Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1201 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2011, (ud. 15/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 2209/06 R.G. proposto da:

BeC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Signora

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana, n. 1,

presso l’Avvocato Cerulli Irelli Giuseppe, che la rappresenta e

difende per procura speciale conferita con atto Notaio Domenico

Guastamacchia, rep. n, 242627 in data 19.3.2010;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, Ufficio di Forlì, in persona del

Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende

secondo la legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2/05 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia e Romagna, depositata il 12.4.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15.10.2010 dal relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Cerulli Irelli e, per i

controricorrenti, l’Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La signora B.E., in qualità di legale rappresentante della ditta BeC s.r.l., ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’ufficio, riforma la sentenza n. 113/01/2001 della commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento e rettifica emesso dal locale ufficio dell’agenzia delle entrate a seguito d’indagini della guardia di finanza, notificato il 3.5.2000, recante le somme di L. 76.590.000 per IRPEG e di L. 33.534.000 per ILOR, oltre sanzioni in Euro 37.717,00, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito pari a L. 207.000.000 dipendente dall’esposizione di costi ritenuti fittizi, relativamente all’anno 1996.

1.2.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, intimati, resistono mediante controricorso.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso per cassazione proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso del medesimo sono inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (8.10.2001) – s’intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Forlì (Cass. n. 9004/2007).

2.1.1.- Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso. 3.- Motivi del ricorso.

3.1.- La contribuente chiede annullarsi la sentenza della commissione regionale, censurandola:

3.1.1.- col primo motivo, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e per carenza di motivazione, essendo asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni di terzi, non supportate da altri riscontri probatori, in violazione del divieto di prova per testi nel processo tributario;

3.1.2.- col secondo motivo, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla stessa questione, ossia per aver posto ad esclusivo fondamento della decisione le dichiarazioni di terzi, senza motivare circa l’eventuale esistenza di altri elementi probatori o presuntivi concordanti;

3.1.3.- col terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, per non avere attribuito debito peso, almeno presuntivo, alla sentenza penale che aveva mandato pienamente assolta dai connessi reati (perchè il fatto non sussiste) l’amministratrice unica della ditta contribuente; interpretando erroneamente il contenuto di tale sentenza come dubitativo, alla stessa stregua di un’assoluzione per insufficienza di prove nella vigenza del vecchio codice di procedura penale.

4.- Decisione.

4.1.- I suesposti motivi di censura sono infondati o inammissibili, per te ragioni di seguito espresse, sicchè il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo a favore dell’agenzia delle entrate, fanno carico alla ricorrente, per a soccombenza.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- I primi due motivi di ricorso (par. 3.1.1 e 3.1.2), da esaminare congiuntamente perchè vertenti sulla stessa questione, concernente la valenza e l’utilizzazione delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario, sono infondati e, per un certo aspetto, inammissibili.

5.1.1.- La commissione regionale ha spiegato, con motivazione sufficiente e congrua, le ragioni per cui non ritiene di condividere le conclusioni del giudizio di primo grado, in ordine alla (in)sussistenza di sufficienti elementi presuntivi a sostegno della pretesa tributaria. Rileva, infatti, che il complesso dei rapporti commerciali fra le società indagate – una delle quali è l’odierna ricorrente – appariva “chiaramente finalizzato all’evasione fiscale”, com’era risultato dalle indagini della guardia di finanza ed era stato poi acclarato in sede penale, attraverso le deposizioni di dirigenti e legali rappresentanti di dette società, alcuni dei quali erano stati perciò condannati; dichiarazioni che avevano avuto conferma dall’esame incrociato delle scritture contabili delle ditte coinvolte, le quali effettivamente registravano la presenza di pagamenti in contanti che ben potevano essere servite ad operare ristorni di somme “in nero”, a conferma indiretta di sovrafatturazioni a carico della società contribuente, che quindi aveva esposto – per quanto interessa in questo giudizio – costi parzialmente inesistenti. Secondo la commissione regionale, l’atto impositivo in esame non era quindi unicamente fondato su dichiarazioni di terzi, ma si basava anche su riscontri documentali, costituiti da risultanze contabili, reperite nei registri delle società coinvolte nel giro d’affari illeciti scoperto dalla guardia di finanza; risultanze che indirettamente confermavano le concordi affermazioni di persone indagate penalmente.

Del resto, il processo penale a carico dell’amministratore unico della società intermediaria (BEA s.r.l.) – accusato di frode fiscale per avere, d’accordo con la ricorrente, emesso fatture artificiosamente maggiorate del 30% – si era concluso co riconoscimento della sua responsabilità penale e col patteggiamento della pena. Fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni rese in sede penale, pur avendo solo portata indiziaria, ben possono assumere efficacia decisiva nel processo tributario, anche se non corroborate da riscontri documentali (Cass. n. 8772/2008), se così valutate dal giudice di merito con motivazione congrua e logica.

5.1.2.- Si osserva ulteriormente, in proposito:

– che l’esito del processo penale, sfavorevole al terzo dichiarante, è stato giustamente utilizzato quale indizio a favore della tesi erariale, in quanto il terzo medesimo aveva confessato la sovrafatturazione e la restituzione per contanti alla contribuente di somme pari al 30% di quelle fatturate; il che porta a ritenere che le fatture di cui si tratta erano parzialmente fittizie; e che anche le eventuali indagini bancarie sarebbero state superflue ed inutili, versandosi nell’ipotesi – suffragata da ragionevoli presunzioni, secondo la commissione regionale – di gestione per contanti degli affari “in nero”;

– che correttamente la commissione regionale ha negato rilevanza alla contabilità, formalmente regolare, della contribuente ed alla consulenza tecnica eseguita in primo grado sui dati contabili, dal momento che non è contestata, in questa causa, la regolarità formale delle fatture, dei libri e delle annotazioni contabili, bensì la conformità sostanziale di tali documenti alla realtà commerciale sottostante.

5.1.3.- Diversamente da quanto deduce la ricorrente, il giudicante a quo ha quindi concluso per la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi a favore della pretesa erariale non basandosi soltanto sulle dichiarazioni dei terzi, bensì analizzando questo indizio (Cass. nn. 9402/2007, 4269/2002; C. cost. n. 18/2000) nel contesto delle altre risultanze istruttorie, anche documentali. La ricorrente non lamenta, peraltro, la mancata considerazione di adeguate prove contrarie, che essa aveva l’onere di fornire (Cass. nn. 15299/2008, 2847/2008, 21953/2007).

5.1.4.- Sotto altro profilo – e cioè con riferimento al giudizio sulla valenza probatoria dei singoli elementi esaminati dal giudicante a quo – le censure in esame sono inammissibili, non essendo criticabile in sede di legittimità – se non per vizi, qui non sussistenti, della motivazione – la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.

5.2.- Il terzo motivo di censura (par. 3.1.3) è infondato nella prima parte – dove si lamenta che la commissione regionale non abbia dato alcun peso, neppure presuntivo, alla sentenza penale che mandava assolta con piena formula l’amministratrice unica della ditta contribuente – ed è inammissibile nella seconda parte, relativa ad una pretesa interpretazione erronea di detta sentenza, in violazione dell’art. 530 c.p.p..

5.2.1.- Quanto alla prima parte della censura, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione dal reato fiscale, di per sè, non esplica efficacia vincolante nel processo tributario, ancorchè i fatti acclarati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente (Cass. nn. 5720/2007, 10945/2005). Ciò essenzialmente perchè la pretesa tributaria può essere validamente sostenuta da semplici presunzioni, che hanno il solo effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria, e che, invece, il giudice penale può ritenere inidonee a supportare una pronuncia di condanna.

5.2.2.- Nella specie, il giudicante a quo, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), ha correttamente verificato ed ha escluso la rilevanza in questo processo del suddetto giudicato penale di assoluzione, in considerazione del fatto che la formula assolutoria dipendeva da una motivazione di inidoneità (non d’inesistenza) delle prove acquisite a carico dell’imputata; risulta infatti (ricorso, pag. 7) che a carico della legale rappresentante della ditta contribuente, imputata di reati fiscali connessi a questa vicenda, il giudice penale aveva ravvisato “un principio di prova… costituito dalle inequivoche e precise dichiarazioni… di C.G.”, ma che non aveva ritenuto “tale elemento sufficiente per giungere ad una pronuncia di condanna”.

5.2.3.- Sulla seconda parte della censura, si osserva che nessun passo della sentenza impugnata autorizza a ritenere che la commissione regionale abbia fatto “confusione” fra comma 1 e comma 2, art. 530 c.p.p., quanto all’interpretazione della formula assolutoria adottata dal giudice penale (asseritamente in senso restrittivo, come sostanzialmente dubitativa); o che abbia indebitamente evocato, ritenendola tale, la norma non più vigente che contemplava l’assoluzione per insufficienza di prove.

In realtà, il giudicante a quo si è attenuto alla regole vigenti, sopra richiamate, del carattere non vincolante del giudicato penale nel processo tributario e dell’autonoma valutazione, ai fini propri di questo processo, delle risultanze acquisite in sede penale che, essendo state ritenute inidonee per una condanna, sono state invece giudicate sufficienti a sostenere presuntivamente la pretesa fiscale (v. Cass. nn. 12041/2008, 1014/2008).

5.2.4.- La ricorrente intende peraltro, attraverso la denunziata (ma inesistente) violazione di legge, rimettere in discussione un giudizio di fatto; il che è inammissibile in sede di legittimità.

5.3.- Segue la decisione, nel senso indicato al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze e compensa integralmente fra le parti le relative spese. Rigetta il ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.500,00 (seimilacinquecento), di cui Euro 6.300,00 (seimilatrecento) per onorari, oltre spese generali ed accessori d legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 15 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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