Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12011 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza proposto con ordinanza del Tribunale di

Brindisi del 7 -8 aprile 2010, avverso la sentenza del Tribunale di

Lecce n. 343 del 15 febbraio 2007, il quale con tale atto, si è

dichiarato incompetente per territorio sull’appello di:

Ministero delle Politiche agricole e Forestali, rimettendo le parti

dinanzi al Tribunale di Brindisi;

nella causa pendente tra:

Ministero delle Politiche agricole e Forestali che, rappresentato

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, appellante avverso

la decisione del giudice di pace di San Vito dei Normanni n. 536 del

7 agosto 2004, che ha accolto la domanda di pagamento di S.V.

contro il Ministero per un contributo preteso una tantum dall’attrice

ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2.

– appellante –

contro

S.R., appellata convenuta in primo grado.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il Tribunale di Brindisi con ordinanza del 7-8 aprile 2010 emessa ai sensi degli artt. 45, 47 e 49 c.p.c., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sull’appello del Ministero delle politiche agricole e Forestali difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, avverso il provvedimento del giudice di pace della stessa città, dichiarando competente il Tribunale di Brindisi che, con l’ordinanza che precede, ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza.

Il Tribunale di Brindisi ha infatti ritenuto che sul gravame dovesse decidere lo stesso Tribunale di Lecce che aveva ad esso rimesso gli atti, dovendosi applicare alla fattispecie l’art. 25 c.p.c. con competenza del foro della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed essendo applicabile alla fattispecie il R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 7 per i quali la competenza sul gravame compete al foro del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di legittimità nella materia dell’appello avverso le pronunce dei giudici di pace in cui sia parte una pubblica amministrazione.

Il relatore opina che competente debba essere dichiarato il tribunale del foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c..

Si è infatti più volte affermato da questa Corte: “Sussiste la competenza del foro erariale ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, comma 2 per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l’introduzione del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall’interpretazione evolutiva della norma coerente alla ratio legis consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative, di concentrazione dell’attività dell’Avvocatura dello Stato della speciale competenza del foro erariale, di cui all’art. 6 del predetto R.D.” (Cass. da n. 17579/07 citata nell’ordinanza fino a Cass. n. 8996 del 2010).

Se si escludono alcuni dubbi prospettati nella sola materia delle opposizioni a sanzioni amministrative, per la specifica natura del rito da utilizzare in ordine a queste ultime, con l’ordinanza di remissione della questione alle S.U. per la sua peculiare importanza (cfr. Cass. ord. n. 1962 del 2010), la giurisprudenza di legittimità ha nel resto costantemente ritenuto competenti per l’appello avverso le pronunce del giudice di pace di cui all’art. 341 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 a decorrere dal giugno 1999, nelle cause in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, i tribunali siti nel luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ai sensi dell’art. 25 c.p.c..

Deve quindi dichiararsi, sull’appello di cui all’ordinanza richiamata, la competenza del Tribunale di Lecce dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Il relatore opina che l’ordinanza di regolamento di competenza di ufficio del Tribunale di Brindisi è manifestamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione sul regolamento ai sensi degli artt. 49 e 375 c.p.c. in conformità a quanto con tale provvedimento si afferma, dichiarandosi la competenza territoriale sull’appello del Tribunale di Lecce, con cassazione della sentenza dello stesso che nega la propria competenza sul gravame, per la cui decisione la causa dovrà essere rimessa nei termini di legge al tribunale ora indicato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il regolamento di ufficio sollevato dal Tribunale di Brindisi deve essere accolto e va quindi cassata la sentenza del Tribunale di Lecce che si è dichiarato incompetente in favore dell’altro ufficio sull’appello richiamato nella relazione.

La causa principale dovrà pertanto essere riassunta nei termini di legge dinanzi al Tribunale di Lecce perchè decida sull’appello più volte richiamato, nulla potendosi disporre sulle spese del presente giudizio incidentale in Cassazione, nel quale le parti del giudizio di merito sul quale si è chiesto di individuare il tribunale competente, non sono intervenute.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza di ufficio sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza 7-8 aprile 2010 e cassa la sentenza n. 343 del 15 febbraio 2007 del Tribunale di Lecce, davanti al quale dispone che la causa di appello sia i riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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