla irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento (Cass. civ. n. 6864 del 20 marzo 2009 e Cass. civ. n. 28987 del 10 dicembre 2008).
5. Si costituisce S.D. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ad litem, prospettazione di nuove questioni, violazione dei principi di specificità e autosufficienza. Nel merito ritiene la infondatezza del ricorso e rileva la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 385 c.p.c., u.c..
Ritenuto che:
6. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso non appaiono fondate essendo agli atti la procura speciale rilasciata dalla lannì all’avv. Domenico Doldo relativa al presente giudizio. Nè possono considerarsi fondate le ulteriori eccezioni essendo il ricorso fondato su una puntuale, se pure palesemente infondata, questione di diritto rilevabile d’ufficio. Il ricorso è palesemente infondato perchè la irripetibilità cui fa riferimento la ricorrente attiene evidentemente ai pagamenti di somme versate sulla base di un titolo venuto successivamente a mancare e non, come nel Caso in esame, a pagamenti effettuati per errore e che non hanno pertanto alcun titolo che li giustifichi.
7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, restando naturalmente riservata al Collegio la decisione sulla richiesta affermazione di responsabilità e condanna della ricorrente.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La peculiarità della vicenda fattuale che ha indotto a una fuorviante lettura della giurisprudenza in materia di ripetizione di indebito versato erroneamente a titolo di assegno di mantenimento giustifica la compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda proposta ex art. 96 c.p.c..
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016