Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12006 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22661/2020 proposto da:

B.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana, 32, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Gregorace, che

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso

introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7067/2019,

depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da B.A.G., cittadino egiziano, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ne aveva respinto l’opposizione al provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

2. La Corte di merito, confermando l’impugnato provvedimento, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta e la non credibilità del racconto.

3. B.A.G. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con quattro motivi.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. B.A.G., cittadino egiziano, nel racconto reso dinanzi alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese nel 1981 a causa della situazione di estrema povertà in cui versava la propria famiglia e di avere da allora lavorato in più città italiane dove era rimasto senza fissa dimora e mantenendosi con occupazioni saltuarie, continuando ad inviare denaro alla propria famiglia in Egitto, e di avere alla fine richiesto protezione temendo i controlli di polizia non potendo rischiare di essere espulso e costretto a ritornare in Egitto in cui non avrebbe potuto ricostruire la propria vita.

2. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, per non aver la Corte territoriale, a fronte delle dichiarazioni di esso richiedente, attivato il doveroso supporto probatorio ai fini della decisione sulle domande di protezione internazionale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine. Le fonti utilizzate erano smentite dai maggiori organi di stampa dai siti web e dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri e dalla costante giurisprudenza di merito.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g).

La Corte territoriale aveva errato nel negare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di detta forma di protezione sussidiaria, dovendosi ravvisare in Egitto una situazione di grave pericolo per l’incolumità individuale, essendo il richiedente esposto, in caso di suo rientro in Egitto, ad un sistema giudiziario che non è garante dei diritti dei cittadini e sussistendo in Egitto una condizione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al diniego della protezione umanitaria operato dai giudici di merito, inosservanti della “consolidata prassi” di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero integrato nel territorio dello Stato ed in possesso di un contratto di lavoro e di documentazione di frequenza scolastica.

6. Il primo motivo è inammissibile perchè è generico, eccentrico e non dialoga con la valutazione espressa in punto di credibilità delle dichiarazioni del richiedente che la Corte di merito afferma “inficiate” dalle numerose notizie di reato per ricettazione, furto, rapina, minaccia e violenza sessuale, che hanno attinto il ricorrente ed un arresto intervenuto per ricettazione e detenzione abusiva di armi.

6.1. Della valutazione, di fatto, il motivo di ricorso, con cui si fa valere la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non censura, per vero, la motivazione nei termini di carenza strutturale o di illogicità tale da non consentire la ricostruzione dell’ordito logico osservato dai giudici del merito.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; vd. Cass. n. 11925 del 19/06/2020), fermo l’ulteriore rilievo che, così strutturato il vizio denunciabile, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/07/2020).

6.2. La questione della credibilità del racconto nella complessiva valutazione della domanda del richiedente protezione non svolge poi ruolo decisivo così sostenendo la decisione di rigetto che, invece, si fonda sulla insussistenza, nella situazione dichiarata, degli estremi per il riconoscimento delle invocate protezioni e tanto nella ritenuta natura “prettamente economica” delle ragioni che avevano determinato il richiedente a lasciare l’Egitto.

7. Il secondo motivo è inammissibile perchè relativo al merito.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Si tratta di evidenza non presente in ricorso in cui si segnalano gli esiti di consultazione di siti web che attestando situazioni di tensione ed insicurezza nel Paese di origine del richiedente protezione valgono, impropriamente, ad indicare fonti preferibili prive del carattere della decisività e del critico confronto con quelle invece indicate nell’impugnata sentenza.

8. Il terzo motivo è inammissibile perchè genericamente deduce sulla esistenza di un pericolo connesso al sistema giudiziario non garante dei diritti dei cittadini e di un conflitto armato in Egitto “a bassa intensità” senza contrastare, in ogni caso, il carattere individualizzante del primo negato dalla Corte di appello e ritenuta la genericità del secondo ai fini dell’integrazione della condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Come da questa Corte affermato in più occasioni, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 9090 del 02/04/2019; Cass. n. 15317 del 17/07/2020; Cass. n. 5675 del 02/03/2021).

9. Il quarto motivo è inammissibile. La censura genericamente deduce sull’esistente di ragioni legittimanti la protezione richiesta, facendo valere l’integrazione raggiunta in Italia e precarie condizioni socio-politiche del Paese di origine, senza allegare profili individualizzanti e rilevanti di vulnerabilità non toccati dalla pronuncia impugnata e tempestivamente allegati.

La Corte di appello scrutina ragioni di salute (cirrosi epatica HCV) escludendo l’attualità del connesso rischio nell’apprezzata risalenza temporale della patologia del richiedente e della capacità del sistema sanitario egiziano di apprestare cure; sul punto nulla contesta il ricorrente.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

10. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA