Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12006 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo

Mirabello 18, presso l’avv. RICHIELLO Maria Luisa Jaus, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di ROMA,

Sez. 26, n. 7149/26/05 del 17 marzo 2005, depositata il 1 settembre

2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro emesso in ordine alla conseguita definitività del valore accertato di un terreno acquistato dalla contribuente e da questa contestato per la supposta mancata notifica dell’avviso di accertamento;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso si fonda su due motivi, con i quali la contribuente, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta che non sia stata dichiarata la mancata notifica dell’avviso di accertamento;

Considerato che secondo il costante orientamento di questa Corte “è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (contro una decisione della commissione tributaria centrale), qualora vengano dedotti vizi inerenti alla sufficienza e razionalità della motivazione sulle questioni di fatto, implicanti un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito, atteso che la tutela costituzionale del vizio motivazionale è ristretta alle ipotesi di mancanza di motivazione ovvero di motivazione meramente apparente” (Cass. nn. 2231 del 1993; 12907 del 1995; 3809 del 1997; 1147 del 1999; 14572 del 2001; 11684 del 2002; 15635 del 2004; 1938 del 2008);

Ritenuto che il ricorso si risolva in una sostanziale denuncia di vizio di motivazione della sentenza impugnata, con censure funzionali alla richiesta di un inammissibile riesame del merito, a fronte dell’accertamento di fatto, congruamente motivato, circa la ritualità della eseguita notifica dell’avviso di accertamento;

Considerato che con il primo motivo la ricorrente contesta il fatto che il giudice del merito non abbia riconosciuto la mancata esecuzione della notifica dell’atto impositivo nel domicilio risultante dall’atto di compravendita;

Considerato che in realtà la sentenza impugnata ha accertato in fatto che la notifica nel predetto “luogo” è stata tentata, ma inutilmente, avendo l’ufficiale giudiziario rilevato, annotando la sua verifica a margine dell’atto, che il destinatario risultava trasferito;

Rilevato che la censura proposta non è configurabile come violazione di legge, bensì come vizio di motivazione (in ordine al significato e alla rilevanza della annotazione a margine eseguita dall’ufficiale giudiziario) ed è, come tale, inammissibile;

Considerato che con il secondo motivo, la ricorrente sostanzialmente deduce che la Commissione centrale non avrebbe rilevato che l’avviso di ricevimento (della notifica ex art. 140 c.p.c., eseguita nel luogo di residenza anagrafica della contribuente) esistente in atti recava l’annotazione “trasferito”: consequenzialmente la notificazione non poteva ritenersi “ritualmente” eseguita in quel “luogo”, ma l’Ufficio avrebbe dovuto predisporre una ulteriore notificazione “per irreperibili”;

Ritenuto che la censura, indipendentemente dalla sua qualificazione come “violazione di legge”, deduce in realtà un errore revocatorio ed è, quindi, inammissibile, non potendo tale vizio essere dedotto mediante un ordinario ricorso per cassazione (v. Cass. n. 10066 del 2010);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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