Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1201 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 1201 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 18/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 18430-2013 proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO
ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANDREA PERRONE e BENITO PERRONE;

contro
RAVA EUGENIO, TROTTA VALENTINA, elettivamente domiciliati in
ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
ANTONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO VASSALLE;
– con troricorrenti avverso la sentenza n. 1275/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 22/03/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo del ricorso ed assorbiti gli altri;
uditi gli avvocati Andrea Perrone, Guido Baroni per delega
dell’avvocato Benito Perrone e Roberto Vassalle.
Fatti di causa
1.- Con sentenza del 30/1-22/3/2013, la Corte d’appello di Milano, in
accoglimento dell’impugnazione proposta da Eugenio Rava e
Valentina Trotta nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.c. a
r.l. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n.11928
del 1-9/10/2008, ha dichiarato la nullità, per la mancanza di un valido
contratto-quadro, dell’operazione di investimento effettuata il
19/7/2000 dai sigg.Rava e Trotta con la Banca Popolare di Sondrio

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– ricorrente –

per

l’acquisto

di

obbligazioni

«

Argentina

Eur

9,25%

20.7.2000/20.7.2004», ed ha conseguentemente condannato la
Banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro
49.953,26, pari al costo di detto investimento, oltre interessi legali
dal 19/9/2007 al saldo, nonché la somma di euro 9.078,16, ottenuta

interessi legali dal 10/12/2009 al saldo; ha condannato gli appellanti
a restituire alla Banca le obbligazioni argentine di cui è causa ed ha
posto le spese di ambedue i gradi del giudizio a carico dell’appellata.
La Corte del merito, per quanto specificamente ancora interessa,
premesso che il contratto-quadro, da redigersi in forma scritta a pena
di nullità ex art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è elemento essenziale
per la validità di ogni operazione di investimento, che si pone come
semplice negozio esecutivo, ha rilevato che in causa risultava
prodotto solo un modulo contrattuale, datato 11/12/1995,
predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni
manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione
del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta,
ancorchè corredata dalla dichiarazione prestampata «un esemplare
del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai
soggetti abilitati a rappresentarVi», a valere quale dichiarazione
unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a
forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione.
Né il contratto poteva ritenersi concluso per adesione con la sola
sottoscrizione dei clienti o in forza del successivo ordine dei clienti o
delle successive comunicazioni della banca, prive di valenza
negoziale, né ne era possibile la sanatoria, così come erano irrilevanti
le manifestazioni di volontà desumibili da comportamenti attuativi.
Né la Banca si sarebbe potuta avvalere dell’orientamento secondo il
quale la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l’ha
sottoscritto determina il sorgere del contratto valido, che avrebbe

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dalla Banca a titolo di spese in forza della sentenza impugnata, oltre

richiesto la produzione non solo della parte del cliente, ma anche di
quella della banca, e che comunque, intervenendo successivamente
all’operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato la nullità.
La Corte d’appello ha disatteso l’interpretazione del Tribunale,
secondo cui la forma scritta vale a tutelare solo l’investitore, mentre

cui l’investitore, che ha firmato, non avrebbe interesse a sollevare
l’eccezione, rilevando che la ratio della certezza e ponderazione,
sottesa alla forma scritta a pena di nullità, è riscontrabile anche nel
contratto di negoziazione di strumenti finanziari; che questo non è un
mero documento destinato ad informare il cliente delle condizioni che
la banca intende utilizzare nei successivi acquisti, ma costituisce un
vero accordo inteso a costituire e regolare tra le parti rapporti di
carattere patrimoniale; che anche per la banca, la sola sottoscrizione
del cliente è insufficiente a creare un valido titolo contrattuale.
Secondo il Giudice del merito, è ben possibile che il cliente,
eccependo la nullità del contratto quadro, possa chiedere la nullità
solo di alcune operazioni, essendo la sanzione di nullità
specificamente prevista dalla legge, e rispondente a finalità di
interesse generale, la regolarità dei mercati e la stabilità del sistema
finanziario, da cui la facoltà legittima di agire in relazione ai singoli
ordini, aventi autonoma valenza di negozi esecutivi del contratto
quadro, e lo stesso carattere relativo della nullità esclude che
l’investitore possa essere tenuto a dolersi anche di operazioni
eseguite in buona fede e produttive di utili, difettando di interesse e
anzi, ove questi dovesse scegliere tra agire per la nullità dell’intero
rapporto o subire la violazione dell’intermediario, verrebbe meno lo
stesso carattere protettivo della nullità.
La Corte territoriale ha respinto la richiesta della Banca di
restituzione degli importi delle cedole maturate sui titoli, da ritenersi

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analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi nella Banca, per

«frutti civili» dell’investimento, che, in difetto di prova contraria,
devono ritenersi ottenuti in buona fede dall’investitore.
La Banca Popolare di Sondrio ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, a cui si sono opposti con controricorso Eugenio
Rava e Valentina Trotta.

proc. civ., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine,
il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato le memorie ex art.380-bis.1. cod.proc.civ.
Con ordinanza del 17/5/2017, la I sezione civile ha rimesso la causa
al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, in
relazione alla questione di massima di particolare importanza ex
art.374, comma 2, cod.proc.civ., che si pone in relazione al secondo
motivo di ricorso, ove respinto il primo, già oggetto di precedente
ordinanza di rimessione, per avere il giudice del merito disatteso la
rilevanza dell’exceptio doli sollevata per paralizzare l’uso «selettivo»
della nullità, ex art.18 Eurosim, e per non avere quindi «valutato la
contrarietà a buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma
del contratto quadro, per porre nel nulla non tutte ma solo alcune
delle operazioni compiute».
Il primo presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle
sezioni unite.
In prossimità della pubblica udienza, ambedue le parti hanno
depositato le memorie illustrative, ex art.378 cod.proc.civ.
Ragioni della decisione
2.- Col primo motivo di ricorso, la Banca denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett.c), della legge 1/91,
sostenendo che la previsione dell’art.1350 cod.civ. è intesa a favorire
la ponderazione dei contraenti e la certezza del rapporto contrattuale,
mentre la ratio dell’art.6, comma 1, lett.c) della legge 1/91 è nel

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Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art.380-bis.1. cod.

senso di assicurare la trasmissione al contraente debole (il cliente)
delle condizioni contrattuali, così colmando le asimmetrie informative
tra le parti; la forma scritta funge da veicolo del contenuto del
contratto, e pertanto l’unica sottoscrizione rilevante è quella del
cliente, come confermato dall’obbligo di consegnare a questi la copia

cliente può far valere la nullità, dal riscontro comparatistico con la
disciplina tedesca del credito al consumo, dalla pronuncia di
legittimità del 22/3/2012, n. 4564.
Alla stregua di detti rilievi, secondo la ricorrente, deve ritenersi un
fuor d’opera il riferimento della Corte territoriale alla

ratio della

certezza e della ponderazione, visto che il contratto-quadro è un
mero accordo normativo e non comporta alcun trasferimento
patrimoniale, e, a ritenere prevalente la finalità della ponderazione,
sarebbe ben difficile giustificare la libertà di forma dei singoli ordini di
investimento.
Col secondo motivo, logicamente subordinato al primo, la ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375
cod.civ., e 6, comma 1, lett.c) della legge 1/91 e 1418, comma 1,
cod. civ., per avere la Corte di merito escluso la rilevanza
dell’exceptio doli sollevata dalla Banca per paralizzare l’uso selettivo
della nullità, mentre tale eccezione ha natura di rimedio di carattere
generale, e l’ordinamento vigente conferma come il principio di buona
fede oggettiva possa impedire l’esercizio di un diritto pur
astrattamente previsto da una norma.
Secondo la ricorrente, si tratta di verificare l’utilizzo di un rimedio in
modo «scindibile», così da conseguirne i benefici, senza sopportarne
gli svantaggi.

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del contratto, dal tenore letterale della norma, dal fatto che solo il

Col terzo mezzo, in subordine, la Banca denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 820, 1148, 1418, 1458 e 2033 cod.civ.,
per avere la Corte del merito rigettato la richiesta di restituzione delle
cedole, qualificate come frutto civile dell’investimento, ottenute, in
difetto di prova contraria, in buona fede dall’investitore.

principi di cui all’ art.1148 cod.civ. (ed anche dell’art.2033 cod.civ.)
ad una fattispecie del tutto diversa da quella presupposta, dato che
detta norma è applicabile solo nel giudizio di rivendica e non nel caso
sia esercitata azione personale e che la nullità del contratto d’acquisto
tra cliente ed intermediario produce gli stessi effetti che
deriverebbero dal venir meno del contratto di mutuo sottostante: da
una parte, la restituzione del capitale versato e dall’altra, la
restituzione dei titoli e del corrispettivo ricevuto(le cedole).
3. Prima di esaminare la questione di diritto posta col primo motivo,
vanno valutate le eccezioni pregiudiziali sollevate dai controricorrenti,
di carenza di potere rappresentativo processuale e sostanziale dei
conferenti la procura, dott.Luigi Negri quale «Direttore centrale» e
dott. Sergio Del Giorgio quale «procuratore», nonchè l’ impossibilità
di verificare, sulla base della copia notificata del ricorso, se la procura
sia stata rilasciata e da chi, prima della notifica del ricorso, e di
improcedibilità ex art.366 n.6 cod.proc.civ., stante la mancanza della
specifica elencazione degli atti e dei documenti su cui è basato il
ricorso
Dette eccezioni sono da ritenersi infondate.
Ed infatti, la Banca ha depositato e notificato alla controparte, ex
art.372 cod.proc.civ., le delibere del Consiglio di amministrazione di
nomina dei sigg.Negri e Del Giorgio quali rispettivamente «Direttore
centrale principale» e «Procuratore» e di conferimento a dette figure
del potere di rappresentanza in giudizio e di nomina allo scopo di
avvocati e procuratori; quanto alla mancata sottoscrizione dei

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La ricorrente obietta che la Corte territoriale sul punto ha applicato i

conferenti la procura nella copia notificata del ricorso, va richiamato il
principio espresso nella pronuncia 21/11/2000, n. 14999 ( e conformi
le successive sentenze del 15/5/2001, n.6679 e del 31/3/2006, n.
7611), secondo cui l’art. 125, comma 1 sod. proc. civ., che prescrive
la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti,

margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non è
sottoscritta dalla parte nella copia notificata (nella specie la
sottoscrizione di uno dei ricorrenti figurava sull’originale ma non sulla
copia notificata dell’atto, che pur indicava quel soggetto tra i
ricorrenti).
È altresì infondata l’eccezione di improcedibilità ex art. 366 n.6
cod.proc.civ., atteso che nel primo motivo è chiaro il riferimento al
documento «denominato “contratto di negoziazione”, sottoscrizione,
collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari», sub
doc.10, fascicolo di primo grado, ed è incontestato, nonché
ampiamente menzionato dalla sentenza impugnata, che in detto
documento manchi la sottoscrizione dell’intermediario, di talchè non
incide nella specie la mancata specifica indicazione nella nota finale;
gli altri due motivi di ricorso sono di puro diritto e non richiedono
l’esame di atti o documenti.
Passando all’esame del merito, va rilevato che nella specie, dato che
la domanda spiegata dai sigg. Rava e Trotta è intesa a far valere la
nullità dell’operazione di investimento del 19/7/2000, con le relative
conseguenze, per la addotta mancanza di un valido contratto-quadro,
occorre vagliare detto profilo avuto riguardo alla disciplina applicabile
alla data delle operazioni di investimento, il che vuol dire che, pur
risalendo all’11/12/1995 la scrittura a cui le parti hanno fatto
riferimento, ed essendo applicabile a detta data ratione temporis, la
legge 2/1/1991, n.1, il cui art.6 è stato abrogato dal d.lgs.
23/7/1996, n. 415/1996, e l’intera legge è stata abrogata dall’art.

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non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a

214, comma 1, lett.aa) del d.lgs. 24/2/1998, n.58, è alla successiva
disciplina di cui al d.lgs. 58/98 ed al regolamento Consob n.11522 del
1998 che occorre avere riguardo, proprio perché rileva il
collegamento tra le operazioni del 1999 ed il contratto quadro, la cui
regolamentazione è mutata nel tempo.

interessa, va ricordato che il modulo contrattuale, su cui si è
sviluppato il contenzioso tra le parti, porta la sola sottoscrizione dei
clienti, e vi è contenuta la dichiarazione prestampata che: « un
esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente
sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi».
Ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 58/1998, nella formulazione applicabile
nella specie, e per la parte che qui rileva «LI contratti relativi alla
prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob,sentita la
Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti,
particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra
forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è
nullo.
2.E’ nulla ogni pattuizione …
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere
solo dal cliente…”.
Detto disposto normativo pone la questione, specifico oggetto di
rimessione da parte della I sezione civile con l’ordinanza del
27/4/2017, n. 10447, «se il requisito della forma scritta del contratto
di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche
la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario».
Il contratto-quadro, già previsto dall’art.6 della legge 2/1/1991, n.1
nonché dal successivo art.18 del d.lgs. 23/7/1996, n.415, così
qualificato in quanto destinato a costituire la regolamentazione dei

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Ai fini della compiuta valutazione del profilo che qui specificamente

servizi alla cui prestazione si obbliga l’intermediario verso il cliente, è
stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità accostabile per alcuni
aspetti al mandato, derivandone obblighi e diritti reciproci
dell’intermediario e del cliente, e le successive operazioni sono state
considerate quali momenti attuativi dello stesso(così le pronunce

Per costante giurisprudenza, l’art.23 del d.lgs. 58/1998, laddove
parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti-quadro
e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui
validità non è soggetta a requisiti formali, salvo la diversa previsione
convenzionale nel contratto-quadro (in tal senso, si richiamano le
pronunce del 9/8/2017, n. 19759; del 2/8/2016, n. 16053; del
29/2/2016, n. 3950, del 13/1/2012, n. 384 e del 22/12/2011,
n.28432).
Ne consegue che la questione della nullità per difetto di forma
scritta nell’intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del
regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla
base delle singole operazioni concluse nel tempo.
Per la nullità del contratto- quadro qualora sia prodotto, come nella
specie, un modulo sottoscritto solo dall’investitore, si è pronunciata
ripetutamente la sezione semplice, con le recenti pronunce del
24/2/2016, n. 3623; del 24/3/2016, n. 5919; dell’11/4/2016, n.
7068; del 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; del 19/5/2016, n. 10331 ( da
ultimo, la decisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa in senso
conforme in relazione all’analoga disposizione di cui all’art. 117 d.lgs.
24/9/1993, n. 385).
In particolare, nell’ampia e complessa motivazione, la sentenza
5919/2016, premesso che ben si sarebbe potuto provare il contratto
in forma scritta anche in presenza di sottoscrizioni delle parti
contenute in documenti distinti, purché risultante il collegamento
inscindibile tra gli stessi, così da evidenziare inequivocabilmente la

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Sez.U. 19/12/2007, nn.26724 e 26725).

formazione dell’accordo, ha applicato il principio di carattere generale,
secondo cui se è prevista la forma scritta ad substantiam, il contratto
deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio; si è poi
concentrata sulla possibilità, negata, di desumere la conclusione del
contratto dalla dichiarazione sottoscritta dalla cliente di avere ricevuto

la banca; ha di seguito ritenuto preclusa la prova testimoniale, non
ricorrendo il caso della perdita incolpevole ex art.2724 n.3 cod. civ.,
quella per presunzioni ex art.2729 cod.civ., ed a mezzo del
giuramento ex art.2739 cod.civ.; ha escluso infine che potesse
invocarsi nella specie il principio secondo il quale la produzione in
giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha
sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, dato che si
sarebbe in tal modo potuto ritenere perfezionato il contratto, ma solo
con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”.
Su detto ultimo profilo, vale la pena di segnalare la difforme
pronuncia del 22/3/2012, n.4564, che, in relazione al contratto di
conto corrente bancario, disciplinato dall’analoga normativa ex
artt.117 e 127 d.lgs. 385/1993, ha escluso la nullità per difetto di
forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione,
visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto,
e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio
del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione
mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in
precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
A detto precedente si è rifatta l’ordinanza del 7/9/2015, n. 17740,
per ritenere valida la clausola compromissoria prevista nel contratto
di intermediazione finanziaria.
Dette due pronunce sono sostanzialmente isolate, tanto che la
questione che qui specificamente interessa è stata correttamente
portata all’attenzione delle sezioni unite come di massima di

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copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare

particolare importanza ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., e non
per dirimere un contrasto tra le sezioni semplici o all’interno della
stessa sezione.
Tanto premesso, deve aversi in primis riguardo al profilo della
nullità, come prevista dalla normativa richiamata, ponendosi, solo ove
debba concludersi per il vizio radicale, l’ulteriore questione

dell’equipollenza a mezzo della produzione in giudizio della scrittura.
A riguardo, pur non attribuendosi alla formulazione letterale della
norma efficacia dirimente, va evidenziato che nell’art.23 t.u.f. si
enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente
espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la
consegna di un esemplare al cliente, che è l’unica parte che può far
valere la nullità.
Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo
inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla
prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al
cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso
di inosservanza della forma prescritta.
Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma.
La nullità per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così
come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il
cui contenuto, previsto di base dall’art.30 del regolamento Consob,
siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve
rimanere a disposizione dell’investitore.
Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta
ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi
forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di
modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le
singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da
fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente
indicato, considerandosi che è l’investitore che abbisogna di
L
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conoscere e di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il
rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la
vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del
mercato finanziario.
Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell’investitore si

credito.
L’avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione
normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui
interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l’interpretazione dei
profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del
contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento
in forma scritta come espressione della regolamentazione del
rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell’atto.
Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in
quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna
del documento contrattuale), nell’ambito di quel che è stato definito
come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti
secondo quella che è la funzione propria della norma e non
automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità.
Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa,
correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente
sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca,
volta che risulti provato l’accordo( avuto riguardo alla sottoscrizione
dell’investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento
negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all’esecuzione del
contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all’investitore,
necessiti ai fini della validità del contratto-quadro.
Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito
della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in
senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria

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riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del

della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere
redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere
sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un
esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a
mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente

Si

impone

a

questo

punto

un’ulteriore

osservazione:

tradizionalmente, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono
due funzioni, l’una rilevante sul piano della formazione del consenso
delle parti, l’altra su quello dell’attribuibilità della scrittura, e l’art.
2702 cod.civ. rende chiaro come la sottoscrizione, quale elemento
strutturale dell’atto, valga ad attestare la manifestazione per iscritto
della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell’atto a chi
l’ha sottoscritto.
Tale duplice funzione è nell’impianto codicistico raccordata alla
normativa di cui agli artt.1350 e 1418 cod. civ., che pone la forma
scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del
contratto, e non prettamente sul piano della funzione; la specificità
della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua
finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento,
come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e
dell’accordo, rimanendo assorbito l’elemento strutturale della
sottoscrizione di quella parte, l’intermediario, che, reso certo il
raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente
sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna
dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere
alcuna specifica funzione.
Né l’interpretazione qui seguita incide sulla doverosa, specifica
ponderazione con cui l’investitore sceglie di concludere il contrattoquadro né porta a concludere per un singolare contratto «a forma
scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori

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indicati.

solo per l’altra parte che nulla ha invece sottoscritto», scenario che
non tiene conto della precipua ricostruzione imposta dalla normativa
e che omette integralmente di considerare che la nullità può essere
fatta valere solo dall’investitore.
Nella ricostruzione che qui si è offerta, inoltre, la previsione della

di forma della redazione per iscritto e della consegna dell’esemplare
alla parte, si palesa quale sanzione per l’intermediario, ben
armonizzandosi nello stesso contesto del d.lgs. 58/1998, che è nel
complesso inteso a dettare regole di comportamento per
l’intermediario, e rispetta il principio di proporzionalità, della cui
tenuta si potrebbe dubitare ove si accedesse alla diversa
interpretazione( e sulla rilevanza cardine del principio di
proporzionalità queste sezioni unite si sono di recente espresse, sia
pure nell’ambito della responsabilità civile, ai fini del riconoscimento
di sentenza straniera comminatoria di danni punitivi nella pronuncia
del 5/7/2017, n. 16601).
E’ stato sostenuto da autorevole dottrina che la normativa in
oggetto sarebbe intesa non solo alla tutela del cliente, ma
risponderebbe anche all’esigenza di garantire una buona
organizzazione interna della banca, da ciò conseguendo la nullità del
contratto-quadro ove privo della sottoscrizione del delegato
dell’istituto di credito: tale ricostruzione, pur muovendo dall’esigenza
di modificare

in melius

prassi organizzative non del tutto

commendevoli, oltre a non trovare un solido fondamento nella
normativa che qui si esamina, sembrando una sorta di giustificazione
a posteriori della nullità, si muove in un’ottica esasperatamente
sanzionatoria, e perviene ad un risultato manifestamente
sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è qui preordinata.
A riguardo, ragionando in termini più generali, può affermarsi che
nella ricerca dell’interpretazione preferibile, siccome rispondente al

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nullità, azionabile solo dal cliente, in caso di inosservanza dei requisiti

complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal
legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via
diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto
l’interesse particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere
l’ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero

conseguenze distorte o anche opportunistiche.
L’interpretazione seguita è altresì in linea con le disposizioni
dell’ordinamento europeo, che nell’art. 19, par. 7 della direttiva
2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 ( Mifid 1),
recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell’art. 25, par. 5
della direttiva 2014/65/UE(Mifid 2), a cui è stata data attuazione con
il d.lgs. 3/8/2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di
trasparenza e di tutela degli investitori, punta l’accento sulla
registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo
evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto
concordato.
Né la conclusione muterebbe a ritenere ancora in vigore l’art.39 della
direttiva 2006/73/CE del 10/8/2006, con il riferimento alli« accordo di
base scritto, su carta o su altro supporto durevole, con il cliente, in
cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del
cliente».
Conclusivamente, va affermato il seguente principio di diritto:
« Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai
servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n.
58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga
consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione
dell’investitore,

non

necessitando

la

sottoscrizione

anche

dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

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coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti

3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono conseguentemente
assorbiti.
4.1. Conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
ulteriori mezzi, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla
Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al

statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 21/11/2017
Il Preside te

principio di diritto sopra indicato e che provvederà anche alla

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