Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12005 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 19/06/2020), n.12005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 120-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARREDAMENTI MOCCALDO DESIGN SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6218/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il legale rappresentante della società Moccaldo Design s.a.s. ha presentato una DOCFA, con denuncia di variazione per divisione e ultimazione di fabbricato urbano. L’Agenzia ha rettificato la rendita catastale proposta e notificato un atto di classamento con avviso di accatastamento. La società ha proposto ricorso avverso detto avviso di classamento deducendone il difetto di notifica e il difetto di motivazione, nonchè la incongruenza e manifesta sproporzione della rendita. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società contribuente ha proposto appello, riproponendo tutte le ragioni del ricorso di primo grado, e la CTR della Campania con sentenza depositata il 5 luglio 2017 lo ha accolto, ritenendo l’avviso di classamento privo di una adeguata motivazione.

2. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi a tre motivi. Non si è costituita la società.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 e 132 c.p.c.. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello nel dichiarare privo di adeguata motivazione l’avviso di accertamento abbia fatto riferimento a principi non pertinenti alla fattispecie, relativa ad una attribuzione di nuova rendita a seguito di DOCFA.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 58 e del D.M. n. 701 del 1994. Si lamenta che CTR non ha considerato che il procedimento nasce da una iniziativa di parte e che il provvedimento di accatastamento non è che l’atto finale di questa procedura cui a stessa parte ha dato impulso.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7. L’Agenzia deduce che la motivazione del provvedimento è sufficiente ed adeguata perchè che la DOCFA è una procedura a struttura partecipativa il raffronto tra i dati indicati nell’avviso e quelli contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente consentono di rendersi conto delle ragioni del provvedimento; la diversa conclusione cui è giunto l’ufficio rispetto alla proposta della contribuente riguarda solo la attribuzione di rendita, in ragione di un diverso apprezzamento dei medesimi elementi indicati dalla parte.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione, sono fondati.

La CTR ha ritenuto l’avviso non motivato perchè da esso non si evincono “le ragioni tecniche che hanno indotto l’ufficio al riclassamento dell’immobile”, così trascurando di considerare che si tratta di una procedura cui ha dato impulso la stessa contribuente a seguito di una variazione per divisione dell’immobile. Non si tratta quindi di una procedura ad impulso dell’Ufficio e costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (Cass. 31809/2018). Questo è appunto il caso di specie perchè l’ufficio sula base dei dati esposti dal contribuente ha diversamente stimato la rendita.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR, in diversa composizione, perchè esamini la questione, assorbita, della contestazione sul quantum della rendita attribuita, in contestazione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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