Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1201 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. II, 21/01/2020, (ud. 02/04/2019, dep. 21/01/2020), n.1201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 988/2015 proposto da:

E.S. & FIGLI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE DI RIENZO;

– ricorrente –

contro

ISVEIMER SPA, IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso lo studio

dell’avvocato MATILDE ABIGNENTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO DI STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3552/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi e per l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato DI RIENZO Pasquale, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DI STEFANO Francesco, difensore del resistente che

ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’11 luglio 2008, rigettò la domanda di risarcimento di danni proposta dalla società E.S. & Figli s.r.l. per la risoluzione, ritenuta illegittima, del finanziamento a tasso agevolato per l’importo di Lire 2.250.000.000, concesso per la realizzazione a (OMISSIS) di un magazzino-frigorifero costituito da dodici celle, per un impiego in conto terzi, cui la Isveimer la aveva ammessa, con previsione di erogazione a più riprese, in corrispondenza agli stati di avanzamento dei lavori, con contratto del 17 dicembre 1992. La risoluzione era stata comunicata dall’Istituto con missiva in data 16 marzo 1999 e motivata con riferimento alla verificazione di alcune delle ipotesi di cui all’art. 7 del contratto. Parimenti il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa Isveimer al fine di ottenere il riconoscimento della legittimità della risoluzione contrattuale per colpa della società mutuataria con condanna di quest’ultima al pagamento di Euro 63537,93 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

2.- La società E.S. & Figli s.r.l. impugnò detta sentenza deducendo la carente valutazione dell’inadempimento della Isveimer, dal quale sarebbe derivato quello, meno grave, dell’appellante.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata l’8 agosto 2014, respinse il gravame principale e quello incidentale proposto dalla Isveimer. Affrontato in via preliminare l’esame della eccezione, sollevata dall’appellata, di nullità della c.t.u. disposta in primo grado per essere stati demandati al consulente compiti valutativi riservati all’autorità giudiziaria, la Corte partenopea rilevò che, pur essendo rinvenibile nella specie un eccesso di delega da parte del giudice di primo grado nel formulare il quesito al c.t.u., tuttavia la decisione assunta non si era poi uniformata acriticamente alle conclusioni dello stesso, che aveva ritenuto la prevalenza dell’inadempimento dell’Isveimer su quello della E., avendo ravvisato, invece, il Tribunale un concorso di responsabilità nei rispettivi inadempimenti.

Passando all’esame delle doglianze dell’appellante, premesso che essa si doleva della risoluzione del richiamato contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 7 del contratto medesimo, il giudice di secondo grado diede alla fattispecie dedotta in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, ritenendo che il predetto art. 7, contenesse non già una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., bensì una condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c., ad esclusivo vantaggio dell’Isveimer, in quanto lo scioglimento del contratto veniva fatto discendere esclusivamente dall’avveramento di eventi anche indipendenti da inadempimenti ed in conseguenza dei quali solo l’Isveimer avrebbe potuto invocare la risoluzione. A suffragio di tale ricostruzione la Corte di merito indicò alcuni eventi, dedotti in condizione nel citato art. 7, che prescindevano totalmente da un inadempimento, quale quello di cui alla lett. b) dell’art. 10 del capitolato richiamato dallo stesso art. 7, e cioè la circostanza che la mutuataria, senza consenso scritto della Isveimer, deliberasse di fondersi con altre società, o l’evento di cui alla successiva lett. e), cioè che venisse annullata, revocata o dovesse comunque decadere la concessione ad edificare, rilasciata per la realizzazione dell’iniziativa oggetto di finanziamento.

Così qualificata la fattispecie de qua, la Corte di merito ritenne “legittima la risoluzione invocata dalla Isveimer con la missiva del 16 marzo 1999, nella quale veniva dedotta la mancata realizzazione del programma in conformità al progetto originario; la non congruità delle spese, di cui alcune non ammissibili alla contribuzione pubblica; la mancata realizzazione delle dodici celle frigorifero e la locazione a terzi dell’immobile, cioè determinati fatti ai quali era legata la risoluzione del contratto indipendentemente da un comportamento inadempiente dell’Isveimer”. A fronte di tali contestazioni, l’appellante, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della risoluzione, avrebbe dovuto non già allegare – osservava il giudice di secondo grado – la mancanza di colpa ovvero l’inadempimento della controparte, ma contestare che gli eventi di cui si trattava fossero da ricomprendere tra quelli previsti dal richiamato art. 7, del contratto, ovvero che si fossero verificati.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società E. & Figli affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso l’Isveimer.

Nella imminenza della data fissata per l’udienza le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I primi due motivi di ricorso – illustrati congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li avvince, e che, per la medesima ragione, saranno del pari esaminati congiuntamente – deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 345 (primo motivo), art. 183, comma 4 (secondo motivo). Osserva la società ricorrente che la Corte di merito avrebbe commesso un error in procedendo nel ravvisare ex officio l’avveramento di una condizione risolutiva, che integra una eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio. Isveimer – rileva la ricorrente – neanche nella fase di appello aveva formulato una siffatta eccezione. Nè il giudice di merito aveva segnalato alle parti la emersione della questione, suscettibile di rilievo officioso, della esistenza di una condizione risolutiva del contratto non invocata dalla parte a favore della quale era stata prevista, in modo da provocarne il contraddittorio sul punto.

2. – Le doglianze sono prive di fondamento.

Deve, anzitutto, rilevarsi una palese contraddittorietà tra il tenore del primo motivo – con il quale si sottolinea la natura di eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio, dell’avveramento della condizione risolutiva – ed il secondo, che predica la violazione da parte della Corte partenopea del dovere di collaborazione con le parti per non aver provocato il contraddittorio tra le stesse in ordine alla questione, dichiarata dalla medesima ricorrente suscettibile di rilievo officioso, del ritenuto avveramento di una condizione risolutiva (contraddittorietà che, in fondo, emerge anche dall’esame del terzo motivo, del quale si dirà al paragrafo successivo, il quale stigmatizza la circostanza che la decisione sia stata adottata sulla base di elementi non sottoposti dalle parti).

Ciò premesso, risulta di tutta evidenza il vizio logico della impostazione della censura che, nelle sue varie articolazioni, colloca sul piano di una non consentita rilevazione officiosa di eccezioni quello che, invece, si configura piuttosto come esercizio del potere del giudice di merito di dare alla fattispecie dedotta in giudizio una qualificazione diversa da quella prospettata dalle parti.

3.- Le esposte ragioni di infondatezza dei primi due motivi di ricorso assorbono l’esame della terza censura, che denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’appello emesso una statuizione che non trova corrispondenza nei fatti di causa essendo fondata su elementi non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio. Ed infatti, una volta chiarito che la Corte partenopea non ha esorbitato dai limiti dei propri poteri rilevando di ufficio una eccezione in senso stretto, ma ha, invece, proprio nell’esercizio (legittimo o meno, si vedrà nel prosieguo) dei poteri ad essa spettanti, qualificato l’art. 7 del contratto di finanziamento di cui si tratta non già come clausola risolutiva espressa, ma come condizione risolutiva unilaterale, viene meno il presupposto stesso della contestazione.

4. – Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il giudicato interno formatosi sull’inadempimento di Isveimer, accertato in primo grado e non oggetto di gravame.

5.- Il motivo è privo di fondamento.

Deve, anzitutto, escludersi che l’inadempimento di Isveimer, ravvisato dal Tribunale, non fosse stato oggetto di gravame. E’ sufficiente, al riguardo, considerare che la società odierna controricorrente aveva, con l’appello incidentale, chiesto che venisse dichiarata la inammissibilità della consulenza tecnica disposta dal primo giudice e ne venissero disattese le conclusioni, le quali, come ricordato dalla stessa sentenza di appello, avevano ritenuto l’inadempimento di Isveimer prevalente rispetto a quello della società E. & Figli s.r.l.. Dunque, non può dirsi che la prima avesse prestato acquiescenza alla pronuncia del Tribunale in ordine al suo inadempimento.

Peraltro, anche a voler ammettere una tale acquiescenza, in nessun caso sarebbe ravvisabile nella decisione impugnata una violazione del giudicato sul punto. Ciò in quanto essa in realtà non esprime alcuna contestazione esplicita in ordine all’inadempimento di cui si tratta, limitandosi a ritenere di fatto l’argomento assorbito dalla diversa qualificazione giuridica che della clausola di cui all’art. 7 del contratto di finanziamento offre, come condizione risolutiva, con la conseguenza che la risoluzione del contratto stesso viene fatta dipendere dall’avveramento dell’evento dedotto in condizione.

6.- Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1353,1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte d’appello avrebbe errato nel ricostruire l’art. 7 del contratto di finanziamento come configurante non già una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., bensì una condizione risolutiva unilaterale ex art. 1353 c.c., ad esclusivo vantaggio di Isveimer e da essa sola invocabile. Siffatta qualificazione si fondava sulla considerazione, esplicitata nella sentenza impugnata, che la verificazione di uno solo degli eventi dedotti in condizione determinasse la risoluzione del contratto a prescindere da ogni indagine sulle relative cause e sulla sua addebitabilità alla società mutuataria o alla mutuante. A conforto di tale interpretazione, la Corte di merito aveva menzionato, a titolo dichiaratamente esemplificativo, due degli eventi previsti dal predetto art. 7, giudicati indipendenti da inadempimenti della società E., e cioè la eventuale decisione della stessa società di fondersi con altre senza consenso scritto della Isveimer (lett. b dell’art. 10 del capitolato richiamato dallo stesso art. 7), e la ipotesi di annullamento, revoca o decadenza della concessione ad edificare, rilasciata per la realizzazione dell’iniziativa oggetto di finanziamento (lett. e dello stesso atto). Secondo la ricorrente, una tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i criteri ermeneutici legali, per non avere il giudice di secondo grado esteso il suo esame a tutti gli eventi dedotti in condizione, estrapolandone solo due che prescindono da alcun inadempimento, e che, pertanto, avvalorerebbero la ricostruzione operata.

7. – La doglianza è fondata.

L’art. 7 del contratto di finanziamento, il cui contenuto testuale è riportato nel ricorso, prevede, alla lett. a), la risoluzione di diritto nel caso in cui la mutuataria contravvenga ad uno degli obblighi assunti di cui agli artt. 6, 8 e 9 del capitolato allegato al contratto, ovvero qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 10 del medesimo capitolato. Si tratta di una serie nutrita di ipotesi, delle quali solo due, come si è visto, vengono prese in considerazione dal giudice di secondo grado – sia pure asseritamente a titolo esemplificativo allo scopo di confortare la sua interpretazione della natura della clausola in oggetto. In realtà, ai fini della esatta ricostruzione della volontà delle parti, sarebbe stato necessario esaminare anche gli altri eventi dedotti in condizione. Ove un tale esame fosse stato compiuto, sarebbe emerso che gli eventi previsti quale causa di risoluzione del contratto non potevano avere tutti la medesima valenza ad essi globalmente attribuita dalla Corte di merito. Ed infatti, accanto ad eventi che prescindevano da inadempimenti, ne erano contemplati altri ed, anzi, la quasi totalità di essi – sicuramente non identificabili in una condizione risolutiva, proprio perchè concretanti un inadempimento, che non può rappresentare l’evento dedotto in condizione.

8. – Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1353,1357 e 1359 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sarebbe errata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la odierna ricorrente non avrebbe potuto eccepire che l’avveramento della condizione cui era subordinata la risoluzione del contratto fosse dipeso da fatto imputabile alla parte in favore della quale la condizione stessa era prevista, e cioè l’Isveimer.

9. – Anche tale doglianza coglie nel segno.

Pur ammettendo la conformità ai parametri legali della operazione ermeneutica effettuata dalla Corte partenopea, sarebbe comunque erronea, siccome in contrasto con l’art. 1359 c.c., la esclusione, dalla stessa decretata, della possibilità per l’attuale ricorrente di dedurre la imputabilità all’Isveimer dell’avveramento dell’evento dedotto in condizione. La evocata disposizione codicistica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, implica che il contratto non possa considerarsi risolto qualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta (arg., ex aliis, da Cass., sent. n. 2747 del 1989).

Di più. Il principio di buona fede, che permea di sè l’ordinamento, costituisce ad un tempo interpretazione e limite del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende in parte l’avveramento della condizione (Cass., sent. n. 18540 del 2005). Sicchè, anche in tema di clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione della stessa postula non solo la sussistenza, ma altresì la imputabilità dell’inadempimento, non configurando una ipotesi di responsabilità senza colpa (Cass., sentt. n. 23868 del 2015, n. 2553 del 2007).

8.- Le ragioni dell’accoglimento del precedente motivo danno conto dell’assorbimento dell’esame del settimo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 1355 e 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essersi il giudice di secondo grado fatto carico di esaminare la conformità della sua interpretazione dell’art. 7 del contratto in oggetto alla disposizione codicistica di cui all’art. 1355 c.c., che prevede la nullità della condizione meramente potestativa.

9. – Con l’ottavo ed ultimo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti. Posto che, secondo la Corte di merito, il contratto di cui si tratta si era risolto a causa della mancata realizzazione del programma in conformità al progetto originario, della non congruità delle spese, della mancata realizzazione delle 12 celle frigorifere e della locazione a terzi dell’immobile da parte della odierna ricorrente, si stigmatizza che il giudice di secondo grado non abbia esaminato la circostanza, pur dalla stessa dedotta, che Isveimer avesse comunicato al Ministero competente il proprio parere favorevole in ordine alla concessione della proroga di sei mesi dei termini per la realizzazione dell’iniziativa, motivando tale assenso tra l’altro con la considerazione che il ritardo era dovuto anche alla mancata erogazione del finanziamento, con ciò dimostrando la propria acquiescenza al contratto di locazione stipulato dalla società E. con il terzo. Del pari, in sede di appello l’attuale ricorrente aveva dedotto che nel contratto di finanziamento non vi era alcuna clausola che vietasse l’anticipo dell’attività di magazzinaggio, ancorchè non refrigerato, per conto terzi. La locazione si era resa necessaria per poter trarre un profitto, in attesa di ricevere l’erogazione del finanziamento, per l’acquisto dei macchinari industriali ai fini della realizzazione del progetto. Nè rilevava la distinzione tra “magazzino frigorifero per conto terzi” e “magazzino frigorifero da concedere in fitto a terzi”, ai fini della valutazione del rispetto dell’obbligo di non distogliere dall’uso previsto i macchinari e a non destinare le opere edilizie ad usi diversi da quelli previsti, stabilito dal D.M. 3 maggio 1989, n. 233, art. 8, lett. b), il quale non contiene alcun divieto di locazione dell’impianto.

10.- Anche questa doglianza è meritevole di accoglimento.

Alla luce delle argomentazioni di cui ai paragrafi precedenti, le riportate deduzioni dell’appellante, attuale ricorrente, avrebbero meritato un approfondimento, del tutto obliterato dalla Corte di merito, siccome idonee, ove comprovate, ad accertare la non imputabilità alla stessa degli inadempimenti contestati. Si fa riferimento, in particolare, all’accertamento dell’acquiescenza di Isveimer alla locazione a terzi, da parte dell’ E., dell’immobile, della quale la stessa Isveimer avrebbe avuto contezza già il 25 novembre 1996 e che non le avrebbe impedito di comunicare al Ministero competente, in data 18 aprile 1997 – senza rivolgere alcuna formale contestazione scritta alla società E. – il proprio nulla osta alla concessione della proroga di sei mesi per la realizzazione della iniziativa, nella considerazione che il ritardo dell’impresa era dovuto anche alla mancata erogazione della quota di finanziamento agevolato; così come alla eventuale destinazione delle opere edilizie a scopi diversi da quelli previsti, dovuta alla esigenza di acquistare i materiali industriali da impiegare per il completamento del programma di investimento, in mancanza di altre risorse per effetto del ritardo nella erogazione della quota di finanziamento non versata da Isveimer.

11. – Conclusivamente, devono essere accolti il quinto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, assorbiti il terzo ed il settimo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli – cui è demandata altresì la regolazione delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti e dei principi di diritto affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto e l’ottavo motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il quarto, assorbiti il terzo ed il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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