Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12008 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Società Nervi 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 08, n. 96/08/05 del 21 giugno 2005, depositata il 22

luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato e divenuto, quindi, definitivo;

Rilevato che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, sostenendo l’erroneità del rigetto dell’appello sul presupposto che l’Ufficio, non costituito in prime cure, avesse proposta una domanda nuova, come tale inammissibile;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto, da un canto, nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (Cass. n. 3611 del 2006) e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, dell’originale dell’atto impositivo notificato (e del quale era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14020 del 2007);

Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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