Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12012 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13181/2019 proposto da:

T.J., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Carlo Barotti, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 15/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/3/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 15 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da T.J., cittadino della Liberia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – riteneva che in Liberia non fosse possibile ravvisare la presenza di un conflitto armato interno da cui potesse conseguire una situazione di violenza indiscriminata, per tale intendendosi uno scontro fra forze governative e un gruppo armato o tra più gruppi armati.

Non sussistevano inoltre, a parere del collegio di merito, profili di vulnerabilità idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso T.J., prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): in tesi di parte ricorrente sussisterebbe il rischio effettivo, in caso di rimpatrio, di subire un danno grave, tenuto conto della situazione di instabilità in cui versa la Liberia e della conseguente impossibilità di rispettare i diritti fondamentali.

4. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019).

E’ dunque dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se una simile situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile alla situazione di rischio tipizzata dalla norma, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame una serie informazioni aggiornate sulla situazione in Liberia.

Ora, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32912/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 30105/2018, Cass. 13712/2012).

La critica in esame, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca invece di sovvertire nel merito l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del primo giudice non rivedibile nè rinnovabile avanti a questa Corte.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che il richiedente asilo aveva avuto più ricoveri ospedalieri, svolgeva una regolare attività lavorativa in agricoltura, precaria e stagionale, e aveva conseguito un adeguato grado di integrazione sociale nel paese ospitante.

6. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che il migrante non versasse in cattive condizioni di salute, non potesse contare su un contesto familiare tanto nel paese natio (dove aveva avuto un lavoro) come in quello ospitante e non avesse dimostrato di aver raggiunto una condizione di integrazione sociale, non essendo a ciò sufficienti i due contratti di lavoro a tempo determinato e parziale prodotti.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA