Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12009 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

SB Giantex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 39, n. 77/39/05 del 27 settembre 2005,

depositata il 13 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica IVA per violazione dell’obbligo di fatturazione di operazioni imponibili e indebita detrazione di costi non inerenti;

Rilevato che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 170 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, sostenendo l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, sarebbe stato correttamente notificato;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto l’appello è stato notificato tanto al curatore fallimentare quanto al Dott. O. L., dottore commercialista, il quale, dagli atti processuali relativi al primo grado di giudizio (istanza di sollecito alla fissazione d’udienza, istanza di discussione in pubblica udienza, atti questi notificati alla controparte), risulta essere il destinatario di una specifica delega della società e il domiciliatario della medesima ai fini del giudizio;

Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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