Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12011 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 19/06/2020), n.12011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15209/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Cormano 2001 S.r.l.”, con sede in Milano, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 6 maggio 2013 n. 85/12/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6 gennaio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 6 maggio 2013 n. 85/12/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione avverso avviso di liquidazione per l’imposta di registro in ordine a n. 82 contratti preliminari di compravendita immobiliare per l’importo complessivo di Euro 14.639,36, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla stessa nei confronti della “Cormano 2001 S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 26 gennaio 2011 n. 17/31/2011, con compensazione delle spese giudiziali. La “Cormano 2001 S.r.l.” non si costituiva in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della L. 20 novembre 1982, n. 890, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 e dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente valutato la tardività dell’appello nonostante la consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale nel giorno della scadenza del termine di legge (12 marzo 2012), essendo irrilevante la data di spedizione effettiva nel giorno successivo (13 marzo 2012) da parte dell’ufficio postale.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

Come si è detto, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 26 gennaio 2011 n. 17/31/2011 (non notificata), sul presupposto che la notifica dell’atto di appello era stata eseguita il 13 marzo 2012, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (nel testo antecedente alla modifica operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46), con l’ulteriore incremento del periodo di sospensione feriale (12 marzo 2012), nel quale esso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale (secondo le risultanze della distinta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata).

In proposito, si osserva che, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario dell’ufficio postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass., Sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22878).

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro postale, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., Sez. 5, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez. 5, 19 luglio 2019, n. 19547).

Pertanto, risultando nella specie agli atti non solo la cartolina di ricevimento (che comunque attesta che l’appello è stato comunicato alla controparte), ma anche l’elenco delle raccomandate spedite – che ha quale destinatario la “Cormano 2001 S.r.l.” – il cui timbro dell’ufficio postale reca la data leggibile del 12 marzo 2012, cosicchè risulta che l’appello è stato proposto in tempo, dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 26 gennaio 2011) era proprio il 12 marzo 2012 (con l’aggiunta del periodo di sospensione feriale).

Peraltro, va osservato che l’elenco delle raccomandate contenente l’indicazione della contribuente e di una data coerente con un appello tempestivo avverso la sentenza impugnata costituisce sicura prova della riferibilità della notifica all’odierno procedimento, a prescindere dalla presenza o meno – nella distinta di spedizione – dell’importo da pagare (circostanza irrilevante ai fini della validità della notifica) (Cass., Sez. 5, 19 luglio 2019, n. 19547).

2. In conclusione, ritenuto fondato il motivo, il ricorso dell’amministrazione finanziaria deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 19 giugno 2020

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