Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12008 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 10/06/2016), n.12008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Ippolito

Nievo 61, presso lo studio dell’avv. Valentino Gentile,

rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Calzolari, per delega in

calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 0187/23297 e alla p.e.c.

luigi.calzolari.avv.sp.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avv. Mario Contaldi, che

unitamente all’avv. Paolo Barbagelata lo rappresenta e difende, in

forza di procura speciale alle liti in calce al controricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alle

p.e.c. studiocontaldi.cgn.legalmail.it e

paolo.barbagelata.ordineavvgenova.it e al fax n. 010/ 5303872;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

B.F., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

e

C.A., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 91/13 della Corte di appello di Genova, emessa

il 19 luglio 2013 e depositata il 30 luglio 2013, n. R.G. 767/2011.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 15 dicembre 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 427/2011, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio intercorso fra C.A. e B.F.. Ha posto a carico del B. un assegno di mantenimento di 900 Euro mensili e in via esclusiva il mantenimento della figlia maggiorenne con lui convivente.

2. Ha proposto appello il B. contestando il diritto all’assegno di mantenimento e in via subordinata chiedendone la riduzione. Ha proposto appello incidentale la C. chiedendo l’aumento dell’ammontare dell’assegno.

3. La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente l’appello del B. e ridotto l’ammontare dell’assegno a 500 Euro mensili.

4. Ricorre per cassazione C.A. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 339 e 345 c.p.c.; c) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

5. Si difende con controricorso B.F. e propone ricorso incidentale con due motivi: a) violazione dell’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione; b) violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 9 della legge sul divorzio nonchè l’omessa motivazione in ordine alla decorrenza degli effetti della sentenza.

Ritenuto che:

6. Il ricorso principale e quello incidentale sono infondati. La Corte di appello ha valutato esaustivamente gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile e della sua determinazione nel quantum.

In particolare ha valorizzato l’assunzione esclusiva del mantenimento della figlia J. da parte del padre, la cessazione del rapporto di lavoro del B. e l’inizio di una attività lavorativa da parte della C. nonchè le consistenze patrimoniali delle parti e il tenore di vita, durante il matrimonio e dopo la separazione, pervenendo così alla rideterminazione dell’assegno divorzile con decorrenza dalla pronuncia della Corte di appello. Deve ritenersi che la Corte di appello ha determinato la sussistenza del diritto e l’ammontare dell’assegno sulla base dei criteri indicati dal legislatore e dalla giurisprudenza. Non sussistono pertanto le dedotte violazioni di legge mentre le censure alla motivazione sulle indicate circostanze si riferiscono a una valutazione prettamente di merito incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Deve ritenersi inoltre infondata la censura della ricorrente principale di un omesso esame della indagine della Guardia di Finanza che è stata esplicitamente richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

Infine va richiamata la giurisprudenza secondo cui la natura e la funzione del provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d’appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (Cass. civ. sezione 1 n. 1824 del 28 gennaio 2005).

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

La Corte, lette le memorie difensive delle parti che non apportano elementi di valutazione ulteriore rispetto a quelli già esaminati dalla relazione da ritenere condivisibile perchè la riduzione dell’ammontare dell’assegno appare motivata con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro del B., oltre che alle altre circostanze relative alla convivenza del B. con la figlia non ancora completamente autosufficiente, all’attività lavorativa iniziata dalla C. e alla disponibilità di una adeguata situazione abitativa di proprietà, mentre la decorrenza della riduzione dalla data della pronuncia di appello si giustifica con la presumibile riduzione progressiva del reddito dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l’impiego della sua liquidazione a fronte di una onerosa rata di mutuo da pagare.

Il ricorso principale e quello incidentale vanno pertanto respinti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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