Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12011 del 16/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17673/2015 proposto da:

BENEDETTI ALESSANDRO, elettiva,ente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO

TIGANI SAVA BONTEMPI VACCARO V. ADELAIDE RISTORI 9, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante, dott.ssa

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI

70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARTINETTI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3246/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Gruppo editoriale l’Espresso s.p.a. ed il giornalista S.A. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione, sul supplemento (OMISSIS) del quotidiano (OMISSIS) del (OMISSIS), di un articolo asseritamente diffamatorio nei suoi confronti.

Espose che quell’articolo, intitolato “(OMISSIS)”, ipotizzava, in sostanza, che egli fosse stato il regista dell’operazione di vendita del pacchetto di maggioranza delle azioni della società Wind a tale Sa., soggetto in difficoltà economica e collegato ad un cugino del dittatore iracheno Sa.Hu.; tale operazione, della quale il B. sarebbe stato, appunto, l’organizzatore, avrebbe avuto un costo esorbitante (400 milioni di Euro), 310 dei quali finiti alle banche e gli altri 90 destinati al pagamento di tangenti.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal B. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 maggio 2014, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in tema di diritto di cronaca e di critica, che nel caso in esame il giornalista si era limitato ad esprimere la propria opinione sui rischi dell’operazione finanziaria citata e sulla congruità dei relativi costi. Egli aveva posto alcune domande senza tuttavia rendere “affermazioni caratterizzate da certezza e coinvolgenti B. circa la destinazione di talune somme”, con la conseguenza che nessun dubbio vi era circa la verità dei fatti. D’altra parte, sussisteva l’interesse pubblico alla vicenda, trattandosi di un’importante operazione economica, ed il linguaggio adoperato era caratterizzato da continenza, senza frasi offensive o volgari. Si trattava, quindi, dell’esercizio legittimo del diritto di critica, che presuppone una narrazione non asettica e comunque connotata da valutazioni personali che non possono essere sempre obiettive ed imparziali.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso B.A. con atto affidato a due motivi.

Resistono il Gruppo editoriale l’Espresso s.p.a. ed S.A. con un unico controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4), per omessa motivazione su fatti decisivi e motivazione del tutto apparente.

Rileva il ricorrente che la motivazione della sentenza non farebbe comprendere quale sia l’esatto contenuto della frase diffamatoria, quali ragioni avrebbero indotto ad introdurre il giudizio risarcitorio e quale sarebbe l’iter seguito per pervenire al rigetto della domanda. Richiamati i principi giurisprudenziali sul diritto di critica e le doglianze poste nell’atto di appello, la parte sostiene che la sentenza si caratterizza per mancanza della motivazione sotto l’aspetto grafico o, comunque, per una sua assoluta inidoneità. Si lamenta che essa nulla abbia detto sull’indebito accostamento del B. a soggetti noti come prestatori di tangenti e sul fatto che l’articolo lasciava chiaramente desumere che solo il versamento di cospicue tangenti avrebbe fatto sì che il Ministero dell’economia desse il proprio assenso all’operazione di cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni della società Wind.

1.1. Il motivo non è fondato.

La censura proposta dal ricorrente delimita il campo dell’indagine di questa Corte in termini ben precisi. Trattandosi, infatti, di dedotta nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione – doglianza da intendere nel senso chiarito dalla ben nota pronuncia 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte – si tratta di stabilire se la motivazione della sentenza della Corte d’appello sia tale da offrire il fianco a simili censure.

La risposta è negativa.

La Corte romana, sia pure con una motivazione indubbiamente stringata, ha comunque compiuto una sua valutazione di merito sulla vicenda oggetto di causa. La sentenza, infatti, ha affermato che nel caso in esame sussisteva l’interesse pubblico, in conseguenza dell’importanza economica dell’operazione finanziaria esaminata e della notorietà dei soggetti coinvolti; che la verità dei fatti non era discutibile e che la circostanza per cui il linguaggio utilizzato era sferzante era da riconnettere all’esercizio del diritto di critica.

La questione principale che il motivo in esame pone riguarda la parte dell’articolo nella quale si affronta il profilo del costo economico della transazione. Il giornalista sul punto scrive: “Costi di transazione: 400 milioni di Euro. Almeno 150 milioni più del normale. Trecentodieci alle banche. E gli altri 90? Chiedetelo a B.”. Il ricorso fa riferimento al carattere allusivo dell’articolo ed al conseguente accostamento che esso ingenera nel lettore tra il ricorrente e colui che versa delle tangenti. Anche su questo punto, tuttavia, la Corte d’appello ha fornito una propria valutazione osservando, come si è detto, che “il giornalista poneva nell’articolo alcune domande ma non rendeva affermazioni caratterizzate da certezza e coinvolgenti B. circa la destinazione di talune somme”. Da tanto consegue che non è fondata la censura di nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione o per totale non comprensibilità della medesima, e che sotto il profilo della valutazione delle prove il motivo tende a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito riesame del merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 115 e 167 c.p.c., per non avere la Corte d’appello fondato la propria decisione su fatti non contestati.

In via subordinata e per il caso di mancato accoglimento del motivo precedente, il ricorrente rileva che le circostanze da lui addotte a sostegno dell’esistenza della diffamazione, avendo costituito oggetto di espressa indicazione fin dall’atto di citazione e non essendo stati contestati, dovevano essere considerate come ammesse e non più in discussione.

2.1. Il motivo non è fondato.

Anche lasciando in disparte i profili valutativi e di merito contenuti nella doglianza in esame, è evidente che non si può affermare che le circostanze poste a fondamento della pretesa condotta diffamatoria siano da ritenere non contestate. Il giudizio relativo al contenuto diffamatorio di uno scritto non è un fatto, riguardo al quale sia ipotizzabile la non contestazione con i conseguenti effetti di cui all’art. 115 c.p.c., quanto è, invece, una valutazione, che era proprio quella che il giudice di merito era chiamato a compiere ed ha compiuto, nei termini che sono stati chiariti a proposito del primo motivo.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA