Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12011 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.P.N., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo
Gatto per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
L.N., elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di
Rienzo 149, presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco Torrisi,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Misiti, per mandato
speciale in calce al controricorso, che indica per le comunicazioni
relative al processo la p.e.c. avv.francesca.misiti.pec.giuffre.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/13 della Corte di appello di Messina,
emessa il 25 febbraio 2013 e depositata il 2 aprile 2013, n. R.G.
401/11.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 1 febbraio 2011, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi D.P.N. e L.N. rigettando le reciproche domande di addebito e ponendo a carico del D.P. un assegno di mantenimento di 250 Euro mensili.
2. Ha proposto appello L.N. chiedendo l’elevazione dell’ammontare dell’assegno. D.P.N. ha proposto a sua volta appello incidentale insistendo nella domanda di addebito della separazione e chiedendo comunque la revoca dell’assegno di mantenimento.
3. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 247/13, ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese.
4. Ricorre per cassazione D.N.P. affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva con i quali si deduce: a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
5. Si difende con controricorso L.N..
Ritenuto che:
6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inteso sostanzialmente a una riedizione del giudizio di merito sulla domanda di addebito della separazione che la Corte di appello ha valutato analiticamente e pervenendo alla conclusione dell’assenza di prova circa la dedotta violazione dell’obbligo di fedeltà e della accettazione, sin da epoca precedente la crisi coniugale, del comportamento ispirato a eccessiva prodigalità della L. peraltro dedotto e provato in quantità non definita una certa tendenza all’acquisto di beni materiali irragionevole ed eccessiva.
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha infatti applicato i parametri indicati dall’art. 156 c.c. e specificamente ha tenuto conto della forte sperequazione reddituale fra i due coniugi e del modesto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ed è così pervenuta a determinare in 250 Euro mensili l’entità dell’assegno di mantenimento che può consentire alla L. di godere di un reddito assimilabile a quello che aveva nel corso del matrimonio.
8. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016