Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12009 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9490/2019 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della

Giuliana n. 91, presso lo studio dell’Avvocato Anna Pensiero,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Edoardo Cavicchi, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 5/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/3/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 5 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da M.M.A., cittadino della Nigeria proveniente dall’Oyo State, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento la protezione internazionale.

Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – riteneva che le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal proprio paese di origine per sottrarsi alle minacce di morte rivoltegli dalla famiglia di un giovane, che lo incolpava ingiustamente di aver ucciso il loro congiunto) fossero non congrue nè plausibili, sicchè non era possibile riconoscere il suo status di rifugiato nè il diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, lett. a e b.

Del pari doveva essere respinta la richiesta di protezione sussidiaria a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè nella zona di provenienza del ricorrente non vi era una situazione di violenza generalizzata.

Il collegio di merito, inoltre, riteneva che non ricorressero le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria, in assenza di elementi di vulnerabilità soggettiva e di fattori oggettivi di rilievo rispetto alla regione di provenienza del migrante.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.M.A. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso deduce l’esistenza di una motivazione apparente, denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria, lamentando pure la violazione dell’art. 19 T.U.I. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, con riferimento all’insufficiente e apodittica motivazione in punto di protezione umanitaria: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – non avrebbe adeguatamente esaminato la situazione di estesa e radicata violenza esistente in ogni regione della Nigeria, dove il livello di sicurezza era particolarmente labile e le violazioni dei diritti umani erano continuate e tendenzialmente impunite.

4. Il motivo è inammissibile.

L’impugnazione proposta assume di voler censurare nel contempo alcuni vizi procedurali, in ragione del carattere apparente della motivazione offerta dal provvedimento impugnato e dell’omesso compimento dell’attività istruttoria a cui il Tribunale era tenuto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e alcuni vizi sostanziali, costituiti dalla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di protezione sussidiaria e umanitaria.

Oltre a ciò non sarebbe stato esaminato un fatto decisivo, costituito dalla situazione esistente in Nigeria.

Un simile coacervo di critiche, argomentate in maniera unitaria, non soddisfa l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), di articolare il ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 24247/2016, Cass. 18829/2016).

Il giudizio di cassazione, infatti, è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014).

Risulta perciò inammissibile il motivo di impugnazione che, come quello in esame, prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate e riconducibili ad una pluralità dei canoni di critica previsti dall’art. 360 c.p.c..

Una simile censura, da un lato, costituisce una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiede un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei profili le parti concernenti le separate censure (Cass. 18021/2016).

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, in quanto ai fini della protezione sussidiaria la posizione dello straniero doveva valutata con riferimento allo Stato di provenienza e con riguardo alla sua situazione complessiva.

6. Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c..

Vero è, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi.

Non vale però il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. 13088/2019).

Pertanto, lo straniero non può veder accolta la propria domanda di protezione, tramite il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione o grave danno (Cass. 18540/2019, Cass. 23776/2020).

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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