Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12005 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/05/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via R.
Romei 15, presso l’avv. PESATURO Attilio, che, unitamente all’avv.
Guglielmo Guerra, la rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale di Roma,
Sez. 24, n. 4339/05 del 21 aprile 2005, depositata il 16 maggio 2005,
non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di avvisi di rettifica ai fini IVA emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza;
Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta sotto il profilo della violazione di legge che il giudice di merito abbia basato la propria decisione sulla sentenza penale di condanna emessa a carico della contribuente;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la sentenza penale non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale il giudice tributario ha dettagliatamente analizzato tutti gli elementi sui quali si fondavano gli avvisi di rettifica, accertando i fatti, e con congrua motivazione, in modo nettamente autonomo rispetto alle valutazioni del giudice penale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011