Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12010 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza della

Libertà 20, presso lo studio dell’avv. LAVIENSI Maria,

rappresentato e difeso dall’avv. CASSOTTA Giorgio per mandato a

margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 0972/237780 e alla p.e.c.

avvgiorgiocassotta-pec.giuffre.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Claterna

18, presso lo studio dell’avv. Domenico Di Ciommo, rappresentato e

difeso dall’avv. Michele Mastromartino, giusta procura speciale a

margine del controricorso che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c. avv.mastromartino-

pec.avvanet.it e al fax n. 0972/065133;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/13 della Corte di appello di Potenza,

emessa il 4 dicembre 2013 e depositata il 19 dicembre 2013, n. R.G.

11080/2014;

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. D.S.L. ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione da P.M. e, in particolare, ha chiesto l’affidamento esclusivo dei figli, D. e D.S.M., e la revoca dell’assegno di mantenimento, fissato, nel giudizio di separazione, in 300 Euro mensili, deducendo la mancanza di cura dei figli da parte della P. e la modifica in negativo delle sue condizioni reddituali, consistente nella riduzione del reddito da lavoro dipendente e nella nascita di due figli dalla sua nuova compagna.

2. Il Tribunale di Melfi ha rigettato il ricorso non rilevando modifiche alla situazione esistente al momento della separazione.

3. La Corte di appello di Potenza, con decreto n. 47/2014, ha invece ritenuto fondato il ricorso del D.S., rilevando che, a seguito dell’audizione dei figli disposta in appello, era emerso un comportamento decisamente dismissivo del ruolo genitoriale da parte di P.M.. Ha inoltre ritenuto la Corte distrettuale che le circostanze portate a sostegno della richiesta di revoca dell’assegno giustificassero una sua riduzione da 300 a 200 Euro mensili.

4. Ricorre per cassazione D.S.L. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 111 Cost. e art. 155 c.c. per la mancata statuizione, a carico della madre, di un contributo economico per il mantenimento dei figli nonchè per la mancanza o mera apparenza della motivazione sulla, necessaria, valutazione comparata dei redditi dei coniugi; b) violazione degli artt. 30 e 111 Cost., artt. 147, 148, 316 bis c.c. per la mancata statuizione, a carico della madre, di un contributo economico per i figli.

Ritenuto che:

5. Il ricorso è inammissibile perchè non coglie il contenuto della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto comunque sussistente il diritto della P., in base al riscontro delle sue condizioni economiche, comparate a quelle del D.S., a percepire un assegno sia pure minimo di mantenimento. La decisione, e la motivazione che la sostiene, rende evidente la valutazione negativa sulla possibilità di imporre, a carico della P., un contributo mensile al mantenimento dei figli a causa delle sue precarie condizioni economiche.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte letta la memoria difensiva del ricorrente condivide la relazione sopra riportata e rileva altresì che la Corte di appello, in relazione alle maggiori spese derivanti dalla nuova famiglia del D.S. e della minor pressione economica derivante alla P. dalla revoca dell’affidamento dei figli, ha diminuito di un terzo l’ammontare dell’assegno gravante sul D.S.. Pertanto La Corte ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA