Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12007 del 19/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/06/2020), n.12007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 20104 del ruolo generale dell’anno 2012
proposto da:
M.P.G., quale erede di V.T., rappresentato e
difeso dall’Avv. Claudio Lucisano per procura speciale in calce al
ricorso, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio, n. 91, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nomos s.p.a.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, n. 5/30/2012, depositata in data 23 gennaio
2012;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 gennaio
2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
Fatto
RILEVATO
che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Nomos s.p.a. aveva notificato a V.T. un cartella di pagamento a seguito di iscrizione a titolo provvisorio dell’importo dovuto per Iva, Irpef e Irap, in conseguenza del rigetto dei ricorsi avverso i prodromici avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2001 e 2002; avverso la cartella di pagamento il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, prospettando vizi sulla regolarità della notifica e della cartella impugnata, che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, atteso che il presupposto per l’applicazione della previsione normativa in esame era che controparte della lite pendente fosse l’Agenzia delle entrate e che la stessa avesse ad oggetto atti impositivi, non quindi atti di mera riscossione, come nel caso della cartella di pagamento in esame; erano infondati i motivi di appello relativi alla nullità della cartella di pagamento per difetto di notifica, alla nullità per vizi propri della cartella di pagamento ed alla non corretta determinazione dell’aggio e del compenso spettante all’agente della riscossione, nonchè alla pronuncia sulle spese di lite;
avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso M.P.G., quale erede di V.T. affidato a un unico motivo di censura;
Equitalia Nomos s.p.a. è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e mancata applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, e art. 62;
in particolare, si deduce che parte ricorrente ha aderito alla sanatoria di cui al D.L. n. 98 del 2011 relativamente agli avvisi di accertamento, atti presupposti dai quali era derivato la successiva iscrizione a ruolo della cartella di pagamento, sicchè l’estinzione del giudizio relativamente agli atti presupposti comporterebbe anche l’estinzione del giudizio sugli atti successivi da esso derivati, quale quello in oggetto;
il motivo è inammissibile;
parte ricorrente si limita a dedurre di avere aderito alla sanatoria di cui al D.L. n. 98 del 2011 relativamente agli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento oggetto della presente controversia, senza, tuttavia, allegare e riprodurre la documentazione comprovante quanto da essa dedotto, non consentendo, quindi, a questa Corte di apprezzare e valutare il venire meno della pretesa impositiva da cui è derivata la notifica della cartella di pagamento;
il doc. 1, cui si fa richiamo, peraltro, in modo generico e privo di specificità, al punto 17 del ricorso, consistente nella presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali, non è riscontrabile tra la documentazione in atti;
peraltro, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, secondo quanto richiesto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, oltre che della riconducibilità dell’eventuale istanza di definizione agevolata ai presupposti indicati al suddetto articolo, comma 12, di avere, altresì, versato, entro il 31 marzo 2012 ed in unica soluzione, le somme dovute;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020