Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12010 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. I, 17/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 17/05/2010), n.12010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA
ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
02/01/2008, n. 1049/07 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIVETTI Marco che ha concluso per l’inammissibilità del primo,
secondo e terzo motivo, rigetto degli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, D.A.M., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 12/12/2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte. Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha peraltro determinato il danno morale in contrasto con i parametri CEDU e con la giurisprudenza di questa Corte. Va pertanto accolto il relativo motivo del ricorso.
Rimane assorbito il motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di merito, che vanno rideterminate.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte, va determinata, a titolo di danno morale, per un periodo eccedente la ragionevole durata del procedimento, di anni 15 e mesi 11 la somma di Euro 15.200,00, con interessi dalla domanda.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso principale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 15.200,00 con interessi dalla domanda, e le spese del giudizio, che liquida per il giudizio di merito in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. A.L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010