Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12005 del 16/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.16/05/2017),  n. 12005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21433-2014 proposto da:

CENTRO FLUID SISTEMI DI T.L. LU. & C SAS, in persona

del legale rappresentante TR.LU., CENTRO FLUID SRL in persona

del legale rappresentante T.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GERMANICO 96, – presso lo studio dell’avvocato LETIZIA

TILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.E., in proprio ed in qualità di titolare della DITTA

CEDAC, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FILOMENA MANCINELLI, ANGELO CAPORALE giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 645/2013 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con intimazione di sfratto per finita locazione notificato nel marzo 2003, D.M.E., in proprio e quale titolare della ditta CEDAC (locatore), chiedeva dichiararsi la cessazione alla data del (OMISSIS) del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione stipulato con la Centro Fluid Sistemi s.a.s. di T.L. – Lu. & C. e la Centro Fluid s.r.l. (conduttrici) ed avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS).

Nel costituirsi, la parte intimata si opponeva alla convalida e formulava domande riconvenzionali per il pagamento dell’indennità di avviamento e per il risarcimento dei danni sofferti per non aver il locatore mantenuto la cosa in buono stato locativo.

Disposto il mutamento del rito, con memoria integrativa del 19 luglio 2004, l’intimante proponeva domanda di condanna delle resistenti al risarcimento dei danni patiti per la cattiva conduzione del cespite, domanda cui, dopo un lungo ed articolato svolgimento della controversia, rinunciava “con riserva di riproporre in separata sede con distinta ed autonoma azione” nelle note conclusive depositate in data 11 luglio 2012.

Con sentenza n. 195/2012, l’adito Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Atri dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla declaratoria di cessazione del contratto di locazione (per l’avvenuto rilascio lite pendente dell’immobile) e sulla domanda risarcitoria del ricorrente (per la rinuncia alla stessa formulata); in accoglimento delle riconvenzionali, condannava il locatore al pagamento a favore delle conduttrici della complessiva somma di Euro 18.000 a titolo di risarcimento danni nonchè alla integrale refusione delle spese di lite.

In sede di impugnazione, la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 645/2013 del 7 settembre 2013, riformava la decisione di prime cure nella parte declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla domanda di risarcimento proposta dall’intimante, sull’assunto che, non ravvisandosi composizione della lite, la pronuncia relativa a siffatta domanda doveva “limitarsi al non luogo a provvedere, non essendo stata oggetto della lite”; in riforma della statuizione di primo grado, inoltre, rigettava le domande risarcitorie di parte conduttrice per difetto di prova sull’an debeatur; condannava le conduttrici appellate al pagamento in favore del locatore delle spese processuali del doppio grado di giudizio, partitamente liquidate.

Avverso questa sentenza ricorrono per Cassazione la Centro Fluid Sistemi s.a.s. di T.L. – Lu. & C. e la Centro Fluid s.r.l., affidandosi a quattro motivi; resiste con controricorso D.M.E., in proprio e quale titolare della ditta CEDAC.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va rilevata la inammissibilità per tardività della memoria depositata dalla ricorrente Centro Fluid s.r.l. con cui è stata denunciata la omessa comunicazione della relazione di cui all’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2. Osserva al riguardo la Corte come della presente controversia sia stata disposta la trattazione secondo il rito camerale previsto dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, applicabile, giusta il disposto del comma 2 citato articolo, sia ai ricorsi depositati dopo il 30 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016) sia ai ricorsi che, come quello in esame, a tale data erano già stati depositati ma senza ancora la fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

Orbene, nel disciplinare il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinnanzi alla sezione semplice, l’art. 380-bis.1 c.p.c., dispone, per quanto qui interessa, che “le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio” e che “in camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.

Fissata l’adunanza camerale alla stregua di detto procedimento (nel quale risulta altresì precluso lo svolgimento di difese in forma orale), chiara risulta la tardività della memoria della ricorrente, siccome depositata (il 2 febbraio 2017) in violazione del termine di dieci prima dell’adunanza dell’otto febbraio 2017.

2. Ponendo nel corretto ordine logico le questioni involte dal ricorso, è opportuno muovere dalla disamina del secondo e del terzo motivo, congiuntamente valutabili poichè tra loro connessi.

Con il secondo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta come la Corte territoriale, nel ritenere non provato nell’an e nel quantum il danno preteso, abbia omesso di valutare fatti decisivi, oggetto di discussione ed evincibili dall’esperita attività istruttoria.

Con il terzo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.”, parte ricorrente, circa il danno da allagamento dei locali condotti in locazione, sostiene di aver dato piena prova nel giudizio di merito del fatto lesivo e della sussistenza dei presupposti per liquidare in via equitativa il pregiudizio.

Ambedue le censure vanno disattese: esse, in buona sostanza, prospettano, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito, una ricostruzione differente delle vicende fattuali oggetto di lite.

In tal guisa, però, i motivi finiscono con l’attingere tipiche valutazioni di merito, quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti: giudizi quindi di mero fatto, riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (tra le molte, Cass., 03/06/2014, n.12391; Cass., 14/05/2013, n. 11549; Cass., 25/05/2010, n. 12690; Cass., 05/06/2007, n. 15434; Cass., 10/08/2004, n. 15434; Cass., 14/07/2003, n. 11007; Cass. 10/07/2003, n. 10880; Cass., 05/04/2003, n. 5375).

Si appalesa, allora, la ragione del rigetto dei motivi, in quanto diretti avverso una sentenza pronunciata nel settembre 2013 (quindi dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) e formulati in maniera palesemente non conforme ai rigorosi requisiti richiesti per il vizio di motivazione dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce infatti jus receptum che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debba essere intesa, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione introduce invero nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n.19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda in parola, alcuno dei descritti vizi motivazionali è stato nemmeno prospettato dai ricorrenti, i quali – a fronte peraltro di un percorso motivazionale compiuto ed esaustivo nella sentenza impugnata – hanno in realtà proposto una inaccettabile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

3. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente assume che sulla domanda di risarcimento danni proposta dal locatore “come correttamente statuito dal giudice di prime cure” era cessata la materia del contendere e che la rinuncia alla domanda “comportava non solo la cessazione della materia del contendere ma anche la condanna alle spese per il rinunciante” (parole evidenziate con il carattere grassetto ed il sottolineato nel ricorso); dopo aver operato una distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia alla domanda (con la evocazione di precedenti giurisprudenziali invero non del tutto pertinenti) il ricorrente conclude nel senso che “in ogni caso sia per quel che concerne la rinuncia agli atti sia per quel concerne la pronuncia di rito di cessazione della materia del contendere il giudice porrà le spese a carico della parte rinunciante” (rimarcando quest’espressione con l’uso del carattere grassetto).

La non cristallina argomentazione testè riassunta appare, ad avviso del Collegio, univocamente diretta a censurare non già la differente formula definitoria conseguente alla rinuncia del locatore adottata dalla Corte di Appello (non luogo a provvedere) rispetto al giudice di primo grado (cessazione della materia del contendere), sebbene la mancata considerazione del riverbero di detta rinuncia sulla regolamentazione delle spese processuali: in tal senso depongono infatti la rubrica del motivo (in cui si indica, quale norma violata, l’art. 91 c.p.c.) ed il contenuto dello stesso, con la innanzi puntualizzata omessa statuizione in punto spese a carico del rinunciante.

Così correttamente inteso, la doglianza si correla strettamente al quarto motivo di ricorso, con il quale, in maniera laconica, denunciata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.” la erroneità della condanna delle odierne ricorrenti alle spese del doppio grado di merito disposta dalla Corte di Appello, in quanto le “le spese avrebbero dovute essere compensate tra le parti, integralmente o in parte, per via della rinuncia alle domanda da parte del D.M.”.

I due motivi sono fondati nei limiti in appresso precisati.

Benchè effettivamente la rinuncia formulata dal locatore fosse ostativa ad una pronuncia di merito sulla domanda risarcitoria abbandonata (impedisse cioè una statuizione sulla fondatezza della stessa), del pari, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto di detta pronuncia (in rito) ai fini della disciplina delle spese di lite: in specie, secondo il principio di causalità, a carico della parte rinunciante andavano poste le spese sopportate dalla controparte per le attività difensive dispiegate in relazione alla domanda poi abbandonata per il rimarchevole arco temporale di svolgimento del processo (oltre otto anni decorsi dalla proposizione della domanda alla rinuncia ad essa, come specificato supra, nella esposizione dei fatti di causa).

Nel contesto di un giudizio a complessità oggettiva (connotato cioè da una pluralità di domande contrapposte), la considerazione di dette spese andava poi compiuta alla stregua dell’esito globale del processo e dell’accoglimento (o del rigetto) delle altre domande cumulativamente ivi formulate, con l’individuazione della parte cui erano imputabili in prevalenza (per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente), gli oneri processuali ricollegabili all’attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, in base ad una valutazione discrezionale (ma non arbitraria) fondata appunto sul principio di causalità e senza ignorare particolari motivi tali da giustificare la integrale compensazione delle spese (sul concetto di soccombenza reciproca e sui modi di regolamentazione delle spese in caso di plurime domande contrapposte, cfr., con esaustiva motivazione, Cass. 22/02/2016, n. 3438).

Agli illustrati principi non si è attenuta la Corte territoriale completamente obliterando il doveroso apprezzamento ai fini della disciplina delle spese processuali della emessa pronuncia in rito sulla domanda risarcitoria rinunciata.

La pronuncia va dunque in parte qua cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, operando una nuova regolamentazione del carico delle spese di lite di entrambi gradi di merito, ferma la liquidazione delle stesse nella misura partitamente determinata dalla Corte territoriale, giacchè non oggetto di impugnazione in questa sede.

Tenuto conto del risultato finale del giudizio, della ripetibilità da parte conduttrice delle spese afferenti la domanda rinunciata e della soccombenza della stessa parte in ordine alle plurime istanze risarcitorie per vari causali avanzate, valutati comparativamente il numero ed il valore delle reciproche domande, ritiene il Collegio di dover disporre la compensazione parziale tra le parti, nella misura di un terzo, delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna della Centro Fluid Sistemi s.a.s. di T.L. – Lu. & C. e della Centro Fluid s.r.l., in solido tra loro, alla refusione dei residui due terzi in favore di D.M.E. (in proprio e quale titolare della ditta CEDAC), nella entità liquidata nella sentenza qui impugnata.

4. In ordine alle spese del giudizio di legittimità, la soccombenza reciproca equiordinata sui motivi di ricorso giustifica l’integrale compensazione tra i contraddittori.

PQM

La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il quarto motivo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese del doppio grado di merito nella misura di un terzo, condannando la Centro Fluid Sistemi s.a.s. di T.L. – Lu. & C. e della Centro Fluid s.r.l., in solido tra loro, alla refusione dei residui due terzi in favore di D.M.E. (in proprio e quale titolare della ditta CEDAC), nella entità liquidata nella sentenza impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2017

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