Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12007 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Arte Glass S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 49, n. 27/49/05 del 24 febbraio 2005,

depositata il 28 giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia

relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla

base di un avviso di rettifica divenuto definitivo e che il

contribuente sosteneva non essere stato ritualmente notificato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio di appello iniziato successivamente alla successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate; Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi con i quali l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta irritualità della notificazione dell’avviso di rettifica e lamenta la mancata valutazione della sanatoria derivata dalla proposizione del ricorso avverso la cartella;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato:

quanto alla possibilità che nel caso la notifica potesse essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), questa deve escludersi per il fatto che esisteva nel comune di domicilio fiscale un ufficio della società (come accertato nella sentenza impugnata che parla di “sede secondaria”), sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica l’art. 145 cod. proc. civ., successivo comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune” (Cass. n. 15856 del 2009);

quanto alla ritenuta sanatoria conseguente alla proposizione del ricorso avverso la cartella, essa deve escludersi, stante la comunque intervenuta decadenza, sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento” (Cass. S.U. n. 19854 del 2004);

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere rigettato e che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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