Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12008 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3856/2019 proposto da:

M.M.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Simona Alessio, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/3/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto del 28 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da M.M.K., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale – fra l’altro e per quanto qui di interesse – riteneva che le dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal proprio paese di origine per sottrarsi a intimidazioni e umiliazioni dei creditori, dai quali aveva ottenuto a mutuo le somme necessarie per curare il padre) fossero inverosimili.

Il collegio di merito, inoltre, reputava che non ricorressero le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria, dato che il migrante non aveva allegato situazioni di vulnerabilità afferenti beni primari della persona; a tal fine non giovava neppure la sola situazione di integrazione sociale, così come non risultava dimostrata un’effettiva e incolmabile sproporzione fra la situazione di integrazione raggiunta dal richiedente asilo in Italia e quella in cui egli si sarebbe trovato a vivere in caso di rientro in patria.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.M.K. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5: il Tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di mere minacce di tipo interprivato, non essendo possibile far coincidere il numero delle persone da ammettere a questa forma di protezione con quelle coinvolte, perchè vittime di reati di una certa consistenza, nell’area di operatività della giurisdizione penale.

Doveva invece essere valorizzato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, il rischio di subire un danno grave da parte di soggetti non statuali, a nulla rilevando la matrice pubblica o privata della fonte del pericolo o della ragione della fuga qualora il richiedente asilo non possa avvalersi della protezione del proprio paese di origine.

3.2 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 Direttiva 2013/32/UE, in quanto il Tribunale, disapplicando i criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente asilo, avrebbe ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni sulla base della loro mera lettura, omettendo qualsivoglia confronto sui punti ritenuti dubbi e tralasciando la ricerca di informazioni relative al contesto di provenienza del M..

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili.

4.1 Il Tribunale, dopo aver ritenuto che l’intera vicenda esposta dal ricorrente risultasse inverosimile, ha escluso comunque l’esistenza di un danno grave tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, non potendo essere ricondotte a questa nozione mere minacce di tipo interprivato, con conseguente estensione della tutela a ogni vittima di reati di una certa consistenza.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla.

4.2 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava contraddittorio sotto più profili.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

4.3 Non è possibile sostenere che il Tribunale fosse tenuto a instaurare un contraddittorio sui punti ritenuti dubbi prima di ravvisare la non credibilità del racconto offerto.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice di merito, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020).

Il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020).

Nel caso di specie il ricorrente non solo non ha rappresentato di aver mai sollecitato la propria audizione al fine di dare ogni più opportuna spiegazione dell’incoerenza del proprio racconto, ma non ha neppure indicato i fatti dedotti a fondamento dell’istanza, discendendone l’inammissibilità del mezzo a motivo della sua genericità.

4.4 Non si può neppure ascrivere al giudice di merito una mancata ricerca di informazioni relative al contesto di provenienza, in quanto, al contrario, il Tribunale ha approfondito il riferimento difensivo al cd. microcredito, traendone un ulteriore argomento per sconfessare le dichiarazioni del migrante.

La critica a questo proposito risulta quindi inammissibile, perchè priva del carattere di riferibilità alla decisione impugnata.

4.5 Ne discende l’inammissibilità anche del primo mezzo.

In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012).

5. Il terzo motivo di ricorso prospetta, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., la violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria: il Tribunale – a dire del ricorrente – avrebbe omesso di valutare la vita privata e familiare del richiedente asilo in Italia, in comparazione con la situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza ed a cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, limitandosi ad affermare l’inesistenza di un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita e tralasciando di compiere qualunque attività istruttoria tesa a verificare le condizioni di vita nel contesto di provenienza del ricorrente e nel paese di accoglienza.

6. Il motivo è inammissibile.

La proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae, invero, all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 17069/2018, Cass. 27336/2018, Cass. 3016/2019).

Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che non risultavano allegate “situazioni afferenti beni primari della persona”, soggiungendo che un’integrazione sociale, seppur documentata, non costituiva di per sè ragione sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente non ha perciò adempiuto l’onere di allegazione a cui era tenuto e il motivo di ricorso non fornisce, al di là di generici riferimenti al quadro normativo e alla giurisprudenza di questa Corte, elementi e ragioni che consentano di superare un simile giudizio, riducendosi nella sostanza a una critica generica rispetto alla constatazione compiuta in proposito dal collegio di merito.

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA