Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12010 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.16/05/2017),  n. 12010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14604-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE CEAR, in persona del suo presidente e legale

rappresentante dott. B.F., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PERRONE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BA.WA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARTINELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE DI PONZIO giusta procura in calce al

controricorso;

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARTINELLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato RAFFAELE DI PONZIO giusta procura in calce al

controricorso;

JET SRL, in persona dell’amministratore pro tempore legale

rappresentante C.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MARTINELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PONZIO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 143/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Associazione CEAR (Centro aiuto cani randagi), unitamente al suo legale rappresentante e titolare B.F., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, la s.r.l. Jet, Ba.Wa. e S.A., questi ultimi nella qualità di conduttore e giornalista, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta, asseritamente diffamatoria, consistita nell’aver mandato in onda, sull’emittente locale Studio 100, la trasmissione televisiva contenente un servizio relativo all’ispezione effettuata dai Carabinieri sul canile gestito dall’Associazione attrice.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in tema di diritto di cronaca, che nel caso in esame era da ritenere veritiera la notizia circa l’esistenza di un’indagine in corso relativa al reato di maltrattamento di animali. L’ispezione eseguita dai Carabinieri, infatti, era un vero e proprio atto di accertamento e di indagine compiuto a fini di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 c.p.p., come risultava anche dal fatto che era stato contattato il P.M. per procedere alla sedazione di un cane pitbull che vietava l’ingresso nel canile. Erano vere, poi, anche le ulteriori notizie secondo le quali il canile era privo di energia elettrica e di una struttura adeguata di smaltimento delle acque, oltre ad essere collocato in area destinata a verde pubblico. Nel servizio televisivo, d’altronde, non risultava essere attribuito al B. il reato di maltrattamento di animali; e il cenno all’esistenza di irregolarità amministrative valeva di per sè ad escludere quella di illeciti penali.

Dovevano ritenersi esistenti sia la verità della notizia che la continenza della stessa; ed infatti, benchè dal servizio risultassero anche le immagini di due cani inerti distesi in un furgone, era da escludere che da quell’elemento potesse trarsi l’idea che i cani erano oggetto di maltrattamenti.

Quanto al dubbio circa il requisito della pertinenza, si trattava di questione nuova, giustamente non esaminata dal Tribunale.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propongono ricorso l’Associazione CEAR e B.F. con unico atto affidato a sei motivi.

Resistono la s.r.l. Jet, Ba.Wa. e S.A. con tre separati controricorsi affiancati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, nullità della sentenza e mancanza di motivazione.

Rilevano i ricorrenti che la trasmissione televisiva traeva origine da un verbale di ispezione redatto dai Carabinieri che conteneva un riferimento soltanto ad una ispezione igienico-sanitaria, atto che, avendo forza di atto pubblico, non doveva essere considerato dalla Corte d’appello come di indagine e di accertamento in ordine al reato di maltrattamento di animali. La Corte avrebbe dovuto escludere che si stesse facendo un’indagine penale; nè sarebbe motivato il riferimento ad un intervento del P.M. per sedare il cane pitbull sito all’ingresso del canile. Da ciò deriverebbe che la sentenza sarebbe nulla o comunque viziata, avendo considerato pacifica l’esistenza di un’indagine penale che era nella specie esclusa.

1.1. I quattro motivi, da trattare congiuntamente benchè tra loro differenti, sono tutti inammissibili.

Osserva il Collegio che la Corte d’appello, con un accertamento in fatto non più suscettibile di riesame in questa sede, ha ricostruito i fatti e, prendendo le mosse dalle indagini che i Carabinieri avevano svolto sul canile di proprietà della società ricorrente, ha evidenziato che l’ispezione in questione era un vero e proprio atto di accertamento e di indagine compiuto a fini di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e che nel servizio televisivo non era stato attribuito al B. il reato di maltrattamento di animali.

A fronte di simile ricostruzione, i motivi di ricorso in esame dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. Da un lato, infatti, essi sostengono (con una contestazione che è probabilmente affatto nuova) che essa avrebbe attribuito carattere di atto pubblico vincolante a quanto attestato dai Carabinieri, il che non trova alcun riscontro nella sentenza; da un altro lato, poi, sollecitando questa Corte ad un controllo degli atti processuali, i motivi tendono in modo evidente ad ottenere in sede di legittimità un nuovo e non consentito esame del merito. Nè è pensabile che si possa contestare nel giudizio di cassazione l’interpretazione e la valutazione degli atti processuali compiute in sede di merito.

2. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di norme costituzionali ed ordinarie, nonchè di articoli della Convenzione CEDU in ordine alla pretesa violazione del diritto di cronaca, con conseguente sussistenza della diffamazione e del diritto al risarcimento del danno.

Richiamati i principi sulla verità oggettiva o anche solo putativa della notizia, i motivi in esame ribadiscono che era assente, nella specie, ogni indagine di carattere penale, che la notizia era stata diffusa omettendo alcune circostanze favorevoli alla parte ricorrente e che, comunque, si trattava di una diffusione decontestualizzata, come emergeva soprattutto dalla ripresa dei cani addormentati distesi su di un furgone. Il servizio televisivo aveva ingenerato nell’opinione pubblica l’idea che i cani fossero maltrattati, sicchè era palese l’esistenza della diffamazione e del conseguente danno risarcibile.

2.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.

Nel ribadire quanto già detto, il Collegio rileva che la Corte d’appello, con una valutazione accurata e priva di vizi logici, ha ritenuto sussistente il diritto di cronaca, ha affermato che vi erano i requisiti della veridicità e della continenza (anche in relazione alla ripresa dei cani stesi nel furgone), aggiungendo che la questione della pertinenza della notizia era nuova (su quest’ultimo punto non vi sono contestazioni).

A fronte di tale motivazione, le censure non fanno che rimettere in discussione profili di fatto che sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte d’appello e si risolvono, in definitiva, nel tentativo di sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Poichè le tre parti controricorrenti hanno presentato diversi controricorsi, identici però nel contenuto, viene liquidata una sola condanna alle spese, con distrazione in favore dell’avv. Di Ponzio che si è dichiarato antistatario.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per tutti e tre i controricorsi in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Di Ponzio che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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