Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12005 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. I, 06/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 06/05/2021), n.12005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10439/2020 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena, 9,

presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Malara, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Ilaria Di Punzio, per procura speciale in calce

al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 509/2020,

depositata il 23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.M., cittadino della Guinea-Bissau, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ne aveva respinto l’opposizione al provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria.

2. La Corte di merito, confermando l’impugnato provvedimento, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, per avere il ricorrente rinunciato al riconoscimento dello status di rifugiato, esclusa l’esistenza nel Paese di origine di una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno o internazionale ed in capo al richiedente, in difetto di allegazione, di una condizione di individuale vulnerabilità.

3. D.M. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.M., cittadino della Guinea-Bissau nel racconto reso dinanzi alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, raggiungendo l’Italia passando attraverso la Libia, per timore di essere arrestato a seguito di scontri etnici che lì si erano verificati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello aveva errato nel ritenere non provato il racconto del richiedente ed omesso di esaminare se le condotte persecutorie narrate fossero idonee ad integrare i requisiti richiesti in materia di protezione sussidiaria, in applicazione del principio dell’onere della prova attenuato.

Il riconoscimento della protezione può fondarsi sul timore di essere perseguitati da agenti, terzi estranei all’organizzazione dello Stato o da segmenti anche non organizzati della società civile quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla e lo stato di provenienza non abbia un sistema giuridico effettivo che permetta di assicurare livelli adeguati di protezione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria alla quale il richiedente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di provenienza. La violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14; l’omesso esame delle fonti informative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. La Corte aveva omesso di valutare la condizione della Guinea Bissau e mancato quindi di valutare la concedibilità della protezione sussidiaria.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art, 1 della Convenzione di Ginevra, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il collegio omesso la valutazione comparativa di cui alla sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018 e non avere svolto alcuna indagine sul grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia e non aver ritenuto, nella natura di clausola aperta dell’art. 5 cit., la situazione di estrema vulnerabilità sofferta dal richiedente in caso di rientro nel Paese di origine perchè ancora in pericolo di vita, in mancanza di alcun riferimento e di un’attività lavorativa tale da poter condurre un’esistenza dignitosa, e ancora l’impegno profuso nello svolgimento dell’attività lavorativa costantemente svolta in Italia.

5. Il primo motivo è inammissibile perchè non si confronta, là dove richiama il giudizio sulla credibilità del racconto, con la sentenza impugnata e la sua ratio decidendi nella parte in cui essa nega la protezione richiesta nella ritenuta riconducibilità del narrato ad una vicenda di competenza della giustizia ordinaria del Paese di origine (Cass. n. 19989 del 10/08/2017).

Nel resto l’istituto della protezione sussidiaria resta solo assertivamente richiamato per principi applicativi che prescindono dalla singola fattispecie neppure riferita nei suoi contenuti.

6. Il secondo motivo è inammissibile perchè genericamente contesta il mancato esame delle fonti informative sul Paese di origine da parte dei giudici del merito senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di appello là dove richiama fonti oggetto del contraddittorio instauratosi nei vari gradi di giudizio tra le parti, riportando per esse la mancanza di un conflitto armato o di una violenza generalizzata ritenuta “cosa ben diversa dalla dedotta instabilità politico istituzionale” (p. 4) sicchè nella valutazione di queste ultime non può dirsi integrata la dedotta omissione.

Il richiamo nei riportati contenuti di fonti citate in ricorso alla condizione del Senegal-Casamance (motivo n. 2 ultima pagina) rende la condotta critica del tutto inconcludente nel rapporto con lo Stato di provenienza del richiedente.

Il riferimento ancora contenuto allo status di rifugiato non ha poi alcuna specificità rispetto alla dedotta fattispecie in cui, come rilevato dalla Corte romana, il ricorrente in appello ha rinunciato a siffatta forma di protezione maggiore. Resta fermo il principio che in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020). Sicchè la mera deduzione di fonti diverse in ricorso ove non assolva alle indicate esigenze è inammissibile per sua ancora genericità e non concludenza.

7. Il terzo motivo è inammissibile perchè generico.

Premesso che la valutazione comparativa delle situazioni godute nel Paese in cui lo straniero ha richiesto protezione ed in quello di provenienza non integra un fatto omesso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma una violazione di legge per inosservanza del modello di giudizio che presiede allo scrutinio del diritto alla protezione umanitaria come definito dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 4455 del 2018), in ogni caso il ricorrente non deduce sulla sua situazione di individuale vulnerabilità in caso di rientro nel Paese di origine (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) non allegando, se non genericamente, la situazione del paese di provenienza. Generico è anche nell’indicato contesto di allegazione e per la motivazione resa nell’impugnata sentenza, in cui chiaro è il riferimento, al difetto di situazioni di vulnerabilità individuale, il riferimento all’art. 10 Cost..

8. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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