Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12009 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Autosala di S.I., in persona del titolare S.

I., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Aiello, per

procura a margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. 0961/32896 e alla

p.e.c. info.pec.avvaiello.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.W.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3096/13 del Tribunale di Catanzaro, emessa il

17 novembre 2013 e depositata il 18 novembre 2013, n. R.G. 2006/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. S.W. e S., acquirenti di una autovettura usata dalla ditta Autosala di S.I. hanno agito nei confronti della ditta venditrice per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al malfunzionamento dell’auto e alla tardiva attivazione della garanzia assicurativa.

2. Si è costituita la Autosala e ha contestato la domanda agendo altresì in via riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori al pagamento del saldo del prezzo.

3. Il Giudice di pace di Catanzaro, con sentenza n. 406/2013, ha accolto la domanda di risarcimento danni e ha rigettato la domanda riconvenzionale.

4. Ha proposto appello Autosala di S.I. deducendo vari difetti della motivazione.

5. Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, con sentenza n. 3096/13, ha dichiarato inammissibile l’appello perchè non rispondente ai requisiti del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c..

6. Ricorre per cassazione S.I. nella qualità di titolare della ditta Autosala affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

7. Non svolgono difese S.W. e S..

Ritenuto che:

8. Il ricorso è privo di specificità in quanto oltre a non riprodurre l’atto di appello al fine di un confronto con le censure di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., addebitate dal giudice di appello non contesta analiticamente la motivazione della sentenza impugnata che ha scandito in singoli punti le carenze dell’atto rispetto ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 342 c.p.c..

9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del presente giudizio.

QPM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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